DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2005, n. 122
Nomina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e conferimento di funzioni
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 45, comma 3 dello Statuto regionale ai sensi del quale
il Presidente della Giunta regionale puo' nominare un Sottosegretario
alla Presidenza;
visto il decreto presidenziale n. 121 del 16 maggio 2005 con il quale
si dispone la nomina dei componenti della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 43, comma 1, lettera b) dello Statuto;
considerato che con lo stesso decreto sono state specificate le
attribuzioni di ciascun componente la Giunta regionale e sono,
altresi', indicate le materie che il Presidente riserva alla propria
competenza;
considerato che a norma del gia' citato art. 45, comma 3 dello
Statuto il Sottosegretario puo' partecipare alle sedute della Giunta
regionale pur non facendone parte;
ritenuto che anche in relazione alle crescenti responsabilita' di
governo e istituzionali spettanti al Presidente della Giunta per
effetto delle modifiche costituzionali (e segnatamente per effetto
delle Leggi costituzionali 1/99 e 3/01) sia necessario affidare al
Sottosegretario il compito di coadiuvare il Presidente della Giunta
nella sua attivita' e nei rapporti politici interni ed esterni
all'Ente attraverso l'esercizio di ogni attivita' di rappresentanza
politica ed istituzionale attribuitagli dal Presidente;
ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario alla Presidenza le
funzioni proprie del Presidente della Giunta regionale ad esclusione
degli atti che richiedono una preventiva deliberazione della Giunta
regionale e di quelli che sono espressione di politica generale della
Giunta;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espressa dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta ai sensi delle delibere
447/03 e 1529/03;
decreta:
- e' nominato Sottosegretario alla Presidenza della Giunta ai sensi
dell'art. 45, comma 3, dello Statuto regionale Alfredo Bertelli;
- il Sottosegretario assume le funzioni dalla data in cui entra in
carica la Giunta regionale a norma del vigente Statuto e cessa dalle
medesime al termine della legislatura in corso;
- a norma dell'art. 45, comma 7, dello Statuto spetta al
Sottosegretario il medesimo trattamento previsto per gli Assessori
regionali;
- il Sottosegretario puo' rappresentare, su suo mandato, il
Presidente nelle attivita' istituzionali, amministrative e politiche
della Regione;
- il Sottosegretario alla Presidenza ha diritto a partecipare alle
sedute della Giunta regionale senza diritto di voto, ma ha la
facolta' di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti
alle funzioni attribuitegli;
il Sottosegretario alla Presidenza, in raccordo con il Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta, sovrintende all'attuazione dei
programmi regionali svolgendo, coadiuvato dal Capo di Gabinetto, le
funzioni di raccordo tra la direzione politica e la direzione
amministrativa in conformita' a quanto stabilito dalla L.R. n. 43 del
2001 e delle disposizioni attuative che regolano le attribuzioni del
Capo di Gabinetto;
- il Sottosegretario alla Presidenza, di concerto con il Capo di
Gabinetto e d'intesa con gli Assessori ed i Direttori interessati,
assicura il coordinamento delle attivita' intersettoriali;
- il Sottosegretario alla Presidenza presiede alla promozione ed
attuazione dei "programmi speciali d'area" previsti dalla LR. 30/96,
avvalendosi a questo scopo delle strutture regionali competenti.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani