DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 2005, n. 59
Individuazione zone marine idonee e non alla balneazione, ai sensi dell'art. 4, lettera b) del DPR 470/82 - Anno 2005
LA GIUNTA PROVINCIALE
(omissis) delibera:
1) di dichiarare come zone vietate permanentemente alla balneazione
per motivi igienico-sanitari i tratti di costa interessati da foci di
corpi idrici superficiali sino a 50 metri a nord e a sud delle stesse
immissioni;
2) di dichiarare zone vietate permanentemente alla balneazione in
quanto soggette al transito di imbarcazioni, i tratti di mare
antistanti i porto-canali;
3) di indicare nell'Allegato "A", le coordinate geografiche dei
tratti di costa di cui ai punti 1), 2);
4) di indicare le coordinate geografiche e il rispettivo codice dei
punti di campionamento cosi' come indicate nell'Allegato "B" della
presente deliberazione;
5) di individuare ARPA - Sezione provinciale di Rimini quale Ente
competente ad effettuare nei punti cosi' individuati nell'Allegato
"B" i campionamenti durante la stagione balneare, secondo le
frequenze previste dal DPR 470/82 con le modifiche apportate dalla
Legge 121/03;
6) di individuare le zone di cui all'Allegato "C", come zone
sottoposte alle condizioni di balneabilita' previste dall'art. 6 del
DPR 470/82 e successive modificazioni demandando al Sindaco del
Comune di Bellaria-Igea Marina l'adozione dei conseguenti
provvedimenti ai sensi dell'art. 5 del medesimo DPR;
7) di individuare quali zone idonee alla balneazione, ai sensi
dell'art. 4, lettera b) del DPR 470/82, tutte le altre zone costiere
della provincia di Rimini;
8) di considerare gli Allegati "A", "B", "C", come parte integrante
della presente deliberazione;
9) di dare mandato ai Sindaci di sospendere cautelativamente la
balneazione per 24 ore, ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/78,
nelle zone interessate da scaricatori di piena, in occasione di
eventi meteorologici di particolare intensita', senza attendere
l'esito delle analisi;
10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della
Sanita' e dell'Ambiente, ai Sindaci dei Comuni costieri, ai Direttori
generali delle Aziende Unita' sanitarie locali, nonche' al Direttore
generale e ai Direttori delle Sezioni provinciali dell'ARPA
competenti e alla Capitaneria di porto di Rimini.11) di pubblicare il
seguente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
12) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 34, comma 4 del TUEL al fine di dare continuita'
all'attivita' di servizi.
(omissis)