DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 405
L.R. 28/98 - Capo I - Titolo III - Assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale - Criteri generali e modalita' di intervento per il settore produzioni vegetali. Attivazione intervento di assistenza tecnica sulla tracciabilita' delle sementi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 "Promozione dei servizi di
sviluppo al sistema agro-alimentare", cosi' come modificata dalla
L.R. 28 dicembre 1998, n. 43, che disciplina le modalita' di
intervento finanziario della Regione nei settori della ricerca e
sperimentazione in campo agricolo e dell'assistenza tecnica;
richiamata la propria deliberazione n. 1750 del 3 settembre 2004 con
la quale sono stati fissati nuovi criteri e modalita' per
l'intervento in materia di ricerca e sperimentazione e sono state
dettate le linee guida per gli interventi di assistenza tecnica di
livello provinciale;
preso atto che - con specifico riferimento al settore della ricerca e
sperimentazione - con tale deliberazione si e' provveduto:
- ad aggiornare i criteri gia' stabiliti con la precedente
deliberazione 462/00 a supporto della modalita' applicativa usuale
della L.R. 28/98, che prevede la concessione di contributi attraverso
la formazione di graduatorie, definite sulla base di candidature e di
progetti presentati dai diversi soggetti beneficiari nell'ambito di
tematiche coerenti con il Programma poliennale dei servizi di
sviluppo al sistema agroalimentare;
- a prevedere la possibilita' di un intervento integrato che
affianchi alla modalita' usuale sopra descritta il finanziamento di
progetti presentati su specifici bandi di intervento relativi a
tematiche prioritarie di carattere strategico od emergenziale;
rilevato che, per quanto concerne il settore dell'assistenza tecnica,
fermo restando il sostegno alle attivita' di livello provinciale, con
la stessa deliberazione si e' individuato, quale strumento
applicativo per l'ambito sovraprovinciale, l'attivazione di specifici
bandi su tematiche di assistenza tecnica, supporti e coordinamento,
strategiche ed innovative, anche con carattere sperimentale;
constatata la necessita' di dare seguito alle previsioni gia'
contenute nella richiamata deliberazione 1750/04;
ritenuto che, preliminarmente all'individuazione delle tematiche di
interesse del settore, sia necessario definire l'assetto generale dei
criteri di selezione dei progetti di assistenza tecnica,
disciplinando puntualmente le fasi del procedimento, dalla
presentazione delle domande alla liquidazione dei contributi
concessi;
rilevato:
- che l'impianto generale delineato dalla citata deliberazione
1750/04 costituisce valido riferimento per regolare l'intervento
contributivo in materia di assistenza tecnica di livello regionale ed
interprovinciale di cui al Capo I del Titolo III della citata L.R.
28/98;
- che tuttavia le specifiche connotazioni proprie della materia, in
relazione anche alle filiere coinvolte, richiedono opportuni
adeguamenti, con particolare riguardo alla descrizione delle
tipologie "standard" di attivita';
considerato, pertanto, necessario provvedere con il presente atto a
definire i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi
in relazione all'attivita' di assistenza tecnica di livello regionale
ed interprovinciale per il settore delle produzioni vegetali, quali
risultano dall'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto;
dato atto che tali criteri e modalita' costituiranno il quadro di
riferimento per l'utilizzazione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale con finalizzazione all'assistenza tecnica in attuazione del
Capo I del Titolo III della L.R. 28/98, su tematiche afferenti il
predetto settore che saranno individuate con specifici atti
deliberativi;
richiamata la propria deliberazione n. 2232 del 10 novembre 2004 con
la quale, nel dare attuazione ai Programmi interregionali di cui
all'art. 2, comma 2 della Legge 499/99, per i quali la Regione e'
destinataria di specifiche risorse statali, sono stati fra l'altro
definiti le azioni ed i relativi budget di spesa;
rilevato:
- che, nell'ambito della sopra citata deliberazione, e' stata
prevista l'attivazione, con specifico bando a valere sulla L.R.
28/98, di interventi di assistenza tecnica finalizzati
all'introduzione di sistemi di controllo sulla tracciabilita' delle
sementi con particolare attenzione alla presenza/assenza di materiale
geneticamente modificato;
- che le risorse complessivamente destinate a tali interventi
ammontano ad Euro 510.265,29, individuati quanto ad Euro 319.660,29
sull'Azione 2 - Sottoazione 1 - del Programma "Sementiero" e quanto
ad Euro 190.605,00 sul Programma "Agricoltura e qualita'" - Misura 1
"Rintracciabilita' e qualita'" - Azione 1 - Sottoazione 1;
ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:
- ad attivare la presentazione delle domande per l'accesso ai
finanziamenti sopra indicati, dando atto che il procedimento di cui
trattasi sara' regolato secondo i criteri e le modalita' fissati
nell'Allegato A);
- ad approvare, in relazione alla tematica considerata, le necessarie
specifiche, ivi compresa la determinazione della soglia del
contributo concedibile, cosi' come indicato nell'Allegato B), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare integralmente le motivazioni espresse in premessa
che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2) di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato A) parte
sostanziale ed integrante del presente atto, i nuovi criteri e
modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al Capo I del
Titolo III della L.R. 28/98 in materia di assistenza tecnica
regionale ed interprovinciale per il settore delle produzioni
vegetali;
3) di dare atto che i predetti criteri e modalita' costituiranno il
quadro di riferimento per l'utilizzazione - su tematiche afferenti il
predetto settore che saranno individuate con specifici atti
deliberativi - delle risorse stanziate nel bilancio regionale con
finalizzazione all'assistenza tecnica in attuazione del Capo I del
Titolo III della L.R. 28/98;
4) di attivare la presentazione delle domande per l'accesso ai
finanziamenti previsti con deliberazione 2232/04 per interventi di
assistenza tecnica finalizzati all'introduzione di sistemi di
controllo sulla tracciabilita' delle sementi con particolare
attenzione alla presenza/assenza di materiale geneticamente
modificato, nel limite di complessivi Euro 510.265,29 a valere sulle
risorse assegnate alla Regione per i Programmi interregionali di cui
alla Legge 499/99, come dettagliatamente esplicitato in premessa;
5) di stabilire che il procedimento per l'attuazione di quanto
previsto al punto 4) sara' regolato secondo i criteri e le modalita'
fissati nell'Allegato A);
6) di approvare, in relazione alla tematica di cui al medesimo punto
4), le necessarie specifiche, ivi compresa la determinazione della
soglia del contributo concedibile, cosi' come indicato nell'Allegato
B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7) di stabilire che, relativamente ai progetti gia' approvati
nell'ambito dei Piani stralcio precedenti all'anno 2005, verranno
applicati i criteri approvati con la deliberazione 462/00;
8) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto che la Direzione
generale Agricoltura provvedera' a darne la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO A)
Criteri e modalita' per l'attuazione del Capo I "Attivita' di
assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale" del
Titolo III della L.R. 28/98 - Settore delle produzioni vegetali
Indice
1. Ambito applicativo
2. Criteri e procedure
2.1 Presentazione dei progetti 2.1.1 Termini di presentazione delle
istanze 2.1.2 Modalita' di presentazione delle istanze
2.2 Beneficiari 2.2.1 Partenariato
2.3 Attivita' ammesse 2.3.1 Attivita' di assistenza tecnica di
livello regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a)
2.3.2 Supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.
b) 2.3.3 Attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di
livello regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c)
2.4 Spese ammissibili 2.4.1 Spese per il personale 2.4.2 Spese per la
realizzazione 2.4.3 Spese generali 2.4.4 Definizione della spesa
ammessa 2.4.5 Definizione del regime IVA 2.4.6 Esclusione del doppio
finanziamento
2.5 Valutazione dei progetti 2.5.1 Assegnazione punteggio progetti
2.6 Definizione graduatorie 2.6.1 Percentuale di contribuzione 2.6.2
Finanziamento progetti poliennali 2.6.3 Concessione contributi,
adempimenti preliminari ed erogazione anticipi 2.6.4 Proroghe 2.6.5
Varianti 2.6.5.1 Modalita' di presentazione 2.6.6 Rimodulazione
2.7 Modalita' di rendicontazione 2.7.1 Rendiconto finanziario 2.7.2
Relazione tecnica finale
2.8 Controlli e verifiche a consuntivo 2.8.1 Controlli aggiuntivi
2.9 Revoche e sanzioni
Appendice: attivita' di assistenza tecnica standard del settore
produzioni vegetali
Premessa
Al fine di perseguire compiutamente le finalita' proprie della L.R.
28/98 in materia di assistenza tecnica ed in coerenza con quanto
stabilito nell'Allegato B) alla deliberazione n. 1750 del 6 settembre
2004, la Regione da' attuazione alle norme contenute nel Capo I del
Titolo III fissando i criteri e le modalita' per la disciplina
puntuale delle fasi del procedimento, dalla presentazione delle
domande alla liquidazione dei contributi concessi, relativamente alla
filiera vegetale.
Tali criteri e modalita' costituiscono il quadro di riferimento per
l'utilizzazione delle risorse stanziate nel bilancio regionale con
finalizzazione all'assistenza tecnica in attuazione del Capo I del
Titolo III della L.R. 28/98.
La Giunta regionale individua, con propri atti, le singole tematiche
di intervento, anche con carattere sperimentale ed innovativo, ivi
comprese la realizzazione di supporti e l'attivita' di
coordinamento.
I criteri che seguono potranno costituire riferimento per le Province
in sede di attuazione degli interventi di assistenza tecnica nei
rispettivi territori ai sensi del Capo II del Titolo III della L.R.
28/98.
Gli interventi finanziati secondo i presenti criteri concorrono a
costituire il Piano stralcio annuale con il quale la Regione attua il
Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema
agro-alimentare.
1 - Ambito applicativo
L'attivita' di assistenza tecnica per il settore delle produzioni
vegetali e' suddivisa fra attivita' di livello provinciale ed
attivita' di livello interprovinciale o regionale.
La Regione e le Province rendono reciprocamente disponibile
l'utilizzo dei risultati delle attivita' sia di livello regionale che
di livello provinciale.
I criteri che seguono definiscono, nel rispetto di quanto stabilito
dagli articoli da 11 a 14 della L.R. 28/98:
- gli aspetti procedurali relativi alla concessione dei contributi e
alla gestione degli iter amministrativi degli interventi;
- le tipologie di beneficiari e le spese ammissibili per ciascuna
tipologia di attivita'.
Nell'individuazione delle singole tematiche di intervento saranno
stabiliti i seguenti aspetti:
- tipologia di intervento e attivita' ammesse;
- percentuale effettiva di contributo;
- risorse disponibili;
- termini per la presentazione delle domande e durata del
procedimento;
- altre caratteristiche specifiche in relazione alla tematica
considerata.
2 - Criteri e procedure
I presenti criteri riguardano la concessione di contributi per i
seguenti interventi:
- assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale - art.
11, comma 1, lett. a);
- supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.
b);
- coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale art. 11, comma 1, lett. c).
La proprieta' dei risultati delle attivita' cui la Regione
contribuisce attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. 28/98 resta
dei soggetti che hanno realizzato le attivita'.
Detti risultati - costituiti da dati, elaborazioni, documentazioni e
materiali in qualunque forma ottenuti - devono essere resi
disponibili, senza ulteriori oneri, per la Regione che ha facolta' di
utilizzarli per finalita' interne.
I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di rendere disponibili i
risultati delle attivita' finanziate sulla base di criteri non
discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato.
I richiedenti dovranno pertanto individuare nel progetto presentato
per il finanziamento i prodotti costituenti i risultati e proporne il
prezzo e le condizioni di vendita, ovvero, se la cessione sara'
gratuita, formulando un piano di utilizzo. Tale piano sara'
sottoposto alla preventiva approvazione o revisione solo nel caso in
cui il contributo regionale superi il 50%. La messa a disposizione a
titolo oneroso dei prodotti ottenuti con contributi della L.R. 28/98
e' limitata alla quota parte non coperta dal contributo pubblico.
In sede di utilizzazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle
attivita' realizzate con il contributo regionale il soggetto
beneficiario e' tenuto ad indicare che l'attivita' stessa e' stata
realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi
della L.R. 28/98 e successive modifiche.
2.1. Presentazione dei progetti
Possono accedere ai contributi previsti dalla legge i soggetti che
realizzano attivita' previste in progetti specifici ritenuti
ammissibili dalla Regione.
Sono ammissibili a contributo progetti di durata annuale e di durata
poliennale.
Ai fini della L.R. 28/98 sono definiti:
- annuali i progetti di durata massima pari a 12 mesi;
- poliennali i progetti di durata compresa tra 12 mesi e 48 mesi. I
relativi contributi regionali sono impegnati nei diversi esercizi
finanziari con riferimento alle diverse annualita' di progetto che
non possono essere di durata superiore a mesi 12.
2.1.1 - Termini di presentazione delle istanze
I termini di presentazione delle istanze sono fissati negli atti
deliberativi con i quali sono individuate le singole tematiche
oggetto di intervento.
Le istanze che perverranno successivamente al termine fissato saranno
considerate irricevibili.
2.1.2 - Modalita' di presentazione delle istanze
L'istanza, in carta semplice ed in lingua italiana, deve:
- essere presentata a "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Agricoltura - Servizio Produzioni vegetali, Viale Silvani n. 6 -
40122 Bologna";
- essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta:
- dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- dal legale rappresentante del capogruppo nel caso del partenariato
di cui al successivo punto 2.2.1;
- da altro soggetto a ci delegato.
La sottoscrizione di cui sopra, ai fini dell'autenticazione, secondo
le disposizioni di cui al DPR 445/00, dovra' essere apposta in
presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza
oppure, qualora l'istanza sia presentata gia' sottoscritta,
quest'ultima dovra' essere presentata unitamente a copia fotostatica
di un documento di identita' del sottoscrittore, da trattenere agli
atti.
Le istanze per accedere ai contributi devono essere presentate a
mano, o pervenire a mezzo posta, all'apposito sportello costituito
presso la Segreteria del Servizio Produzioni vegetali, al quale deve
pervenire anche il file elettronico con le modalita' tecniche fissate
nell'apposito software (CD-ROM o mail certificata).
All'istanza deve essere allegato un file elettronico contenente il
progetto e le informazioni accessorie, escludendo con ci la
presentazione del progetto in forma cartacea.
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software
disponibile all'indirizzo Internet
http://gias.regione.emilia-romagna.it/gias/ScaricaSoftwareLegge2898.asp.
Tale file sara' utilizzato dall'Amministrazione regionale per
l'attivazione del procedimento e costituisce parte integrante della
domanda indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo.
Il Dirigente competente provvedera' ad adeguare le modalita' di
presentazione della domanda subordinatamente alla possibilita' di
dare applicazione alle norme sulla "firma digitale" per l'invio di
documentazione in forma telematica.Lo sportello e' aperto nei giorni
feriali (escluso il sabato) nei seguenti orari:
- dal quinto al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di
scadenza: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17;
- il giorno di scadenza: dalle ore 9 alle ore 12.
Presso lo sportello, per le istanze consegnate a mano, alla presenza
del richiedente o di un suo incaricato, e' effettuata seduta stante
la verifica di ammissibilita' formale dell'istanza.
Tale verifica accerta che l'istanza presentata soddisfi i seguenti
requisiti di ammissibilita' formale:
- l'istanza deve essere compilata in tutte le sue parti e
sottoscritta con le modalita' piu' sopra previste;
- l'istanza non deve contenere dati difformi con quanto contenuto nel
file elettronico allegato;
- il file elettronico deve essere nominato col titolo breve del
progetto e deve essere tecnicamente leggibile.
Se la verifica da' esito positivo, l'istanza e' considerata
ricevibile e l'addetto allo sportello rilascia apposita ricevuta. In
caso contrario, l'istanza non e' ricevuta e l'addetto allo sportello
segnala le carenze rilevate al fine di consentire al richiedente la
regolarizzazione dell'istanza che dovra' comunque essere ripresentata
allo sportello entro la data di scadenza.
Sulle istanze non presentate a mano, non viene effettuata alcuna
verifica formale preventiva. Dette istanze saranno sottoposte alla
verifica formale di ammissibilita' immediatamente dopo la scadenza
del termine di presentazione e, se risultate prive dei requisiti
formali sopradescritti, saranno giudicate non ammissibili.
Tutti i progetti ricevibili sono valutati secondo i criteri di
seguito stabiliti al fine di stilare graduatorie di merito.
L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere, qualora non siano
gia' depositati presso gli uffici e per i quali non sia possibile
l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti necessari, in
funzione della natura del beneficiario e della tipologia di
intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualita' dichiarati sul
modulo di presentazione dell'istanza quali: statuto, atto
costitutivo, libro dei soci, certificato di affidabilita' modello
MURST (solo per piccole e medie imprese, cooperative e loro
consorzi), documentazione idonea a comprovare la facolta' a
presentare istanze, pubblicazioni, copia dei contratti che regolano i
rapporti di partenariato, dichiarazione di eventuale assoggettamento
a I.R.E.S.
2.2 - Beneficiari
I requisiti stabiliti al presente punto devono essere posseduti alla
data di presentazione dell'istanza.
Nel caso in cui la presentazione dei progetti presupponga la qualita'
di ente organizzatore della ricerca e/o di azienda sperimentale o
laboratorio assimilato, possono presentare domanda tutti gli
organismi che hanno chiesto l'iscrizione agli elenchi previsti
dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 8, comma 5 della L.R. 28/98, fermo
restando che l'inserimento in graduatoria dei progetti presentati
dagli stessi resta subordinato all'iscrizione nel rispettivo elenco.
Possono accedere ai contributi previsti per le tipologie di
intervento definite dall'art. 11 della L.R. 28/98 e successive
modifiche:
a) quanto agli interventi di: - assistenza tecnica di livello
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a); -
coordinamento dell'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c); i seguenti soggetti:
a.1 associazioni aventi per scopo istituzionale l'assistenza tecnica
riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia; a.2 cooperative o altre persone
giuridiche costituite da produttori agricoli che detengono il
prodotto; a.3 cooperative o altre persone giuridiche che sono
titolari di un rapporto contrattuale con i produttori che demandano
ad esse attivita' di servizio.Tutti i soggetti sopra indicati devono
documentare di avere base sociale e ambito di intervento che superano
la dimensione provinciale. Per le persone giuridiche prive di base
sociale deve essere documentato il solo ambito di intervento.
I requisiti riferiti alla base sociale e all'ambito di intervento
possono essere acquisiti anche attraverso contratti di partenariato;
b) quanto agli interventi di: - supporti per l'assistenza tecnica di
livello regionale e interprovinciale, compresa la divulgazione - art.
11, comma 1, lett. b); i seguenti soggetti: b.1. associazioni aventi
per scopo istituzionale l'assistenza tecnica riconosciute ai sensi
della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in
materia; b.2. cooperative o altre persone giuridiche costituite da
produttori agricoli che detengono il prodotto; b.3. cooperative o
altre persone giuridiche che sono titolari di un rapporto
contrattuale con i produttori che demandano ad esse attivita' di
servizio; b.4. enti organizzatori della ricerca e aziende
sperimentali e laboratori assimilati iscritti nell'elenco regionale.
Tutti i soggetti sopra indicati devono documentare di avere base
sociale e ambito di intervento che superano la dimensione
provinciale. Per le persone giuridiche prive di base sociale deve
essere documentato il solo ambito di intervento.
I requisiti riferiti alla base sociale e all'ambito di intervento
possono essere acquisiti anche attraverso contratti di partenariato.
Tutti i soggetti richiedenti devono essere regolarmente iscritti
all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. 17/03.
2.2.1 - Partenariato
I soggetti che presentano istanza di contributo possono attivare
contratti di partenariato secondo quanto disposto dalla normativa in
vigore ovvero costituire consorzi e societa' consortili.
Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi, sono considerate forme di
partenariato:
- riunioni o associazioni temporanee di impresa;
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).
Le condizioni per l'accesso ai contributi sono cosi' definite:
- deve essere individuato un capoprogetto che svolge funzioni di
referente unico nei rapporti con l'Amministrazione;
- tutti i partner sono soggetti alle medesime condizioni stabilite
nei presenti criteri per i beneficiari singoli.
2.3 - Attivita' ammesse
Le attivita' previste nei progetti ammessi a contributo regionale
sono realizzate dai beneficiari restando sollevata la Regione da ogni
responsabilita' verso terzi.
Per la realizzazione delle attivita' i beneficiari sono tenuti a
garantire:
- il rispetto delle norme in materia di affidamento di servizi,
forniture e lavori recate dalla legislazione nazionale e comunitaria
vigente;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- il rispetto delle norme in materia di contratti di lavoro.
2.3.1. Attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. a)
Sono ammessi i soli progetti per i quali e' stato attestato
l'interesse preliminare di almeno due province.
Sono ammesse, inoltre, le seguenti attivita':
- attivita' di assistenza tecnica alle imprese agricole di carattere
innovativo coerenti con il Programma poliennale dei servizi;
- attivita' standard di assistenza tecnica, descritte nell'Appendice
1 ai presenti criteri, per:
- l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata per la fase
di campo e/o di post raccolta, anche finalizzati alla valorizzazione
delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99;
- l'applicazione delle norme tecniche di produzione integrata
previste dal Programma regionale di Sviluppo rurale;
- l'applicazione delle tecniche di produzione biologica definite dal
Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni e per le analoghe misure
previste dal Programma regionale di Sviluppo rurale.
2.3.2 - Supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale, compresa la divulgazione - art. 11, comma 1, lett.
b)
Sono ammesse le attivita' indicate dal Programma poliennale dei
servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.
2.3.3 - Attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello
regionale e interprovinciale - art. 11, comma 1, lett. c)
Sono ammesse le attivita' indicate dal Programma poliennale dei
servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare.
2.4 - Spese ammissibili
I progetti presentati devono indicare le spese, stimate in via
presuntiva, calcolate sulla base delle voci di spesa definite
ammissibili e dei parametri stabiliti nei presenti criteri per
ciascuna tipologia di intervento prevista.
Nel caso di progetti realizzati tramite partenariato, devono essere
indicate le spese distintamente per ciascuno dei partner.
Nel caso di progetti di durata poliennale il preventivo delle spese
deve essere rappresentato per ciascuna delle annualita' di sviluppo
del progetto.
Nel progetto il richiedente deve dichiarare la data prevista di
inizio delle attivita'. In sede di conferma dell'interesse alla
realizzazione del progetto, dovra' essere espressamente indicata tale
data. Qualora la data effettiva di inizio delle attivita' sia diversa
da quella dichiarata in domanda, la modifica assume il carattere di
variante quanto alle modalita' di presentazione. Tale data non potra'
comunque essere antecedente alla data di presentazione dell'istanza.
Saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla
data di effettivo inizio delle attivita'.
Non saranno considerate ammissibili spese supportate da
documentazione contabile recante data posteriore di oltre 60 giorni
al termine delle attivita'.
2.4.1 - Spese per il personale
Per spese di personale si intende il costo totale e reale del
personale scientifico e tecnico in carico ai partecipanti al progetto
ed utilizzato, totalmente o parzialmente, per l'esecuzione delle
attivita' previste nel progetto stesso. In tale ambito sono
ricomprese:
- le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato
nel progetto;
- l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di
incaricati e di borsisti;
- le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi
titolo impegnato nel progetto.
Il progetto deve contenere un idoneo preventivo che espliciti le
spese relative a:
a) personale con rapporto di lavoro subordinato;
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono
essere fornite le seguenti informazioni:
- nome e cognome;
- organismo di appartenenza, qualifica, tipo di contratto (tempo
indeterminato, a termine), costo a giornata (calcolato dividendo il
costo annuo complessivo per 210 gg.), giornate dedicate al progetto
distinte per attivita', costo delle spese di missione a carico del
progetto divise per attivita'.
Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita
contabilita' e comprende la retribuzione complessiva lorda, piu' la
parte degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro
(contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la
sicurezza sociale, ecc.).Non sono ammesse le spese relative al
personale dipendente dalle Universita' e altre istituzioni
scientifiche impegnato nella realizzazione dei progetti quando
l'attivita' di detto personale e' resa nell'ambito delle funzioni
istituzionali di dette Universita' o istituzioni scientifiche. Sono
ammesse le spese relative al personale dipendente da Universita' e
istituzioni scientifiche impiegato nella realizzazione dei progetti,
il cui onere sia a carico del soggetto richiedente.
Relativamente al costo del personale dipendente sono ammesse le
tariffe previste dalla relativa normativa contrattuale vigente.
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione
a corsi di formazione e aggiornamento di base.
Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale su
tematiche specificatamente collegate e funzionali alla realizzazione
del progetto presentato sono ritenute ammissibili esclusivamente se
preventivate in modo dettagliato e adeguatamente motivate.
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono
essere fornite le seguenti informazioni:
- nome e cognome o, in mancanza, la qualifica;
- eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto
contrattuale (borsa di studio o contratto libero professionale),
oggetto della prestazione nell'attivita', costo a carico
dell'attivita'.
Ai fini della definizione della spesa ammissibile, per il personale
con contratto (rapporto contrattuale) libero professionale si fa
riferimento alle tariffe adottate dai relativi ordini professionali.
Sia per il personale di cui alla lettera a) che per quello di cui
alla lettera b), eventuali maggiorazioni rispetto ai parametri
tariffari sopra indicati devono essere adeguatamente motivate.
2.4.2 - Spese per la realizzazione
Si intendono le spese necessarie per la realizzazione delle attivita'
previste dal progetto diverse da quelle relative al personale.
Le spese relative a beni e servizi che non esauriscono la loro
funzione nell'ambito del progetto sono ammissibili solo per la parte
in cui sono strettamente ed esclusivamente funzionali al progetto
stesso. Le voci di spesa ammissibili sono suddivise nelle seguenti
categorie:
- beni durevoli;
- beni non durevoli;
- servizi esterni;
- servizi svolti direttamente dal beneficiario.
Per la categoria beni durevoli sono ammissibili le quote di
ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali
strettamente funzionali al progetto.
Sono immobilizzazioni materiali: gli impianti, i macchinari, le
attrezzature, i fabbricati.
Sono immobilizzazioni immateriali: i brevetti, i marchi, le
concessioni di licenze d'uso ed altre assimilabili o equivalenti
comprese le licenze non annuali dei programmi per elaboratori
elettronici.
Per ogni bene durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza
devono essere indicate le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata del bene;
- valore a nuovo del bene;
- anno di acquisizione;
- quota annuale di ammortamento;
- percentuale di uso nel progetto;
- costo a carico del progetto.
Per i soli organismi privati, le quote di ammortamento annuali
dovranno essere riportate nel registro dei cespiti dei beni
ammortizzabili.
Non sono ammissibili le quote di ammortamento di attrezzature gia'
oggetto di intervento finanziario comunitario, nazionale o
regionale.Il richiedente deve indicare nell'istanza per quali
attrezzature abbia eventualmente presentato richiesta di contributi
pubblici.
Per la categoria beni non durevoli sono ammissibili:
- spese per materiali di consumo;
- spese per materiali non inventariabili;
- spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo
anno, comprese le licenze d'uso dei programmi per elaboratori
elettronici ammortizzabili in un solo anno.
Per ogni bene non durevole da utilizzare nel progetto, nell'istanza
devono essere indicate le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata del bene;
- prezzo o costo a carico del progetto.
Per la categoria servizi esterni sono ammissibili:
- spese per canoni d'affitto, di noleggio, di manutenzione, di
leasing (esclusi gli interessi) o d'uso di strutture - fabbricati -
attrezzature - impianti - macchinari o altri beni equivalenti
comprese le licenze (o canoni) d'uso annuali di programmi per
elaboratori elettronici;
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti privati
diversi dai partner di progetto;
- spese per prestazioni d'opera e servizi resi da soggetti pubblici
diversi dai partner di progetto;
- spese per rimborsi a terzi per danni o mancati redditi causati da
specifiche attivita' previste nel progetto;
- spese per assicurazioni e manutenzioni di attrezzature e software
utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto;
- spese legali e notarili direttamente legate al progetto e
necessarie per una sua corretta preparazione e/o esecuzione.
Le spese relative ai servizi esterni devono essere adeguatamente
motivate e dettagliate nel preventivo del progetto.
Le spese relative alle tipologie indicate fra le spese generali di
cui al successivo punto 2.4.3 sono ammesse fra le spese di
realizzazione nel solo caso in cui le caratteristiche specifiche del
progetto siano tali da qualificare dette spese come strettamente
attinenti ai fini della realizzazione dell'attivita' (es. canoni per
collegamenti telematici per progetti aventi per obiettivo la
fornitura di informazioni per via informatica).
Le spese per le attivita' di servizio svolte direttamente dal
beneficiario (es. analisi chimiche) sono ammesse per un importo pari
al costo effettivo e comunque non superiore al costo di mercato.
Fra le spese di realizzazione, sono ammesse le spese relative
all'introduzione di innovazioni tecnologiche, gia' testate e
riconosciute come valide per l'adozione su vasta scala, a condizione
che tali spese non usufruiscano di altri aiuti analoghi (es.: spese
per innovazioni previste come obbligo in aziende aderenti al
programma regionale di applicazione del PRSR - Misura 2f - Azioni 1 e
2).
Non sono in ogni caso ammissibili spese di rappresentanza (es.:
pranzi, viaggi promozionali, ecc.).
2.4.3 - Spese generali
Per spese generali si intendono i costi di carattere generale
ascrivibili al progetto in modo indiretto e pertanto ammissibili in
misura percentuale.
Per i soggetti che dispongono di contabilita' analitica, i criteri di
ammissibilita' delle spese generali sono cosi' definiti:
a) tipologie di spese ammissibili; - spese di amministrazione,
direzione e segreteria; - spese di ammortamento e leasing di
immobili, apparecchiature e software ad eccezione della quota
interessi; - spese di manutenzione (immobili, apparecchiature,
software); - affitto dei locali; - spese per il funzionamento degli
Organi di amministrazione e di controllo; - spese bancarie
limitatamente ai costi vivi per operazioni su bonifici e per
istruttorie di fideiussioni; - spese postali, telefoniche,
telematiche, di elettricita', riscaldamento, pulizia e custodia dei
locali, assicurazioni e cancelleria; - spese per l'acquisizione e il
mantenimento della certificazione di qualita';abbonamenti a riviste
amministrative e tributarie; - spese legali e notarili per
adempimenti statutari di legge. Le spese generali devono comunque
essere: - verificabili nella contabilita'; - non incluse nei costi
diretti; - non finanziate specificatamente da terzi;
b) percentuale di ammissibilita' Sono ammissibili spese generali, sul
totale della spesa ammissibile del progetto, in percentuale massima
del 25% ad eccezione degli interventi di cui all'art. 11, comma 1,
lett. a) per i quali la percentuale massima e' fissata al 10%. In
ogni caso, la percentuale delle spese generali non potra' superare
l'effettiva incidenza percentuale delle spese generali - calcolate
secondo i presenti criteri - complessivamente sostenute dal
beneficiario sul valore della produzione o, in assenza, del totale
delle entrate risultanti dal bilancio relativo all'anno in cui si
sono prevalentemente svolte le attivita'. A tal fine, nel progetto la
previsione delle spese generali deve essere formulata tenendo conto
dei dati risultanti dall'ultimo bilancio disponibile ovvero, per i
soggetti di nuova costituzione, sulla base di idoneo preventivo di
spesa. Qualora il periodo di realizzazione dell'attivita' non
coincida con un unico esercizio finanziario, in sede di rendiconto
devono essere utilizzati i dati risultanti dal bilancio
dell'esercizio in cui si sono svolte, in prevalenza, le attivita'. In
sede di rendiconto le spese generali possono essere compensate con le
spese di realizzazione e/o con le spese di personale, ferme restando
comunque la spesa massima ammessa per il progetto e la percentuale
massima per le spese generali sopra fissata.
Nei casi in cui il beneficiario non disponga di contabilita'
analitica la percentuale massima delle spese generali ammissibili si
riduce, per tutti i tipi di intervento, al 5%.
2.4.4 - Definizione della spesa ammessa
L'entita' della spesa ammessa a contributo viene definita attraverso
l'istruttoria e le valutazioni dei gruppi di lavoro per la
valutazione dei progetti di cui al successivo punto 2.5.
2.4.5 - Definizione del regime IVA
In sede di presentazione del progetto il richiedente deve indicare
l'eventuale indetraibilita' degli oneri I.V.A. connessi alla
realizzazione del progetto.
2.4.6 - Esclusione del doppio finanziamento
I contributi pubblici complessivamente richiesti sui progetti non
possono superare in ogni caso la percentuale di contribuzione massima
prevista dalla L.R. 28/98.
Al fine di determinare il contributo regionale concedibile, il
richiedente, in sede di presentazione dell'istanza, deve dichiarare
che la quota di contributo richiesta non e' coperta da altri
contributi pubblici.
I beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente il
responsabile del procedimento, durante tutto il periodo di
svolgimento delle attivita' di progetto, dell'eventuale concessione
di altri contributi da enti o pubbliche Amministrazioni pena
l'applicazione delle sanzioni di legge, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato.
Restano salvi eventuali limiti piu' restrittivi eventualmente
stabiliti dalle altre normative di finanziamento alle quali il
richiedente abbia avuto accesso.
2.5 - Valutazione dei progetti
Il responsabile del procedimento affida la valutazione dei progetti
formalmente ammissibili a gruppi di lavoro tecnico-amministrativi,
appositamente costituiti con atto formale del Direttore generale
Agricoltura.Ai gruppi di lavoro che curano l'istruttoria dei progetti
e' richiesta la definizione di proposte in merito alla valutazione ed
alla congruita' tecnico-economica dei progetti stessi ed alla
ammissibilita' delle singole voci di spesa. Per ogni progetto viene
individuato un tutor o referente, che ne cura l'istruttoria e ne
segue le fasi successive.
2.5.1 - Assegnazione punteggio progetti
Il gruppo di lavoro esamina ciascun progetto sulla base
dell'istruttoria del tutor e del parere acquisito dalle Province.
L'assegnazione del punteggio ai singoli progetti e' disposta dal
gruppo di lavoro secondo i criteri di seguito stabiliti.
La somma dei punteggi assegnati costituisce la valutazione di merito
del progetto e determina l'ordine di inserimento nella graduatoria.
Sono inseriti in graduatoria i progetti che raggiungono almeno il 60%
del punteggio massimo assegnabile ed almeno il 40% del punteggio
relativo a ciascuna delle caratteristiche come di seguito
individuate.
I progetti che non raggiungono entrambe le suddette soglie sono
ritenuti privi del livello minimo di qualita' e pertanto giudicati
non ammissibili.
I punteggi attribuibili a ciascun progetto sono articolati per le
seguenti caratteristiche:
A validita' tecnico-scientifica;
B integrazioni e sinergie con il sistema produttivo;
C corrispondenza agli obiettivi e priorita' della programmazione
regionale;
D efficienza e impatto socio-economico del progetto;
E gestione del progetto, congruita' e grado di cofinanziamento.
Per le diverse tipologie di intervento ad ogni caratteristica vengono
attribuiti i punteggi massimi indicati nella tabella che segue:
- Tipologie di intervento:
Assistenza tecnica interprovinciale e regionale
- Caratteristiche:
A: 100; B: 150; C: 300; D: 200; E: 250; Totale: 1000;
- Tipologie di intervento:
Supporti per assistenza tecnica interprovinciale e regionale
- Caratteristiche:
A: 100; B: 200; C: 300; D: 200; E: 200; Totale: 1000;
- Tipologie di intervento:
Coordinamento per assistenza tecnica interprovinciale e regionale
- Caratteristiche:
A: 100; B: 250; C: 350; D: 150; E: 150; Totale: 1000.
Ogni caratteristica verra' valutata sulla base dei dettagli tecnici
precisati nei manuali di valutazione resi disponibili a tutti gli
interessati all'indirizzo Internet: http://www.ermesagricoltura.it/
in relazione alle singole tematiche oggetto di intervento.
Al fine di assicurare il concorso delle Province, i progetti vengono
trasmessi alle stesse per l'espressione di un parere tecnico con
riguardo agli aspetti di interesse provinciale.
2.6. Definizione graduatorie
2.6.1 - Percentuale di contribuzione
Le percentuali di contributo per le diverse tipologie di intervento
sono fissate nei limiti di cui all'art. 13 della L.R. 28/98.
L'importo del contributo concedibile non pu in ogni caso essere
superiore alla richiesta presentata nell'istanza.
In sede di concessione dei contributi, si applicano le prescrizioni
di cui Sezione 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato per il settore agricolo (2000/C 28/02), in base alle quali la
somma dei contributi accordati al singolo beneficiario per le
attivita' di assistenza tecnica non potra' essere superiore al limite
massimo di Euro 100.000,00 per triennio, fatta eccezione per i
beneficiari che rientrino nella definizione di piccola e media
impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
per i quali il limite massimo di contributo e' fissato nel 50% dei
costi ammissibili se quest'ultimo importo e' superiore al primo.
Per beneficiario si intende il soggetto che fruisce dei servizi di
assistenza tecnica.
2.6.2 - Finanziamento progetti poliennali
Il finanziamento delle annualita' successive alla prima dei progetti
poliennali ammessi a contributo ha priorita' sulla destinazione delle
risorse stanziate nel bilancio regionale di competenza sui capitoli
di spesa afferenti alle attivita' di assistenza tecnica di cui al
Capo I del Titolo III della L.R. 28/98.
2.6.3 - Concessione contributi, adempimenti preliminari ed erogazione
anticipi
La concessione dei contributi relativi ai progetti e' disposta dal
Dirigente competente sulla base delle graduatorie approvate e nei
limiti delle risorse assegnate a ciascuna tematica.
Preliminarmente alla concessione del contributo, verra' acquisita
apposita comunicazione, da parte del beneficiario, di conferma
dell'interesse alla realizzazione del progetto ovvero di rinuncia.
Nel caso di conferma la comunicazione dovra' contenere anche
l'indicazione della data effettiva di inizio delle attivita' di cui
al precedente punto 2.4.
Possono essere erogati acconti fino al 70% del contributo concesso.
Per i soli progetti relativi agli interventi di cui all'art. 11,
comma 1, lett. a), preliminarmente alla liquidazione dell'anticipo
dovra' essere fornito l'elenco delle aziende assistite corredato
dalle specifiche informazioni previste nell'atto deliberativo che
individua la tematica di intervento.
La concessione del contributo relativo alle annualita' successive
alla prima dei progetti poliennali e' disposta dal Dirigente
competente subordinatamente all'acquisizione, entro 30 giorni dal
termine dell'attivita', della dichiarazione, resa dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario ai sensi della normativa
vigente, attestante l'avvenuta realizzazione delle attivita' relative
all'annualita' precedente.
Qualora, dalla verifica tecnica finale sull'attivita' svolta
nell'annualita' precedente, dovessero emergere elementi
pregiudizievoli alla regolare prosecuzione dell'attivita' del
progetto, saranno applicate le revoche e sanzioni di cui al
successivo punto 2.9.
2.6.4 - Proroghe
Il termine fissato nella determinazione dirigenziale di concessione
del contributo per il completamento dell'attivita' potra' essere
prorogato per una sola volta per giustificato motivo esclusivamente
nel caso in cui non vengano alterati gli obiettivi e l'attivita'
complessiva prevista nel progetto.
Il beneficiario che riscontri l'impossibilita' di completare
l'attivita' nel termine previsto dovra' far pervenire al Servizio
competente, entro i 30 gg. antecedenti la scadenza del predetto
termine, una motivata richiesta di proroga indicandone la durata. La
richiesta di proroga va presentata con le modalita' previste per le
varianti.
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che
l'Amministrazione abbia comunicato con lettera del responsabile del
procedimento il diniego o abbia richiesto chiarimenti, la proroga si
intende concessa. La richiesta di chiarimenti deve essere formulata
per iscritto dal responsabile del procedimento.
Per i progetti poliennali la proroga potra' essere richiesta e
concessa solo relativamente all'ultima annualita'.
Il termine per la presentazione della rendicontazione delle attivita'
svolte si intende prorogato per un periodo pari alla proroga
concessa.
Non sono ammesse richieste di proroga riferite esclusivamente al
termine di presentazione della rendicontazione delle attivita'
svolte.Ulteriori modalita' operative per la presentazione delle
richieste di proroga vengono definite dal Servizio competente.
2.6.5 - Varianti
Le modifiche all'assetto tecnico-economico del progetto che non
determinino variazioni sostanziali dello stesso rientrano nella
discrezionalita' del beneficiario, fermo restando che in sede di
verifica finale, preliminare alla liquidazione del saldo del
contributo, sara' accertato che tali modifiche o variazioni non
abbiano alterato gli obiettivi previsti dal progetto.
Variazioni che modifichino le azioni, gli obiettivi e le ricadute del
progetto in modo rilevante dovranno essere preventivamente sottoposte
alla valutazione della Regione. Decorsi 30 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione
abbia comunicato con raccomandata a.r. del responsabile del
procedimento il diniego o abbia richiesto chiarimenti, la variazione
si intende autorizzata.
Il tutor del progetto effettua l'istruttoria sull'ammissibilita'
della variante e ne propone l'esito al responsabile del procedimento
per gli eventuali successivi adempimenti.
2.6.5.1 - Modalita' di presentazione
La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente o da altro soggetto a ci
delegato.
Alla richiesta deve essere allegato un file elettronico contenente la
nuova stesura integrale del progetto e le informazioni accessorie,
escludendo con ci la presentazione della variante in forma cartacea.
Il file elettronico deve essere prodotto con lo specifico software
disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://gias.regione.emilia-romagna.it/gias/ScaricaSoftwareLegge2898.asp.
2.6.6 - Rimodulazione
Nel caso in cui l'Amministrazione ammetta una spesa sensibilmente
inferiore a quella preventivata e' riconosciuta al beneficiario la
possibilita' di rimodulare il progetto recependo le indicazioni
dell'Amministrazione stessa. Tale rimodulazione deve pervenire
contestualmente alla conferma di interesse alla realizzazione del
progetto.
2.7 - Modalita' di rendicontazione
Al termine delle attivita' il legale rappresentante trasmette la
richiesta di saldo, redatta attraverso l'uso dello specifico
software, contenente il rendiconto finanziario a cui e' allegata la
relazione tecnica finale sui risultati dell'attivita'.
La richiesta di saldo e la relativa documentazione deve essere
presentata entro i seguenti termini:
- per i progetti annuali: entro 4 mesi dalla scadenza del termine
fissato per la realizzazione del progetto;
- per i progetti poliennali: entro 4 mesi dalla chiusura di ciascuna
annualita' di progetto,
ovvero
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui
si sono svolte in prevalenza le attivita', qualora alle scadenze
sopra indicate detto bilancio non sia ancora stato approvato.
La scelta della modalita' di rendicontazione avviene in sede di
presentazione dell'istanza. Eventuali variazioni devono essere
comunicate prima del termine dell'attivita' del progetto.
2.7.1 - Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto, ai sensi della
normativa vigente, dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario - e nel caso di enti pubblici o di enti di diritto
pubblico anche dal responsabile di ragioneria dell'ente - in ordine
alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle
attivita' ammesse a contributo.
