COMUNICATO
Raccordi a 380 kV in semplice terna, dalla stazione di smistamento di "Ferrara FW" all'elettrodotto a 380 kV "Ostiglia-Ferrara Focomorto", stazione a 380 kV di smistamento denominata "Ferrara FW", elettrodotto a 380 kV in semplice terna in cavo interrato, di collegamento tra la stazione di smistamento "Ferrara FW" e l'impianto di cogenerazione della Soc. SEF Srl - decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/2005/00115 dell' 1/3/2005 di proroga dei termini
La TERNA SpA - Direzione Ingegneria e Mantenimento impianti, Sviluppo
impianti, con sede in Roma alla Via Regina Margherita n. 125, e la
SEF Srl, con sede in San Donato Milanese (MI) alla Piazza Vanoni n. 1
- avvisano che, con nota prot. n. 174 datata 22/3/2005, del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato regionale alle
Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara
hanno ricevuto decreto di proroga rilasciato da Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio, Direzione generale per
la Difesa del suolo n. DEC/DDS/2005/00115 dell'1/3/2005 dei termini
per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori
relativi alle opere descritte all'oggetto, come da allegato
documento.
IL RESPONSABILE
Domenico De Marco
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO -
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
(prot. n. DEC/DDS/2005/00115)
Visto il DM n. DEC/2003/DT/0612 del 23/12/2003, con il quale le
societa' SEF Srl e TERNA SpA sono state autorizzate a costruire ed
esercire le seguenti opere: raccordi a 380 kV, in semplice terna,
dalla stazione di smistamento di "Ferrara FW" all'elettrodotto a 380
kV "Ostiglia-Ferrara Focomorto", stazione a 380 kV di smistamento
denominata "Ferrara FW", elettrodotto a 380 kV, in semplice terna in
cavo interrato, di collegamento tra la stazione di smistamento
"Ferrara FW" e l'impianto di cogenerazione della Societa' SEF Srl;
considerato che con il suddetto provvedimento, avente efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', ai
sensi dell'articolo 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, furono stabiliti
all'art. 4 i termini per l'inizio e la fine dei lavori e delle
espropriazioni, rispettivamente in sei e in dodici mesi dalla data
del decreto medesimo, con scadenza quindi al 23/12/2004;
visto il DM 22/6/2004, n. DEC/DDS/2004/00298, con il quale alle
societa' SEF Srl e Terna SpA e' stata concessa la proroga dei termini
stabiliti dal suddetto decreto di autorizzazione dal 23/6/2004 al
1/9/2004 per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni e dal
23/12/2004 al 3/3/2005 per l'ultimazione dei lavori e delle
espropriazioni;
viste le rispettive istanze in data 1/2/2005 e 13/12/2004, presentate
al SIIT per l'Emilia-Romagna e Marche - Nucleo Operativo di Ferrara,
con le quali la SEF Srl e la Terna SpA, hanno chiesto una ulteriore
proroga per il termine dei lavori e delle espropriazioni dal 3/3/2005
al 31/12/2006;
considerato che nelle suddette istanze la richiesta di proroga e'
stata dettagliatamente motivata dalla SEF Srl e dalla Terna SpA;
viste le note n. 81 e n. 1001/04 del 9/2/2005 con le quali il SIIT
per l'Emilia-Romagna e Marche - Nucleo Operativo di Ferrara, ha
trasmesso le succitate istanze di proroga della SEF Srl e della Terna
SpA;
considerato che il Nucleo Operativo di Ferrara con le suddette note
del 9/2/2005 ha ritenuto ammissibile le istanze di proroga delle
societa' medesime in quanto il ritardo verificatosi nell'inizio dei
lavori non era prevedibile ne' riconducibile ad inerzia del
concessionario;
visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con
voto n. 40 del 24/2/2005;
considerato che nel predetto parere il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, preso atto della situazione rappresentata dalle societa'
istanti, ha ritenuto congruo concedere un periodo di sei mesi di
proroga per l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori,
conseguentemente detto termine viene prorogato dal 3/3/2005 al
3/9/2005;
ritenuto, pertanto, che nel puntuale rispetto di quanto riportato nel
predetto considerato, puo' farsi luogo alla proroga dal 3/3/2005 al
3/9/2005 per l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori;
visto il DLgs 16/3/1999, n. 79, sul riassetto del settore elettrico;
visto il TU di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato
con RD 11/12/1933, n. 1775 e successive norme integrative;
vista la Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive modificazioni;
vista la Legge n. 290 del 27/10/2003 che, nel convertire, con
modificazioni, il DL 29/8/2003, n. 239, ha introdotto l'art. 1
sexies, ove, al comma 7, e' stabilito che le norme del nuovo TU in
materia di espropriazioni per pubblica utilita', di cui al DPR
8/6/2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, si
applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30/6/2004;
visto l'art. 2, comma 12 della Legge n. 186 del 27/7/2004, che ha
prorogato la suddetta decorrenza al 31/12/2004;
visto il decreto legislativo 27/12/2004, n. 330, recante integrazioni
al DPR 8/6/2001, n. 327, in materia di espropriazione per la
realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
visto in particolare il nuovo articolo 57 bis del DPR 8/6/2001, n.
327 introdotto dal predetto decreto legislativo 27/12/2004, n. 330;
considerato che, alla luce delle disposizioni teste' citate, nel caso
in esame, ai fini degli eventuali procedimenti espropriativi, si
applica la disciplina previgente al citato DPR 8/6/2001, n. 327, di
cui alla Legge n. 2359 del 1865 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visto il DLgs 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visto l'art. 29, comma 1, lett. g) del DLgs 31/3/1998, n. 112, che
conserva allo stato, tra le altre, le funzioni amministrative
concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto
di energia con tensione superiore a 150 kV;
vista la Legge 23/8/2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega del Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
visto, in particolare, il comma 26 dell'articolo unico della predetta
Legge 239/04, con il quale e' stato introdotto il nuovo comma 4 ter
dell'art. 1 sexies del decreto legge 239/03, ove e' previsto che le
disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del
proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, eccetto i procedimenti per i
quali sia completata la procedura di VIA ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione;
ritenuto pertanto che, alla luce delle predette disposizioni, nella
fattispecie oggetto del presente decreto, debba farsi riferimento
all'assetto di competenze in materia di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di elettrodotti anteriore alla citata
Legge 23/8/2004, n. 239 (Legge Marzano), e descritto nei successivi
"visto" e "considerato";
visto l'art. 35, comma 3, del DLgs 30/7/1999, n. 300 che dispone il
trasferimento al nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dei
Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite ad altri Ministeri od Agenzie;considerato che le funzioni
amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti
per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 kV non
risultano attribuite ad altro Ministero od Agenzia;
visto il DPCM 10/4/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7/5/2001, n. 104, con il quale la Direzione generale per la Difesa
del suolo, con la totalita' delle inerenti risorse e' stata
trasferita dall'allora Ministero dei Lavori pubblici all'allora
Ministero dell'Ambiente;
visto l'art. 9, comma 1, lett. c), del DPR 26/3/2001, n. 175 che
prevede l'attribuzione alla Direzione generale per l'Energia e le
Risorse minerarie del Ministero delle Attivita' produttive,
dell'esercizio delle competenze del predetto Ministero in materia di
funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio
delle reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione
superiore a 150 kV;
vista la nota 15/4/2002, n. 2351, con la quale la scrivente Direzione
chiedeva l'avviso della Direzione generale per l'Energia e le Risorse
minerarie del Ministero delle Attivita' produttive in ordine
all'attuale assetto delle competenze in materia;
vista la nota 24/4/2002, n. 207436, con la quale la Direzione
generale per l'Energia e le Risorse minerarie del Ministero delle
Attivita' produttive ha concordato in ordine alla permanenza della
competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti la
costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con
tensione superiore a 150 kV in capo alla scrivente Direzione, dato il
carattere meramente ricognitivo dell'art. 9. comma 1, lett. c), del
DPR 26/3/2001, n. 175;
decreta:
Art. 1
Per quanto esposto nelle premesse, e' concessa alla SEF Srl e alla
Terna SpA la proroga, dei termini stabiliti dal DM n.
DEC/DDS/2004/00298 del 22/6/2004, dal 3/3/2005 al 3/9/2005 per
l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori.
Art. 2
L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura per la Provincia di
Ferrara e il SIIT per l'Emilia-Romagna e Marche - Nucleo Operativo di
Ferrara cureranno l'esecuzione del presente decreto secondo le
competenze stabilite dalle normative vigenti.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta
giorni dalla data di avvenuta notificazione dello stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Luciani