DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2679
Proposta di modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzera (art. 22 della L.R. 11/88)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 2 aprile 1988, n. 11, cosi' come modificata dalla L.R.
12 novembre 1992, n. 40 all'art. 22 da' facolta' alla Regione di
istituire Riserve naturali, definite al comma 2 dell'art. 2 come
segue: "Le riserve naturali sono territori di limitata estensione;
esse vengono istituite per la loro rilevanza regionale e sono gestite
ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti
morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali.";
- che con deliberazione del Consiglio regionale n. 422 del 23/4/1991
e' stata istituita la "Riserva naturale orientata di Monte Prinzera"
al fine di assicurare la conservazione del patrimonio di diversita'
biologica ed ecologica presente nell'area, con particolare
riferimento al complesso ofiolitico, i cui habitat ospitano una delle
piu' ricche compagini vegetazionali della regione, e che la stessa e'
stata affidata in gestione al Comune di Fornovo di Taro (PR);
- che il Programma di gestione della Riserva per il periodo 2000-2005
adottato dal Consiglio comunale di Fornovo di Taro con deliberazione
n. 2 del 26/1/1999 e approvato dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 523 dell'1/3/2000, ha evidenziato diverse problematiche
relative alla delimitazione e gestione delle aree perimetrali e
sottolineato ulteriori elementi di interesse naturalistico
riguardanti i territori limitrofi alla Riserva stessa;
- che l'area della Riserva e' ricompresa nel territorio di un Sito di
importanza comunitaria (pSIC cod. IT4020006) censito dalla Regione
nell'ambito del Progetto Bioitaly in attuazione della direttiva
92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatiche;
considerato:
- che il Comune di Fornovo di Taro, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 90 del 30/12/2003, d'intesa con il Comune di Terenzo
(deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 24/4/2004), ha
proposto alla Regione alcune modifiche alla perimetrazione e la
distinzione in zone del territorio della Riserva, allo scopo di
garantire una migliore gestione del patrimonio naturale dell'area;
- che tale proposta e' stata successivamente perfezionata e integrata
con le deliberazioni del Consiglio comunale di Fornovo di Taro n. 81
del 29/10/2004 e del Consiglio comunale di Terenzo n. 36 del
20/11/2004, riguardanti la zonizzazione e le relative norme di
attuazione e di tutela;
- che la proposta formulata dai Comuni attiene alla revisione della
perimetrazione della Riserva, prevedendo l'esclusione di un'area e
l'annessione di alcune aree, nonche' alla previsione della
zonizzazione interna dell'area protetta stessa non stabilita dal
provvedimento istitutivo;
- che, sulla base dei risultati degli studi attivati dall'Ente di
gestione della Riserva, i territori dei quali si propone l'esclusione
non possiedono contenuti di valore naturalistico cosi' come di
seguito specificato:
Area 1: sup. 11,82 ha; area agricola a seminativi e boschi cedui di
castagno e carpino nero, con presenza di intense attivita' agricole e
di allevamento zootecnico, priva di particolari elementi di pregio
geomorfologico, floristico o faunistico; marginale rispetto ai
territori della Riserva e non in continuita' ecologica; area esterna
al pSIC "Monte Prinzera" IT4020006; i confini proposti vengono
individuati sullo spartiacque naturale e lungo una strada
interpoderale;
- che i territori che si propone di annettere alla Riserva risultano
possedere contenuti naturalistici di importanza regionale cosi' come
di seguito specificato:
a) Area 2: sup. 1,74 ha; substrati ofiolitici affioranti con
vegetazione arborea ed arbustiva tra cui Sorbus aria e S. torminalis,
Amelanchier ovalis, Mespilus germanica, con un ricco corredo di
specie erbacee e suffrutici rupicoli quali Asplenium cuneifolium,
Alyssum bertolonii, Biscutella laevigata ssp. prinzerae, Linaria
supina, Genista januensis, Echinops ritro; presenta habitat di
interesse comunitario ai sensi della Dir. 92/43/CEE quale il mosaico
di habitat con ghiaioni del Mediterraneo occidentale a vegetazione
termofila e casmofitica;
b) Area 3: sup. 12,08 ha; area caratterizzata dall'unico bacino
idrico presente in zona, di origine antropica ma oggi ampiamente
naturalizzato; funge da polo attrattivo nei confronti di tutta la
fauna locale; significativa la presenza di Tachybaptus ruficollis
regolarmente nidificante e la ricca varieta' di invertebrati; sono
presenti diversi ambienti igrofili: bosco ed arbusteti di salici,
boscaglie igrofile, praterie a Molinia coerulea, fragmiteto, tifeto e
scirpeto, habitat di interesse comunitario ai sensi della Dir.
92/43/CEE; la porzione ad Est e' ritenuta idonea ad ospitare un punto
attrezzato per i visitatori; i nuovi confini proposti si attestano
sulla viabilita' carraia e lungo i corsi d'acqua;
c) Area 4: sup. 1,24 ha; pendici calanchive in continuita' ambientale
con la Riserva, caratterizzate da affioramenti argillosi, praterie a
brachipodio e l'habitat di interesse comunitario, ai sensi della Dir.
92/43/CEE, formazioni a Juniperus communis su lande calcicole; l'area
ospita specie di uccelli di interesse comunitario ai sensi della Dir.
"Uccelli" 79/409/CEE quali Emberiza hortulana, Lanius collurio,
Caprimulgus europaeus, Circus pygargus; i confini proposti sono
costituiti da dossi e corsi d'acqua;
d) Area 5: sup. 2,36 ha; la continuita' ecologica con l'attuale
territorio della Riserva e' rappresentata da boschi ed arbusteti
xerofili, con diffuse praterie a brachipodio popolate da numerose
orchidacee (Ophrys spp. e Orchis spp.) e da altre specie protette ai
sensi della L.R. 2/77; presenta habitat di interesse comunitario ai
sensi della Dir. 92/43/CEE quali le formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
frequentati da Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Circus
pygargus, specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva
"Uccelli" 79/409/CEE; i confini proposti sono costituiti da una
strada carraia, da siepi e da crinaletti;
e) Area 6: sup. 2,16 ha; superficie coltivata a seminativi e frutteto
in continuita' paesaggistica ed ambientale con i pendii ofiolitici
sovrastanti, importante per l'alimentazione e la sosta della fauna
(in particolare Accipitridi, Falconidi, Galliformi); zona in
posizione strategica per l'accesso diretto all'interno della Riserva,
delimitata da strada carraia e nucleo rurale;
f) Area 7: sup. 0,50 ha; ripide pendici su terreno ofiolitico in
strettissima continuita' ecologica con le rocce sovrastanti;
boscaglie e praterie con habitat di interesse comunitario riferibili
al mosaico di vegetazione a Biscutello prinzerae-Alyssetum bertolonii
e aggruppamento a Sedum dasyphyllum; confini proposti attestati su
strada e pertinenze di abitazioni;
- che l'area sotto descritta non viene proposta dai Comuni
interessati per l'ampliamento della Riserva in quanto non acquisito
agli atti il consenso della proprieta', seppure risulti dotata di
contenuti naturalistici di importanza regionale come di seguito
specificato:
g) Area 8: sup. 3,70 ha; area boscata con ripidi pendii franosi,
presenta habitat significativi quali querceti xerofili e praterie
meso-xerofitiche con numerose orchidacee tutelate ai sensi della L.R.
2/77; l'area e' idonea alla presenza di mammiferi mustelidi ed alla
nidificazione e/o alimentazione di specie di uccelli di interesse
comunitario quali Circus pygargus, C. cyaneus, Anthus campestris,
Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, ai sensi
della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE; l'area e' ricompresa nel
territorio del sito pSIC cod. IT4020006; i nuovi confini vengono
indicati su limiti naturali agevolmente individuabili quali i margini
tra bosco e seminativi;
- che la revisione dei confini della Riserva, secondo la proposta dei
Comuni interessati, determina un ampliamento della stessa di circa
8,5 ettari;
valutato inoltre che la proposta dei Comuni territorialmente
interessati individua due diverse zone sulla base delle quali
suddividere la superficie della Riserva, cosi' di seguito definite e
regolamentate:
Zonizzazione
- Zona A di protezione speciale, caratterizzata dagli elementi di
maggior pregio e fragilita', distinta a sua volta nelle seguenti
sottozone:
- ASO - Aree Speciali Ofiolitiche, caratterizzate dalla presenza di
substrati ofiolitici;
- ASS - Aree Speciali Sedimentarie, aventi substrati sedimentari e
caratterizzate da elementi di elevata rappresentativita' e
significativita' per il territorio della Riserva: formazioni
calanchive, praterie xerofile, vegetazione igrofila, aree umide,
castagneti da frutto relitti;
- Zona B di protezione generale, comprendente la residua superficie
della Riserva.
Norme di attuazione e tutela
Zona A di protezione speciale:
a) e' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione
morfologica e ambientale del territorio, comprese la realizzazione di
infrastrutture, l'installazione di attrezzature in rete e la messa a
coltura dei terreni; sono consentiti eventuali interventi e opere
strettamente legati alle finalita' istitutive, autorizzati dall'Ente
gestore e previsti dal Programma di gestione;
b) sono vietati: - l'esercizio dell'attivita' venatoria e di pesca in
qualsiasi forma; - la raccolta e la distruzione di uova e nidi e la
distruzione o il danneggiamento di tane; - la raccolta dei funghi
ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco; e' consentita
la raccolta di castagne, per uso familiare, per i proprietari dei
terreni; - l'accensione di fuochi; - il sorvolo, al di sotto di 1800
m. di quota, di qualsiasi mezzo aereo (inclusi parapendii,
deltaplani, ultraleggeri), fatti salvi i casi di emergenza o
particolari casi autorizzati dall'Ente gestore per scopi strettamente
inerenti alle finalita' istitutive;
c) fatte salve attivita' di ricerca scientifica e documentazione,
autorizzate dall'Ente di gestione in quanto consone alle finalita'
istitutive o previste nel Programma di gestione, sono vietati: - il
prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della
fauna selvatica; - l'introduzione volontaria di specie vegetali o
animali estranee agli elementi tipici dei luoghi e agli ecosistemi
esistenti; - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto
o in parte della flora spontanea, del suolo della lettiera; - la
raccolta e l'asportazione di minerali e rocce;
d) e' vietato il taglio del bosco e del sottobosco, salvo eventuali
interventi indicati nel Programma di gestione per finalita' di
miglioramento ecologico e strutturale;
e) non sono consentite pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti
all'allevamento, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente
gestore finalizzate al mantenimento di praterie secondarie;
f) l'accesso all'area con mezzi motorizzati e' consentito
esclusivamente per esigenze di servizio della popolazione residente
e/o proprietaria, di pubblica utilita' su autorizzazione dell'Ente
gestore, di gestione, vigilanza, controllo e di emergenza: lungo le
strade di uso pubblico, lungo le strade di uso privato, se
consenzienti i proprietari, ed eventualmente al di fuori dei luoghi
precedenti;
g) l'accesso ai visitatori e' consentito esclusivamente lungo i
sentieri predisposti e segnalati, nelle forme, nei modi e nei tempi
regolamentati dal Programma di gestione.
Zona B di protezione generale:
per la Zona B valgono le norme stabilite per la Zona A, con
riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, g con le eccezioni di
seguito specificate:
a) sono consentite attivita' edilizie volte al recupero
dell'esistente attraverso interventi di restauro, di restauro
scientifico, di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti, nonche' l'eventuale messa a coltura di
terreni, da parte dei proprietari, previa autorizzazione dell'Ente
gestore;
b) e' fatta salva la possibilita' di limitate raccolte di prodotti
del bosco e del sottobosco, secondo quanto specificato nel Programma
di gestione;
c) sono fatte salve: - per le aree forestali, la possibilita' di
limitate raccolte di lettiera o terriccio per esigenze familiari
locali; - per le aree agricole, la possibilita' di introdurre specie
vegetali coltivate; - per i prato-pascoli, eventuali interventi
finalizzati al loro mantenimento, previsti dal Programma di
gestione;
d) l'utilizzo del bosco e' consentito, nel rispetto delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale, secondo le modalita'
stabilite dal Programma di gestione della Riserva;
e) le pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti all'allevamento
sono consentite secondo quanto indicato dal Programma di gestione;
considerato inoltre che il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 71 del 25 luglio 2003,
individua le aree da annettere alla Riserva come "Zona di particolare
interesse paesaggistico-ambientale" sottoponendole alla salvaguardia
di cui all'art. 14 e l'area di cui si propone l'esclusione dal
perimetro della Riserva come "Zona di tutela naturalistica" di cui
all'art. 20;
ritenuto inoltre che la zonizzazione proposta dal Comune di Fornovo
di Taro, d'intesa con il Comune di Terenzo, per i territori di cui si
richiede l'annessione, risulta coerente con i caratteri e i contenuti
naturalistici propri dei diversi ambiti e garantisce un'efficace
azione di tutela specifica;
sentito il parere favorevole del Comitato Consultivo regionale per
l'Ambiente Naturale espresso nella seduta del 13 ottobre 2004, sulla
proposta dei Comuni interessati, ad eccezione di quanto previsto per
l'Area 8 ritenuta meritevole di inserimento nel perimetro della
Riserva, sulla base dei contenuti naturalistici ivi presenti;
attestata la regolarita' amministrativa espressa dal Direttore
generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda
Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire quanto indicato dal parere del Comitato Consultivo
Regionale per l'Ambiente Naturale circa la proposta di inclusione
dell'Area 8 nel perimetro della Riserva naturale orientata Monte
Prinzera rispetto a quanto gia' avanzato dai Comuni di Fornovo di
Taro e Terenzo, ai fini di una piu' efficace e completa funzione di
tutela dell'area protetta;
2) di proporre, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,
la modifica dell'atto istitutivo della "Riserva naturale orientata
Monte Prinzera" (del. cons. regionale n. 422 del 23/4/1991),
relativamente a:
I. Perimetro e zonizzazione secondo l'allegata planimetria C.T.R., in
scala 1:10.000, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
II. punto 1 Perimetrazione e zonizzazione come di seguito integrato:
la zonizzazione e' cosi' definita:
- Zona A di protezione speciale, caratterizzata dagli elementi di
maggior pregio e fragilita', distinta a sua volta nelle seguenti
sottozone:
- ASO - Aree Speciali Ofiolitiche, caratterizzate dalla presenza di
substrati ofiolitici;
- ASS - Aree Speciali Sedimentarie, aventi substrati sedimentari e
caratterizzate da elementi di elevata rappresentativita' e
significativita' per il territorio della Riserva: formazioni
calanchive, praterie xerofile, vegetazione igrofila, aree umide,
castagneti da frutto relitti.
- Zona B di protezione generale, comprendente la residua superficie
della Riserva.
III. punto 3 Norme di attuazione e tutela come di seguito
sostituito:
Zona A di protezione speciale:
a) e' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione
morfologica e ambientale del territorio, comprese la realizzazione di
infrastrutture, l'installazione di attrezzature in rete e la messa a
coltura dei terreni; sono consentiti eventuali interventi e opere
strettamente legati alle finalita' istitutive, autorizzati dall'Ente
gestore e previsti dal Programma di gestione;
b) sono vietati: - l'esercizio dell'attivita' venatoria e di pesca in
qualsiasi forma; - la raccolta e la distruzione di uova e nidi e la
distruzione o il danneggiamento di tane; - la raccolta dei funghi
ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco; e' consentita
la raccolta di castagne, per uso familiare, per i proprietari dei
terreni; - l'accensione di fuochi; - il sorvolo, al di sotto di 1800
m. di quota, di qualsiasi mezzo aereo (inclusi parapendii,
deltaplani, ultraleggeri), fatti salvi i casi di emergenza o
particolari casi autorizzati dall'Ente gestore per scopi strettamente
inerenti alle finalita' istitutive;
c) fatte salve attivita' di ricerca scientifica e documentazione,
autorizzate dall'Ente di gestione in quanto consone alle finalita'
istitutive o previste nel Programma di gestione, sono vietati: - il
prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della
fauna selvatica; - l'introduzione volontaria di specie vegetali o
animali estranee agli elementi tipici dei luoghi e agli ecosistemi
esistenti; - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto
o in parte della flora spontanea, del suolo della lettiera; - la
raccolta e l'asportazione di minerali e rocce;
d) e' vietato il taglio del bosco e del sottobosco, salvo eventuali
interventi indicati nel Programma di gestione per finalita' di
miglioramento ecologico e strutturale;
e) non sono consentite pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti
all'allevamento, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente
gestore finalizzate al mantenimento di praterie secondarie;
f) l'accesso all'area con mezzi motorizzati e' consentito
esclusivamente per esigenze di servizio della popolazione residente
e/o proprietaria, di pubblica utilita' su autorizzazione dell'Ente
gestore, di gestione, vigilanza, controllo e di emergenza: lungo le
strade di uso pubblico, lungo le strade di uso privato, se
consenzienti i proprietari, ed eventualmente al di fuori dei luoghi
precedenti;
g) l'accesso ai visitatori e' consentito esclusivamente lungo i
sentieri predisposti e segnalati, nelle forme, nei modi e nei tempi
regolamentati dal Programma di gestione.
Zona B di protezione generale:
per la Zona B valgono le norme stabilite per la Zona A, con
riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, g con le eccezioni di
seguito specificate:
a) sono consentite attivita' edilizie volte al recupero
dell'esistente attraverso interventi di restauro, di restauro
scientifico, di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti, nonche' l'eventuale messa a coltura di
terreni, da parte dei proprietari, previa autorizzazione dell'Ente
gestore;
b) e' fatta salva la possibilita' di limitate raccolte di prodotti
del bosco e del sottobosco, secondo quanto specificato nel Programma
di gestione;
c) sono fatte salve: - per le aree forestali, la possibilita' di
limitate raccolte di lettiera o terriccio per esigenze familiari
locali; - per le aree agricole, la possibilita' di introdurre specie
vegetali coltivate; - per i prato-pascoli, eventuali interventi
finalizzati al loro mantenimento, previsti dal Programma di
gestione;
d) l'utilizzo del bosco e' consentito, nel rispetto delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale, secondo le modalita'
stabilite dal Programma di gestione della Riserva;
e) le pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti all'allevamento
sono consentite secondo quanto indicato dal Programma di gestione;
3) di stabilire che la presente proposta sia pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione e depositata presso la Segreteria
del Comune di Fornovo di Taro e del Comune di Terenzo per 60 giorni
consecutivi; entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale chiunque puo' presentare osservazioni
inoltrandole direttamente alla Regione, Assessorato Agricoltura,
Ambiente e Sviluppo sostenibile, ovvero al Comune di Fornovo di Taro
che le raccoglie e le trasmette alla Regione corredate di un parere
di merito.
(segue allegato fotografato)