Nel caso che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di un contratto
di partenariato ai sensi del precedente punto 2.2.1, il rendiconto
finanziario deve essere presentato da tutti i partner.Il rendiconto
finanziario, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, deve contenere:
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per
l'attuazione del progetto o per l'attuazione dell'annualita' del
progetto della quale si chiede il saldo, articolato nei seguenti
aggregati di spesa: - ammontare complessivo delle spese sostenute per
il personale; - ammontare complessivo delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto; - ammontare delle spese generali imputate
al progetto secondo quanto definito nei presenti criteri;
b) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono state effettuate
per la realizzazione delle attivita' relative al progetto ammesso a
contributo e che rientrano nella categoria delle spese ammissibili;
c) la dichiarazione che tutte le spese indicate sono supportate da
titoli giustificativi, che sono regolarmente registrate nella
contabilita' e chiaramente identificabili per centro di costo o
all'interno della nota integrativa, e che i titoli giustificativi
sono ordinatamente conservati e disponibili presso la sede legale per
consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche
tecnico-amministrative da parte della Regione;
d) la dichiarazione che la quota di contributo richiesta non e'
coperta da altri contributi pubblici;
e) l'indicazione dell'ammontare delle spese effettivamente pagate
supportata dalla dichiarazione che tale ammontare non e' inferiore
all'acconto percepito;
f) la dichiarazione che l'incidenza percentuale delle spese generali
e' conforme a quanto stabilito dai presenti criteri.
Ai fini della corretta indicazione delle spese sostenute si richiama
quanto previsto al precedente punto 2.4 in ordine all'ammissibilita'
delle spese stesse.
2.7.2 - Relazione tecnica finale
La relazione tecnica finale corredata dai dati, dalla documentazione
e dai materiali prodotti nella realizzazione dei progetti dovra'
essere prodotta, in allegato alla richiesta di saldo, sotto forma di
file elettronico utilizzando lo specifico software.
Tutta la documentazione tecnica di supporto e gli allegati devono
essere presentati sotto forma di file elettronici utilizzando lo
specifico software ad eccezione dei prodotti che per la loro natura
tecnica non possono essere ivi contenuti (pubblicazioni,
videocassette, ecc.) che dovranno essere invece consegnati
direttamente.
2.8 - Controlli e verifiche a consuntivo
I controlli e le verifiche a consuntivo previsti dall'art. 24 della
legge attengono ai seguenti aspetti:
a) verifiche sulla corrispondenza dell'attivita' svolta con quella
ammessa e sul raggiungimento degli obiettivi nonche' sulla
corrispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito dai
presenti criteri. Le verifiche sono effettuate su ciascun progetto e
costituiscono presupposto per la liquidazione del saldo del
contributo. Gli aspetti tecnici sono curati dal tutor del progetto
che ne trasmette le risultanze al responsabile del procedimento per
gli atti conseguenti. Il responsabile del procedimento potra'
disporre verifiche e sopralluoghi anche in corso d'opera in relazione
alla particolare tipologia e complessita' dei singoli progetti;
b) controlli tecnico-amministrativi sulle dichiarazioni presentate in
sede di richiesta di saldo. I controlli saranno effettuati a campione
secondo le modalita' previste all'art. 71 e seguenti del DPR 445/00
al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive
rese dai soggetti beneficiari. Sono previste le seguenti forme di
controllo tecnico-amministrativo che sara' effettuato su un campione
di almeno il 10% dei progetti ai quali e' stato concesso il
contributo: - controllo preliminare alla liquidazione del saldo dei
contributi; - controllo successivo alla liquidazione del saldo dei
contributi. Il controllo consiste nell'esame dettagliato, da
effettuarsi presso la sede del beneficiario, dei documenti di
bilancio, delle scritture contabili e della documentazione
giustificativa delle spese sostenute relativi al progetto
controllato. Allo scopo l'Amministrazione pu richiedere
preventivamente un elenco dettagliato dei documenti giustificativi
delle spese dichiarate nel rendiconto. Dell'intenzione di procedere
al controllo l'Amministrazione dara' preventiva comunicazione al
soggetto interessato. Il controllo sara' effettuato da una
commissione composta da due unita' con competenze
amministrativo-contabili con il supporto del tecnico referente
coadiuvato da un membro del gruppo di lavoro per la valutazione del
progetto. Le risultanze del controllo saranno sintetizzate in
apposito verbale sulla base del quale il responsabile del
procedimento promuovera' l'adozione degli atti conseguenti. La
Commissione effettua i necessari riscontri, eventualmente anche
presso il domicilio fiscale, la sede operativa e gli eventuali
diversi luoghi di realizzazione del progetto con riferimento sia al
beneficiario che agli eventuali partner.
2.8.1 - Controlli aggiuntivi
Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il
responsabile del procedimento potra' disporre ulteriori controlli su
progetti non compresi nel campione, in base alle specifiche norme di
legge.
2.9 - Revoche e sanzioni
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dalla
L.R. 15/97 all'art. 18.
APPENDICE
Attivita' di assistenza tecnica standard del settore delle produzioni
vegetali
Sono di seguito descritte alcune tipologie standard di attivita' di
assistenza tecnica per il settore delle produzioni vegetali, assieme
alle relative modalita' di valutazione della spesa ammissibile.
Tipologie standard di attivita'
a) Applicazione dei disciplinari di produzione integrata per la fase
di campo e/o di post raccolta, anche finalizzati alla valorizzazione
delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99;
b) applicazione delle norme tecniche di produzione integrata previste
dal Programma regionale sviluppo rurale 2000-2006;
c) applicazione delle tecniche di produzione biologica definite dal
Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni e per le analoghe misure
previste dal PRSR 2000-2006.
Monitoraggio tecnico-scientifico
All'interno della attivita' di assistenza tecnica e' compreso il
monitoraggio delle pratiche agricole adottate dall'azienda e
l'inserimento dei dati nel sistema informativo regionale secondo
modalita' definite a livello regionale; tale attivita' e' necessaria
per la predisposizione dei bollettini e lo sviluppo di nuove
tecniche; dovranno essere sottoposte a monitoraggio tecnico almeno il
5% delle aziende coinvolte con un minimo di 5 aziende per progetto
secondo le modalita' standard definite a livello regionale.
Quantificazione della attivita'
Generalita' e modalita' di calcolo
1) Ai fini della valutazione dei progetti di assistenza tecnica
vengono presi in considerazione i seguenti parametri: - tipo di
disciplinare o norme adottate/fase (incluso o escluso post-raccolta);
- tipo coltura; - dimensione aziendale;
2) per ciascuno di questi parametri sono di seguito elencati, in
specifiche tabelle, i valori di coefficienti di correzione da
assegnare in relazione alle condizioni dei singoli progetti;
3) la superficie in ettari equivalenti, al fine della valutazione
quali-quantitativa, viene ricalcolata per ciascuna coltura tenendo
conto dei parametri sopra esposti attraverso il seguente calcolo:
sup. ha equivalenti = sup. effettiva coltura (ha) x coeff. corr.
coltura x coeff. corr. Tecnica/Fase x coeff. corr. Dimensione
aziendale.
Valutazione disciplinare e fase interessata dai progetti
Vengono valutate al fine della selezione dei progetti nel settore
delle coltivazioni le seguenti attivita', secondo il seguente schema
di valori relativi:
Tecnica/disciplinare Coefficiente correzione
Disciplinare produzione integrata
AT/QC (L.R. 28/98) 1
Disciplinare biologico
(Reg. CEE 2092/91 e segg.) 1,6
Valutazione colture
Per la valutazione di progetti che coinvolgono diverse colture il
valore relativo delle colture, in relazione all'impegno nella
applicazione dei DPI, e' riportato nella seguente tabella:
Coltura Coefficiente correzione
melo, pero 1,2
pesco, susino 1
albicocco, ciliegio, vite 0,8
actinidia, olivo, kaki 0,4
pomodoro da industria, patata,
cipolla, aglio 0,6
fagiolino da industria e da consumo
fresco, fagiolo da industria, pisello
da industria, spinacio da industria 0,5 per ciclo
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo,
melanzana, carota, zucchino, peperone,cocomero, melone - pieno campo
lattuga pieno campo e serra, sedano,
finocchio, cicoria scarola, radicchio,
cavoli, ravanello 1,5 per ciclo
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo,
lattuga, melanzana, carota, zucchino,
peperone, cocomero, melone -
coltura protetta 3
asparago, zucca 1
barbabietola da zucchero 0,5
grano tenero, grano duro, riso, orzo,
mais, sorgo, soia, girasole 0,3
colture foraggere 0,15
Valutazione della dimensione aziendale
Viene presa in considerazione la dimensione aziendale effettiva (non
quella ponderata in ettari equivalenti) come parametro di correzione
delle superfici coinvolte secondo il seguente schema:
Dimensione aziendale (ha effettivi) Coefficiente correzione
>20 0,5
>10-20 0,75
> 5-10 1
3-5 1,25
= Esempio di calcolo:
200 ha totali su un totale di 50 aziende = 4 ha/azienda da cui
coefficiente correzione = 1,25.
Spesa ammissibile
Spese per personale
La spesa massima ammissibile per il personale e' pari a Euro 130,00
per ettaro equivalente.
Spese di realizzazione
Sono ammesse spese di realizzazione, secondo quanto definito al
precedente punto 2.4.2 in merito alla esclusione di spese che
usufruiscono di aiuti analoghi, con le seguenti precisazioni:
- maggiori spese per la applicazione di tecniche a minore impatto
ambientale individuate nell'ambito di quelle ammesse dai disciplinari
di produzione integrata o delle norme di agricoltura biologica: non
ammesse se obbligatorie (es.: analisi del terreno per piano
concimazione);
- maggiori spese per esecuzione analisi per la verifica/miglioramento
della qualita' delle produzioni: non ammesse se obbligatorie (es.:
analisi residui prodotti fitosanitari se obbligatori per marchio QC
L.R. 28/98);
- ulteriori maggiori spese per la applicazione dei disciplinari di
produzione o delle norme di agricoltura biologica: non ammesse se
obbligatorie.
ALLEGATO B)
Attuazione Programmi interregionali "Sementiero" e "Agricoltura e
qualita'" - Misura 1 "Rintracciabilita' e qualita'" - Interventi di
assistenza tecnica nel settore vegetale
Per l'utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione per
l'attuazione della III Fase dei Programmi interregionali di cui alla
Legge 499/99, con deliberazione n. 2232 del 10 novembre 2004 sono
stati definiti le azioni da porre in essere ed i relativi budget di
spesa.
Alcune di tali azioni riguardano interventi di assistenza tecnica nel
settore vegetale da realizzare attraverso la concessione di
contributi e precisamente:
- Azione 2 "Supporto all'applicazione di sistemi di qualita'
aziendale e rintracciabilita' in agricoltura" - Sottoazione 1
"Interventi di assistenza tecnica all'introduzione di sistemi di
controllo sulla tracciabilita' delle sementi, con particolare
attenzione alla presenza/assenza di materiale geneticamente
modificato (OGM) all'interno della filiera produttiva" del Programma
"Sementiero";
- Azione 1 "Supporto all'applicazione di sistemi di qualita'
aziendale e rintracciabilita' in agricoltura" - Sottoazione 1
"Incentivazione all'introduzione di sistemi di controllo sulla
tracciabilita' delle sementi e delle coltivazioni proteiche, in
particolare per la presenza/assenza di materiale geneticamente
modificato (OGM) e messa a punto di disciplinari di produzione nella
filiera produttiva delle sementi" - del Programma "Agricoltura e
qualita'" - Misura 1 "Rintracciabilita' e qualita'".
Nel presente documento sono definite le modalita' per la selezione di
progetti dedicati all'introduzione di sistemi di controllo sulla
tracciabilita' delle sementi, con particolare attenzione alla
presenza/assenza di materiale geneticamente modificato.
L'intero procedimento e' disciplinato dai criteri e modalita'
generali stabiliti per l'attuazione del Capo I "Attivita' di
assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale" del
Titolo III della L.R. 28/98 nel settore delle produzioni vegetali,
riportati nell'Allegato A).
Nel presente documento sono inoltre fissati gli aspetti specifici che
integrano i criteri generali sopra richiamati, e precisamente:
- tipologia di intervento e attivita' ammesse;
- caratteristiche specifiche in relazione alla tematica considerata;
- percentuale di contributo;
- risorse disponibili;
- termini per la presentazione delle domande e durata del
procedimento.
Tipologia di intervento
Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale - art. 11,
comma 1, lett. a), L.R. 28/98.
Attivita' ammesse
Assistenza tecnica a iniziative volte alla introduzione di sistemi di
controllo sulla tracciabilita' delle sementi, con particolare
attenzione alla presenza/assenza di materiale geneticamente
modificato (OGM); le attivita' dovranno essere orientate
prevalentemente alle colture di mais e soia e potranno estendersi ad
altre colture con problemi di potenziale contaminazione da OGM.
Caratteristiche specifiche
I progetti devono prevedere uno sviluppo triennale delle attivita'.
Verranno considerati prioritari i progetti aventi come obbiettivo
finale la valorizzazione del prodotto attraverso l'integrazione di
filiera.
Percentuale di contributo
La percentuale di contributo e' fissata nel 50% della spesa ritenuta
ammissibile. Il contributo non potra' in ogni caso essere superiore a
quanto richiesto nella domanda.
Risorse disponibili
Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei
progetti ammessi a contributo per l'intero sviluppo temporale dei
progetti stessi ammontano ad Euro 510.265,29, in coerenza con quanto
previsto nella richiamata deliberazione 2232/04.
Le risorse predette trovano allocazione sul bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2005 some segue:
- quanto ad Euro 319.660,29 sul Capitolo 18320 "Interventi per
l'attuazione dei Programmi interregionali previsti nell'ambito del
Documento Programmatico agroalimentare, agroindustriale e forestale
2001-2003 - Programma "Sementiero" (art. 2, comma 2, Legge 23
dicmembre 1999, n. 499) - Mezzi statali";
- quanto ad Euro 190.605,00 sul Capitolo 18324 "Interventi per
l'attuazione dei Programmi interregionali previsti nell'ambito del
Documento Programmatico agroalimentare, agroindustriale e forestale
2001-2003 - Programma "Agricoltura e qualita'" (art. 2, comma 2,
Legge 23 dicembre 1999, n. 499) - Mezzi statali";
compresi nell'Unita' previsionale di base 1.2.1.2.5561 "Attuazione
Programmi interregionali - Risorse statali".
Termine per la presentazione delle domande e durata del procedimento
Il termine ultimo per la presentazione delle domande presso
l'apposito sportello e' fissato alle ore 12 del 6 maggio 2005.
L'approvazione della graduatoria dovra' essere disposta con atto
formale del Dirigente regionale competente entro 90 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande.