REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2649

Ripartizione e assegnazione fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 8/8/2001, n. 26 in attuazione della delibera del Consiglio regionale 373/02 e dell'art. 19, comma 2 della L.R. 12/03 in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 612/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed                          
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio           
1999, n. 10" ed in particolare l'articolo 7, il quale stabilisce che            
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la                    
Conferenza Regione-Autonomie locali, approvi gli indirizzi triennali            
e che la Giunta regionale approvi, in coerenza con tali indirizzi, il           
riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui             
all'articolo 3 e le relative modalita' di attuazione, anche in                  
relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole;                          
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle                  
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" in                    
particolare l'articolo 18 che prevede il sostegno della Regione a               
progetti di continuita' educativa e di raccordo fra i servizi                   
educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e           
l'articolo 19, comma 2, in cui si stabilisce che "nel rispetto                  
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti             
locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la            
compresenza nelle ore programmate per le attivita' didattiche,                  
l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico";                           
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi                    
educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14                 
aprile 2004, n. 8, in particolare l'articolo 4 che prevede, tra                 
l'altro, che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la            
continuita' tra i servizi per la prima infanzia con le scuole                   
dell'infanzia;                                                                  
richiamate:                                                                     
- la deliberazione del Consiglio regionale 18 giugno 2002, n. 373               
"Indirizzi triennali per gli interventi di qualificazione delle                 
scuole dell'infanzia (progetti 0-6 anni) ai sensi della L.R. 8 agosto           
2001, n. 26 (proposta della Giunta regionale in data 27 maggio 2002,            
n. 898)";                                                                       
- le intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni regionali            
dei gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private siglate                
dalle parti interessate rispettivamente in data 28/10/2003 trattenute           
agli atti del Servizio regionale competente;                                    
- la deliberazione del Consiglio regionale 612/04 "Linee di                     
programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro -           
Biennio 2005-2006 (proposta della Giunta regionale in data 6 ottobre            
2004, n. 1948)";                                                                
considerato che le LL.RR. 26/01 e 12/03 prevedono interventi per                
realizzazione della qualificazione delle scuole dell'infanzia del               
sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali tramite il                  
sostegno:                                                                       
a) a progetti e azioni tesi a innalzare la qualita' dell'offerta                
formativa, al raccordo interistituzionale e alla continuita'                    
educativa, sia verticale che orizzontale, nonche' all'aggiornamento             
del personale (artt. 3 e 7, L.R. 26/01);                                        
b) al miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto            
delle scuole dell'infanzia paritarie private, firmatarie delle intese           
sopra richiamate (artt. 3 e 7, L.R. 26/01);                                     
c) a figure di coordinamento pedagogico, prevalentemente impegnate              
nelle scuole dell'infanzia, ritenute indispensabili ai fini di una              
piu' efficace programmazione educativa, della formazione degli                  
operatori e, piu' in generale, dell'attuazione del progetto                     
educativo. Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. 12/03, si                  
consolidera' il sostegno ai coordinamenti pedagogici delle scuole               
facenti parte del sistema nazionale di istruzione e si avviera',                
tramite accordo tra i soggetti istituzionali interessati, una prima             
sperimentazione di tale figura nelle scuole dell'infanzia statali del           
Comune di Bologna (art. 19, comma 2, L.R. 12/03);                               
considerato inoltre che le linee di indirizzo e i criteri generali di           
programmazione del presente piano  - anno 2004 - promuovono una                 
progettualita' integrata e mirata degli interventi al fine di                   
perseguire obiettivi di continuita' e di arricchimento dell'offerta             
educativa, anche tramite il confronto e la concertazione tra le                 
realta' educative della prima e seconda infanzia;                               
dato atto che, ai fini della elaborazione dei programmi provinciali,            
vengono indicati di seguito alcuni ambiti di intervento ai quali si             
attribuisce particolare importanza, anche in rapporto alla qualita'             
della progettazione da parte delle scuole del sistema paritario e               
degli Enti locali, nonche' alla collaborazione tra tutti i soggetti             
pubblici e privati operanti nel settore.                                        
I - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO                               
Obiettivi                                                                       
Per quanto attiene agli obiettivi e alle indicazioni per                        
l'elaborazione dei programmi provinciali e ai contenuti dei progetti,           
si fa riferimento a quanto previsto ai paragrafi 1.1) e 1.2) della              
lettera B) dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale             
n. 373 del 18 giugno 2002.                                                      
Come concordato nelle intese tra Regione ed Enti locali con le                  
Associazioni regionali dei gestori delle scuole dell'infanzia                   
paritarie private, siglate il 28/10/2003, il miglioramento dovra'               
essere perseguito tramite alcuni dei progetti previsti al paragrafo             
1.2) della lettera B) dell'allegato alla richiamata deliberazione del           
Consiglio regionale.                                                            
Requisiti dei progetti                                                          
I progetti di cui ai sopracitati punti a) - progetti di                         
qualificazione, b) - progetti di miglioramento:                                 
- potranno essere presentati esclusivamente da aggregazioni di scuole           
cosi' come previsto alla lettera A) - Finalita' - dell'allegato alla            
deliberazione consiliare n. 373 del 18 giugno 2002;                             
- dovranno prevedere la documentazione delle esperienze per                     
consentire il confronto, la riproducibilita' e la diffusione nel                
territorio per una maggiore promozione delle stesse.                            
I progetti potranno essere presentati solo su una delle aree                    
(qualificazione o miglioramento), ad evitare duplicazione di                    
finanziamenti a favore della stessa aggregazione di scuole.                     
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
Le risorse regionali verranno ripartite tra le Province in base al              
numero delle sezioni di scuole dell'infanzia funzionanti sul                    
territorio e dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e             
privati funzionanti (nidi d'infanzia, servizi integrativi - centri              
per bambini e genitori e spazi bambini, servizi sperimentali, sezioni           
aggregate a scuole dell'infanzia).                                              
Destinatari dei finanziamenti                                                   
Come previsto alla lettera A) - Finalita' - dell'allegato alla                  
deliberazione del Consiglio regionale n. 373 del 2002, i destinatari            
dei finanziamenti sono le aggregazioni di scuole, anche tramite le              
Associazioni firmatarie dell'intesa.                                            
Adempimenti delle Province                                                      
Anche al fine di assicurare il monitoraggio e il controllo sulla                
finalizzazione delle risorse (art. 7, L.R. 26/01), la relazione                 
annuale di cui all'articolo 8, comma 3 della L.R. 26/01 dovra'                  
contenere:                                                                      
- le priorita' in base alle quali sono stati erogati i                          
finanziamenti;                                                                  
- l'elenco dei progetti approvati con il relativo finanziamento;                
- dati e informazioni sui progetti finanziati.                                  
L'erogazione dei fondi alle aggregazioni di scuole dovra' avvenire              
secondo le seguenti modalita':                                                  
- una quota all'approvazione del progetto;                                      
- la restante quota a saldo, previa comunicazione dell'avvenuto                 
completamento del progetto, secondo le modalita' previste nell'atto             
amministrativo delle Province.                                                  
II - SOSTEGNO A FIGURE DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO                              
Obiettivi                                                                       
Per quanto riguarda le figure di coordinamento pedagogico l'obiettivo           
e' di sostenere i soggetti gestori facenti parte del sistema                    
nazionale di istruzione affinche' provvedano a dotarsi di queste                
professionalita' in forma associata.                                            
Requisiti delle azioni finanziabili                                             
Per favorire la continuita' educativa nella fascia di eta' 0-6 anni,            
le azioni di sostegno alle figure di coordinamento pedagogico                   
potranno essere finanziate se presentate da scuole dell'infanzia,               
facenti parte del sistema nazionale di istruzione,  anche in                    
aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che                
l'attivita' prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle               
scuole dell'infanzia.                                                           
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province                           
La ripartizione tra le Province delle risorse regionali, di                     
complessivi Euro 325.000,00 viene effettuata sulla base del numero              
totale delle sezioni delle scuole dell'infanzia e delle sezioni di              
nido aggregate alle stesse, in base ai dati rilevati al 31/12/2003.             
Destinatari dei finanziamenti                                                   
Destinatari dei finanziamenti sono i soggetti gestori associati,                
facenti parte del sistema nazionale di istruzione, nonche' il Comune            
di Bologna esclusivamente per quanto concerne la sperimentazione                
dell'inserimento del coordinatore pedagogico presso le scuole statali           
ubicate nel comune.                                                             
Adempimenti delle Province                                                      
Le Province dovranno:                                                           
- mirare alla produttivita' degli interventi dei coordinatori                   
pedagogici: per tale motivo dovranno essere evitate la frammentazione           
degli interventi (ad es. la presenza di piu' coordinatori all'interno           
della stessa aggregazione comprendente due o tre scuole) e la scarsa            
efficacia dell'intervento (ad es. la presenza dello stesso                      
coordinatore in numerose aggregazioni);                                         
- identificare i territori nei quali, in presenza di fattori                    
eccezionali che impediscono il costituirsi di aggregazioni tra i                
soggetti gestori, in particolare nelle aree montane, e' consentito              
realizzare le aggregazioni stesse anche con soggetti gestori di                 
servizi per la prima infanzia aventi sede in zone limitrofe;                    
- individuare, nei rispettivi atti, particolari situazioni nelle                
quali non sia opportuno applicare i criteri di cui sopra, concordando           
con i soggetti gestori interessati e la Regione bacini territoriali             
diversi di attivita' dei coordinatori;                                          
- valutare, ai fini della determinazione dei contributi a favore dei            
soggetti gestori, l'impegno professionale dei coordinatori, in                  
termini di tempo e presenza richiesti per uno svolgimento proficuo              
delle attivita', considerando in particolare il numero complessivo              
delle scuole coordinate, eventualmente in aggregazione con servizi              
per la prima infanzia, a condizione che l'attivita' prevalente sia              
svolta a favore delle scuole dell'infanzia;                                     
- la Provincia di Bologna dovra' inoltre monitorare, insieme a tutti            
i soggetti coinvolti, la prima sperimentazione concernente                      
l'introduzione della figura del coordinatore pedagogico nelle scuole            
dell'infanzia statali ubicate nel comune di Bologna;                            
richiamate:                                                                     
- la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2004 e Bilancio                   
pluriennale 2004-2006", che per gli interventi oggetto della presente           
deliberazione prevedeva uno stanziamento complessivo di Euro                    
3.702.032,77, a valere sul Cap. 58428 per l'esercizio 2004, UPB                 
1.6.1.2.22100;                                                                  
- la L.R. 28 luglio 2004, n. 18 "Assestamento del Bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell'art. 30 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di                   
variazione", che:                                                               
- apporta al Capitolo 58428 "Contributi alle Province per accrescere            
la qualita' dell'offerta e per promuovere il raccordo tra le scuole             
dell'infanzia e il sistema nazionale di istruzione e degli Enti                 
locali, i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e la scuola                    
dell'obbligo (art. 3, comma 4, lett. c), L.R. 8 agosto 2001, n. 26",            
UPB 1.6.1.2.22100, una variazione in aumento di Euro 200.000,00 allo            
stanziamento per l'esercizio 2004, per un importo complessivo di Euro           
3.902.032,77;                                                                   
- istituisce il Capitolo 58442 "Contributi alle Province per la                 
qualificazione dell'offerta educativa, l'adozione di modelli                    
organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le           
attivita' didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento                  
pedagogico per la scuola dell'infanzia. Mezzi regionali (art. 19,               
comma 2, L.R. 30 giugno 2003, n. 12)", UPB 1.6.1.2.22100 con un                 
importo complessivo di Euro 350.000,00;                                         
dato atto che lo stanziamento complessivo di Euro 4.252.032,77 trova            
come sopra indicato copertura sui Capitoli 58428 e 58442 afferenti              
all'UPB 1.6.1.2.22100;                                                          
ritenuto opportuno stabilire con il presente atto che tale                      
stanziamento sia suddiviso come segue:                                          
- quanto a Euro 1.174.685,35 per progetti di qualificazione, come               
specificato nella Sezione I del presente atto;                                  
- quanto a Euro 2.727.347,42 per progetti di miglioramento, come                
specificato nella Sezione I del presente atto;                                  
- quanto a Euro 350.000,00 per il sostegno a figure di coordinamento            
pedagogico, come specificato nella Sezione II del presente atto,                
ripartiti come segue:                                                           
- quanto a Euro 325.000,00 a favore delle aggregazioni di scuole                
dell'infanzia;                                                                  
- quanto a Euro 25.000,00 per l'attuazione di una prima                         
sperimentazione relativa all'inserimento, ai sensi dell'articolo 19,            
comma 2 della L.R. 12/03, del coordinatore pedagogico nelle scuole              
dell'infanzia statali, tramite accordo tra i soggetti istituzionali             
interessati;                                                                    
ritenuto altresi' di procedere al riparto e alla conseguente                    
assegnazione dei fondi tra le Province per l'attuazione degli                   
interventi di qualificazione e di miglioramento dell'offerta                    
educativa delle scuole aderenti al sistema nazionale di istruzione e            
degli Enti locali (Tabella 1), per il sostegno a figure di                      
coordinamento pedagogico (Tabella 2), cosi' come da tabelle allegate            
parti integranti e sostanziali del presente atto; nonche' per l'avvio           
di una prima sperimentazione regionale concernente l'introduzione               
della figura del coordinatore pedagogico presso le scuole                       
dell'infanzia statali del comune di Bologna;                                    
richiamate:                                                                     
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile                
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977,           
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";                                                   
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in materia di            
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, secondo comma           
della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere                 
assunto con il presente atto;                                                   
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, concernente                
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
- la propria deliberazione n. 1912 del 6 ottobre 2004 avente per                
oggetto: "DL 12/7/2004, n. 168 come convertito nella Legge 30 luglio            
2004, n. 191. Direttive per l'applicazione";                                    
dato atto dei pareri espressi riguardo al presente provvedimento ai             
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 nonche' della                 
propria deliberazione 447/03:                                                   
- di regolarita' amministrativa dal Direttore generale Sanita' e                
Politiche sociali, dott. Franco Rossi;                                          
- di regolarita' contabile dalla Responsabile del Servizio                      
Bilancio-Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti;                             
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,                
Progetto giovani, Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, in attuazione della deliberazione del Consiglio                
regionale 18 giugno 2002, n. 373 e deliberazione del Consiglio                  
regionale 612/04 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema            
formativo e per il lavoro - Biennio 2005-2006 (proposta della Giunta            
regionale in data 6 ottobre 2004, n. 1948)" e secondo i criteri                 
indicati in premessa del presente atto il riparto e la conseguente              
assegnazione dei fondi tra le Province:                                         
- per l'attuazione degli interventi di qualificazione e di                      
miglioramento della offerta educativa delle scuole aderenti al                  
sistema nazionale di istruzione  per l'anno 2004 cosi' come da                  
Tabella 1) allegata;                                                            
- per il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, secondo                 
quanto specificato in premessa, Tabella 2) allegata;                            
- per l'avvio di una prima sperimentazione regionale concernente                
l'introduzione della figura del coordinatore pedagogico presso le               
scuole dell'infanzia statali ubicate nel comune di Bologna;                     
2) di impegnare le risorse necessarie per l'attuazione del presente             
piano annuale, pari ad Euro 4.252.032,77 registrate:                            
- quanto a Euro 3.902.032,77 al n. 5475 di impegno sul Capitolo 58428           
"Contributi alle Province per accrescere la qualita' dell'offerta e             
per promuovere il raccordo tra le scuole dell'infanzia del sistema              
nazionale di istruzione e degli Enti locali, i nidi d'infanzia, i               
servizi integrativi e la scuola dell'obbligo (art. 3, comma 4, lett.            
c), L.R. 8 agosto 2001, n. 26", afferente alla UPB 1.6.1.2.22100;               
- quanto a Euro 350.000,00 al n. 5476 di impegno sul Capitolo 58442             
"Contributi alle Province per la qualificazione dell'offerta                    
educativa, l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la                   
compresenza nelle ore programmate per le attivita' didattiche,                  
l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico per la scuola               
dell'infanzia. Mezzi regionali (art. 19, comma 2, L.R. 30 giugno                
2003, n. 12)" N.I., afferente alla UPB 1.6.1.2.22100;                           
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che presenta la                   
necessaria disponibilita';                                                      
3) di stabilire che le risorse di cui al punto precedente sono                  
suddivise come segue:                                                           
- quanto a Euro 1.174.685,35 per progetti di qualificazione;                    
- quanto a Euro 2.727.347,42 per progetti di miglioramento;                     
- quanto a Euro 350.000,00 per il sostegno a figure di coordinamento            
pedagogico, ripartite come segue:                                               
- quanto a Euro 325.000,00 a favore delle aggregazioni di scuole                
dell'infanzia, come specificato Sezione II del presente atto;                   
- quanto a Euro 25.000,00 a favore della Provincia di Bologna, per              
l'attuazione di una prima sperimentazione relativa all'inserimento,             
ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. 12/03, del coordinatore               
pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali ubicate nel comune di             
Bologna;                                                                        
4) di stabilire inoltre che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R.           
26/01 le Province trasmetteranno al competente Servizio regionale la            
relazione annuale, secondo le modalita' previste in premessa che qui            
si intendono integralmente richiamate;                                          
5) di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente,           
il Dirigente regionale competente per materia provvedera' alla                  
liquidazione nonche' alla richiesta di emissione del mandato di                 
pagamento, con proprio atto formale, in una unica soluzione del                 
finanziamento complessivo di cui al precedente punto 2), per gli                
importi indicati, opportunamente arrotondati, nelle tabelle allegate,           
parti integranti e sostanziali del presente atto;                               
6) di stabilire che come previsto nelle intese tra Regione ed Enti              
locali con le Associazioni regionali dei gestori delle scuole                   
dell'infanzia paritarie private, le parti verificheranno                        
periodicamente i livelli di attuazione dell'intesa stessa;                      
7) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel             
presente provvedimento si rinvia alle disposizioni e prescrizioni               
tecniche operative indicate nelle deliberazioni del Consiglio                   
regionale 373/02 e 612/04 sopra indicate;                                       
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu' ampia diffusione.            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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