DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2702
PRSR 2000-2006 Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" - Adeguamenti Programma Operativo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in
particolare l'art. 8;
- il Reg. (CE) n. 817 della Commissione del 29 aprile 2004 recante
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che adotta il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito PRSR) attuativo
del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il PRSR nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la decisione della Commissione Europea C (2003) 2697 del 17 luglio
2003, che ha approvato alcune modifiche al PRSR richieste dalla
Regione Emilia-Romagna;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa all'attuazione del PRSR ed
in particolare l'art. 2, comma 2;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di Agricoltura;
viste inoltre:
- la scheda della Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole"
compresa nel PRSR;
- la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000, di
approvazione del Programma Operativo della Misura 1.a, di seguito
indicato "Programma Operativo", rettificata con deliberazione n. 2053
del 21 novembre 2000;
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 recante
modifiche al Programma Operativo, con la quale veniva approvato un
testo coordinato comprendente le precedenti rettifiche, ulteriormente
modificato con deliberazione n. 2732 del 22 dicembre 2003;
considerato che la sopracitata deliberazione 305/02 prevede
disposizioni per i programmi di attuazione della Misura 1.a dal 2001
al 2005;
considerato altresi':
- che risultano attualmente esaurite le disponibilita' finanziarie
previste dalla tabella finanziaria del PRSR 2000-2006 per la Misura
in questione;
- che non e' pertanto ipotizzabile l'apertura di bando per la
presentazione di nuove domande;
- che e' opportuno adottare provvedimenti atti a snellire le
procedure predisposte per l'attuazione della misura in argomento e
consentire a Province e Comunita' Montane il pieno utilizzo delle
disponibilita' eventualmente residuanti sulle assegnazioni gia'
disposte;
rilevato che il Programma Operativo ha previsto, al punto 9.1, la
possibilita' che un Piano di Investimento interessi superfici
ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, che
gli Enti interessati compartecipino al finanziamento del PI stesso e
che i movimenti finanziari derivanti da tali compartecipazioni siano
riconosciuti dalla Regione in sede di riallocazione;
preso atto:
- che la Misura 1.a e' ormai giunta al termine della programmazione e
non possono attualmente prevedersi ulteriori operazioni di
riallocazione di risorse che consentano di ripristinare, su esercizi
successivi, le disponibilita' finanziarie degli Enti compartecipanti
secondo le condizioni gia' definite nel Programma Operativo in atto;
- che le eventuali compensazioni da effettuarsi, derivanti dalla
mancata realizzazione di investimenti per i quali erano stati
riconosciuti movimenti finanziari tra Enti in sede di riallocazione,
non incidono sulle modalita' di riparto delle risorse tra Enti;
- che, pertanto, si ritiene sufficiente per simili situazioni
prevedere che gli Enti cointeressati determinino di comune accordo il
ripristino delle rispettive disponibilita' finanziarie quali
spettanti in origine;
- che e' peraltro necessario che detti Enti provvedano a notificare
formalmente alla Regione e ad AGREA i movimenti finanziari
conseguenti alle situazioni sopra descritte, al fine di consentire un
corretto e puntuale monitoraggio finanziario della Misura;
preso atto:
- che il Programma Operativo prevede la possibilita' di richiedere, a
mezzo di variante, per i Piani di Investimento rispondenti a
determinati criteri, il differimento della data di fine lavori;
- che tale data non puo' essere attualmente successiva al 31 dicembre
2004;
tenuto conto che per gli esercizi precedenti il 2005 era data
facolta' di differire in sede di variante la data ultima di
realizzazione degli investimenti di Piani rispondenti a determinate
condizioni;
considerato che le graduatorie approvate da Province e Comunita'
Montane relativamente al programma di attuazione 2005 comprendono un
considerevole numero di PI ammissibili, ma non finanziabili per
carenza di risorse;
considerato altresi' che, essendo in atto un'analisi in ordine alle
modalita' di gestione della fase transitoria tra la chiusura della
attuale programmazione e l'avvio della nuova, si ritiene opportuno
assicurare ai PI presentati per il programma di attuazione 2005, non
finanziati per carenza di risorse, le stesse prerogative di validita'
previste per i Programmi precedenti;
dato atto:
- che tutti i PI presentati sul programma di attuazione 2005
prevedono attualmente, come termine per la realizzazione degli
investimenti, la data del 31 dicembre 2004;
- che il rispetto di tale scadenza risulta vincolante per il
mantenimento della condizione di ammissibilita' dei PI medesimi,
anche nel caso in cui le risorse per il loro finanziamento si
rendessero disponibili in tempi successivi, purche' entro i termini
vigenti per l'attuale programmazione;
ritenuto pertanto opportuno riconoscere ai titolari dei suddetti PI
la possibilita' di presentare richiesta di variante per differire il
termine di realizzazione dei Piani stessi improrogabilmente al 31
maggio 2006;
considerato che, al fine di armonizzare l'utilizzo delle residue
disponibilita' gia' assegnate, occorre autorizzare gli Enti
competenti a scorrere le graduatorie gia' definite, qualora le
disponibilita' di cui trattasi coprano piu' del 50% del fabbisogno
finanziario del PI collocato in posizione successiva all'ultimo PI
interamente finanziabile;
ritenuto necessario prevedere che tale scorrimento sia attuato fatta
salva l'esplicita accettazione del beneficiario interessato a
ricevere il contributo nei limiti della disponibilita' verificatasi,
pur a fronte dell'obbligo della completa realizzazione del PI e senza
che da tale concessione derivi alcun diritto in termini di
eleggibilita', priorita' o quant'altro sulla Programmazione
successiva;
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del
presente atto con i contenuti del PRSR;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione 447/03;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai
sensi del sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
delibera:
1) di modificare la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002
come segue:
a) inserendo dopo l'ottavo capoverso del punto 9.1 del Programma
Operativo "Presentazione delle domande" il seguente capoverso:
"Qualora poi, nel corso del Programma di attuazione, i PI
cofinanziati da uno o piu' Enti subiscano variazioni comportanti la
ridotta o mancata realizzazione degli investimenti da effettuarsi sul
territorio degli Enti compartecipanti, i relativi movimenti
finanziari gia' riconosciuti in sede di riallocazione dovranno
ritenersi privi di efficacia, limitatamente al valore del contributo
connesso agli investimenti non realizzati; in tal caso gli Enti
interessati dovranno determinare di comune accordo il ripristino
delle rispettive disponibilita' finanziarie, quali spettanti, per
l'esercizio considerato, a seguito dell'applicazione dei vigenti
indici di riparto e degli ulteriori movimenti finanziari rimasti
impregiudicati. Sara' altresi' cura degli Enti interessati dare
immediata comunicazione di tali variazioni alla Regione e ad AGREA,
al fine di consentire un corretto e puntuale monitoraggio finanziario
della Misura.";
b) sostituendo la lettera c) del terzo periodo del punto 9.4
"Varianti al piano degli investimenti" come di seguito indicato: "c)
Il nuovo termine richiesto quale scadenza per la realizzazione delle
opere non sia posteriore al 31 maggio 2006.";
c) inserendo dopo l'ultimo capoverso del punto 10. "Riparto delle
risorse regionali per Province e Comunita' Montane" il seguente
capoverso: "Per l'anno di attuazione 2005, qualora successivamente
all'ammissione a contributo dell'ultimo PI interamente finanziabile
residuino ulteriori risorse, le stesse potranno essere utilizzate
dall'Ente per scorrere la graduatoria qualora sufficienti a
soddisfare piu' del 50% del fabbisogno del PI collocato nella
posizione immediatamente successiva. In tal caso la Provincia o
Comunita' Montana dovra' fissare formalmente al beneficiario
interessato un termine entro cui comunicare per iscritto
l'accettazione del contributo cosi' ridotto, fermo restando l'obbligo
di realizzare il PI con le modalita' e nei tempi gia' previsti.
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potra' procedere ad
ulteriore scorrimento della graduatoria, fino al completo utilizzo
delle risorse assegnategli in sede di riparto o di riallocazione per
l'esercizio in oggetto. Resta inteso che, qualora il beneficiario
accetti il contributo in tal modo ridotto, eventuali economie che
dovessero maturare nel corso dell'esercizio finanziario cui afferisce
il PI dovranno essere destinate, da parte dell'Ente competente, ad
integrazione dell'aiuto parzialmente concesso, fino a concorrenza del
contributo concedibile inizialmente definito per quel PI nel corso
del procedimento istruttorio.";
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.