DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2701
PRSR 2000-2006 Misura 1.b "Insediamento giovani agricoltori" - Applicazione all'annualita' 2005 del Programma Operativo di Misura approvato con deliberazione 815/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999, su sostegno
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo che modifica ed abroga taluni
regolamenti, in particolare l'art. 8;
- il Reg. (CE) n. 817 della Commissione del 29 aprile 2004 recante
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il Piano regionale di sviluppo rurale, di seguito
indicato PRSR, nel testo definitivo inviato alla Commissione stessa
il 3 luglio 2000;
- la decisione della Commissione Europea C (2003) 2697 del 17 luglio
2003 che ha approvato alcune modifiche al PRSR richieste dalla
Regione Emilia-Romagna;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale e' stato posto in
attuazione il Piano regionale di sviluppo rurale;
richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, relativa a norme per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;
viste inoltre:
- la Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori", compresa nel
PRSR;
- la propria deliberazione n. 815 del 20 maggio 2002, che ha
approvato il Programma Operativo della Misura 1.b per gli anni di
attuazione 2003-2004;
richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1663/95 inerente le modalita' di applicazione del
Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali in
data 13 novembre 2001 di riconoscimento dell'AGREA quale Organismo
Pagatore - ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 729/70, cosi' come
modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/1995 - per quanto riguarda
i pagamenti sul territorio della regione Emilia-Romagna inerenti le
misure di sviluppo rurale;
visti inoltre:
- l'art. 3 della citata L.R. 21/01, il quale prevede che i rapporti
fra AGREA e gli Enti competenti in materia di concessione di aiuti e
premi comunitari, nel rispetto del punto 4) dell'allegato al
Regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia, siano regolati
da apposita convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta
regionale con specifico atto;
- la propria deliberazione n. 2700 del 3 dicembre 2001, con la quale
si e' approvato il predetto schema di convenzione;
preso atto che AGREA ha provveduto a sottoscrivere dette convenzioni,
delegando alle Province e alle Comunita' Montane le funzioni di
autorizzazione;
considerato che l'avanzamento della capacita' di spesa, calcolata
sulla base della tabella finanziaria del PRSR per quanto attiene la
Misura 1.b, evidenzia un forte utilizzo delle risorse stesse;
considerato che, con DLgs 99/04, e' stato istituito un aiuto da
attribuirsi ai giovani agricoltori sotto forma di credito di imposta
dal 2005 al 2009, e che l'accesso a detto aiuto e' riservato a coloro
ai quali sia stato concesso il premio di primo insediamento ai sensi
del Reg. (CE) n. 1257/99 e quindi alle condizioni previste dai
PRSR;considerato altresi' che l'attuale normativa comunitaria vincola
ad assumere la decisione di concessione del premio entro i 12 mesi
dall'insediamento;
rilevato che l'eventuale preclusione, per l'annualita' 2005, a
presentare domanda sulla Misura 1.b del PRSR potrebbe pregiudicare
l'accesso agli aiuti sotto forma di credito d'imposta, oltre ad
incidere negativamente sul ricambio generazionale nelle aziende
agricole della nostra regione;
rilevato, inoltre, che la proposta di nuovo regolamento comunitario
per lo sviluppo rurale relativo al prossimo periodo di
programmazione, di cui al documento SEC(2004)931, prevede, tra le
misure atte a migliorare il potenziale umano, il mantenimento di un
aiuto ai giovani che si insedino per la prima volta in agricoltura;
ritenuto pertanto necessario - anche alla luce dell'analisi in corso
in ordine alle future risorse destinate alla Regione Emilia-Romagna a
seguito dell'applicazione della "modulazione" prevista dall'art. 10
del Reg. (CE) n. 1782 del Consiglio del 29 settembre 2003 - estendere
all'annualita' 2005 l'applicazione delle procedure e dei criteri di
attuazione della Misura 1.b secondo i contenuti approvati con la
propria deliberazione 815/02;
atteso che, in relazione ai vincoli del bilancio di cassa propri del
FEAOG - Sezione Garanzia cui devono attenersi anche gli altri partner
pubblici nell'attuazione del PRSR, e' necessario preordinare
condizioni che consentano il completo utilizzo delle risorse previste
in ciascuna annualita', in termini di erogazioni effettive ai
beneficiari finali, pena la perdita delle risorse non utilizzate;
preso atto che, anche in conseguenza di intervenute modifiche della
normativa comunitaria e nazionale, il "Manuale delle procedure,
controlli e sanzioni" approvato da AGEA e' stato recentemente
aggiornato e che sono entrati in vigore sia il "Manuale delle
procedure, controlli e sanzioni" di AGREA, sia il "Piano annuale dei
controlli" del medesimo Organismo Pagatore regionale;
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del
presente atto con i contenuti del PRSR;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione 447/03;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai
sensi del sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione di Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di applicare anche all'annualita' 2005, per le motivazioni
espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le procedure ed
i criteri di attuazione della Misura 1.b, secondo i contenuti
definiti nella deliberazione 815/02, fatte salve le modifiche di cui
alla successiva lettera B);
B) di sostituire il terzo capoverso del punto 13.9) "Liquidazione dei
premi" del Programma Operativo di Misura approvato con la predetta
deliberazione 815/02 con il seguente capoverso: "Le Province e le
Comunita' Montane provvederanno a trasmettere alla Regione
Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle Imprese, con nota del Dirigente,
gli atti di decisione individuale di concessione del premio,
riassumendo le risultanze mediante predisposizione di elenchi, sia su
base cartacea che su supporto informatico, entro le seguenti date:
1) 15 gennaio: - Elenco A) relativo a tutte le decisioni individuali
di concessione del premio assunte tra l'1 agosto ed il 31 dicembre; -
Elenco B) relativo a tutti i procedimenti conclusi tra l'1 agosto ed
il 31 dicembre;
2) 15 maggio: - Elenco A) relativo a tutte le decisioni individuali
di concessione del premio assunte tra l'1 gennaio ed il 30 aprile; -
Elenco B) relativo a tutti i procedimenti conclusi tra l'1 gennaio ed
il 30 aprile;
3) 25 agosto: - Elenco A) relativo a tutte le decisioni individuali
di concessione del premio assunte tra l'1 maggio ed il 30 luglio; -
Elenco B) relativo a tutti i procedimenti conclusi tra l'1 maggio ed
il 30 luglio.";
C) di sostituire il testo del Punto 14) "Controlli" del Programma
Operativo di Misura in allegato alla propria deliberazione 815/02
come segue:
"Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare sui beneficiari
i controlli di competenza secondo quanto indicato in materia dal
Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, nonche' dal
Piano dei controlli, approvati dall'Organismo Pagatore competente.";
D) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.