DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 662
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa progetto allargamento e adeguamento funzionale ex SS 610 Selice lungo il tratto Massa Lombarda Ponte Rosso - I lotto, Comuni Massa Lombarda (RA) e Imola (BO) (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli impatti attesi, il progetto "Allargamento
e adeguamento funzionale ex SS 610 'Selice' lungo il tratto Massa
Lombarda-Ponte Rosso - I lotto" dalla ulteriore procedura di VIA con
le seguenti prescrizioni:
1) il progetto definitivo delle opere e le modalita' operative di
realizzazione dovranno ottenere l'approvazione dall'Autorita'
idraulica competente (Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale), che dovra' verificare la compatibilita idraulica delle
opere previste anche in considerazione dei maggiori apporti meteorici
al reticolo scolante derivanti dall'aumento della superficie stradale
impermeabilizzata;
2) il sistema di raccolta delle acque di drenaggio della piattaforma
stradale, il cui recapito e' costituito dallo Scolo Zaniolo, dovra'
essere realizzato mediante canalette in terra inerbite in modo da
favorire un effetto filtro nei confronti degli inquinanti
trasportati, e dovra' prevedere presidi atti a confinare gli
eventuali sversamenti accidentali impedendo lo scarico nel corso
d'acqua degli inquinanti sversati; nel caso in cui il sistema di
drenaggio della piattaforma comporti, viceversa, lo scarico diretto
nel corso d'acqua tramite canalizzazioni/condotte a tenuta, andra'
realizzato un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia
mediante vasche opportunamente dimensionate che prevedano una fase di
sedimentazione ed una di disoleatura; le caratteristiche dei presidi
da realizzare andranno concordate con il Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale, gestore dello scolo interessato;
3) al fine del riutilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di
scavo realizzate lungo il corso esistente dello scolo Zaniolo
andranno preventivamente verificate le caratteristiche qualitative di
detti materiali e la loro compatibilita' con l'utilizzo previsto
(rinterro, rilevato, stendimento su terreno agricolo, ecc.); le
modalita' da adottarsi a tale scopo sono quelle individuate nella
delibera di Giunta regionale 1204/01 che definisce i criteri per la
gestione dei materiali derivanti dal risezionamento di canali di
bonifica;
4) per limitare in fase di cantiere gli impatti legati alle emissioni
diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei
materiali da costruzione e dai mezzi di cantiere, si ritiene
necessario adottare i seguenti accorgimenti: - prevedere
l'umidificazione dei depositi temporanei di inerti; - per il
trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei
cassoni con teloni; - prevedere l'installazione di adeguate barriere
mobili a protezione delle abitazioni piu' prossime al tracciato;
5) dovra' essere rispettata la normativa vigente in materia di
inquinamento acustico sia durante la fase di realizzazione dell'opera
sia durante l'esercizio; in particolare, il riferimento normativo per
le immissione acustiche durante la fase di esercizio e' il DPR n. 142
del 30/3/2004 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e
la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.
447";
6) una eventuale previsione di superamento dei limiti acustici
durante la fase di realizzazione dovra' comportare la richiesta di
autorizzazione alla deroga di tali limiti da presentare al Comune
competente e da sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla
L.R. 15/01 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
7) per il ripristino delle scarpate stradali, della banca e dei
rilevati arginali andra' utilizzato il terreno vegetale proveniente
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare in spessori adeguati
separatamente dalle altre tipologie di materiale e del quale si
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
8) lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti derivanti dal cantiere
dovra' essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa di
settore in materia (DLgs 152/99 e successive modifiche ed
integrazioni, DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni);
9) l'approvvigionamento dei materiali da costruzione e l'eventuale
smaltimento dei materiali di risulta derivanti dagli scavi dovra'
essere effettuato utilizzando siti autorizzati, privilegiando a
parita' di idoneita' quelli piu' prossimi all'area di realizzazione
al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto ;
10) resta fermo che la realizzazione del progetto in esame e'
subordinata al rilascio da parte delle Autorita' competenti di tutte
le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Provincia di
Ravenna - Settore Lavori pubblici, al Comune di Massa Lombarda, al
Comune di Imola, all'Assessorato Ambiente della Provincia di Ravenna,
all'Ufficio VIA della Provincia di Bologna, al Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale, all'Autorita' di Bacino del Reno e
all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.