DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 9 marzo 2005, n. 2909
Azienda agricola Gianfredi - Domanda 10/7/2002 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo ed antincendio, dalle falde sotterranee in comune di Busseto (PR), localita' Colombarola Rossa. R.R. n. 41/01 - Artt. 5, 6. Provvedimento di concessione di derivazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:a) di assentire all'Azienda agricola Gianfredi
Pietro e Ferruccio Snc, partita IVA 0052940343, con sede in Busseto,
localita' Semoriva, Via Tragliola n. 73 e legalmente domiciliato
presso la sede del comune di Busseto, la concessione a derivare acqua
pubblica dalle falde sotterranee in comune di Busseto, da destinare a
irrigazione agricola e antincendio, nella quantita' stabilita fino ad
un massimo e non superiore a moduli 0,24 (24,00 1/sec.), per un
volume complessivo annuo di 84.513 metri cubi;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005, con
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del
R.R. n. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel
disciplinare medesimo;
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 24,00
1/sec., pari a 0,24 moduli massimi, con limitazione del prelievo al
periodo irriguo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 2909 in data 9/3/2005
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. n. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini