REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE 30 marzo 2005, n. 4027

Approvazione ordinanza balneare 1/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni               
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale" e successive modifiche;                                           
- la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante           
"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia             
di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi                   
dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02";                                          
dato atto che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate                 
Direttive prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione                 
adotti apposito provvedimento - Ordinanza balneare - per la                     
disciplina dell'uso e di ogni altra attivita', ivi compreso                     
l'esercizio del commercio, sul litorale marittimo ricompreso nel                
territorio dei comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia,            
Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli,                  
Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e                      
Cattolica;                                                                      
richiamati:                                                                     
- la delibera della Giunta regionale 3086/01 recante "Progetto                  
speciale Demanio marittimo" e successive modificazioni;                         
- il Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di                     
esecuzione;                                                                     
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con           
modificazioni, del DL 5 ottobre 1993, n. 400" e successive                      
modificazioni;                                                                  
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza,                     
all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive              
modifiche;                                                                      
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il DLgs 30 dicembre 1999, n.              
507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema            
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n.               
205";                                                                           
- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il                   
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo                   
nautico";                                                                       
ritenuto di dover disciplinare l'esercizio delle attivita' balneari e           
l'uso del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per la               
stagione 2005;                                                                  
sentite le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i                
competenti Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei           
Trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente               
rappresentativi ed il Parco del Delta del Po;                                   
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
della Giunta regionale 447/03;                                                  
determina:                                                                      
di approvare l'Allegato A recante: "Ordinanza balneare 1/05", parte             
integrante della presente determinazione.                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Valter Verlicchi                                                                
ALLEGATO A                                                                      
Assessorato Turismo. Commercio - Direzione generale Attivita'                   
produttive, Commercio e Turismo - Servizio Turismo e Qualita' aree              
turistiche - Ordinanza balneare 1/05                                            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio delle attivita' balneari           
e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale                 
nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio                   
costiero dei comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia,              
Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli,                  
Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;            
vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio           
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di              
zone del mare territoriale" e successive modifiche;                             
vista la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003               
recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in             
materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi           
dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02" ed in particolare il paragrafo            
3.1.1;                                                                          
vista la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con               
modificazioni, del DL 5 ottobre 1993, n. 400" e successive                      
modifiche;                                                                      
vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza,                 
all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive              
modifiche;                                                                      
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 relativo ai rifiuti, agli                  
imballaggi, ed ai rifiuti da imballaggi e successive modifiche;                 
visti la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il DLgs 30 dicembre 1999,             
n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del                 
sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno                
1999, n. 205";                                                                  
vista la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il               
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo                   
nautico";                                                                       
visti gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della           
navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento            
di esecuzione;                                                                  
sentiti le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i                
competenti Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei           
Trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente               
rappresentativi e il Parco del Delta del Po;                                    
dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente               
provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in                 
materia;                                                                        
ordina:                                                                         
Art. 1                                                                          
Disposizioni generali                                                           
1. La stagione balneare e' compresa tra il 16 aprile ed il 25                   
settembre 2005.                                                                 
2. Non e' comunque possibile iniziare l'attivita' successivamente               
all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminarla            
prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre,              
salvo eventuale modifica di tale periodo in relazione alle condizioni           
climatiche.                                                                     
3. All'interno del periodo di cui al precedente punto 2 devono                  
funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di           
salvataggio secondo le modalita' indicate all'art. 5, lett. C) della            
presente Ordinanza recante "Disciplina particolare dei servizi di               
salvamento".                                                                    
4. I Comuni devono provvedere ad individuare, dandone comunicazione             
agli Uffici regionali decentrati, le aree libere nelle quali                    
assicurare il servizio di salvamento, in particolare nelle aree di              
maggiore affluenza di bagnanti ovvero nelle aree ricomprese tra                 
stabilimenti balneari. Il servizio di salvamento dovra' essere svolto           
con le dotazioni ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 5,               
lett. C) della presente Ordinanza. Nelle aree libere nelle quali non            
viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono                      
predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben                   
visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con             
la seguente dicitura: "Attenzione - balneazione non sicura per                  
mancanza di servizio di salvataggio".                                           
5. Eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne             
sono disciplinati da apposita Ordinanza emanata dai Comuni, previa              
consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti            
alle Organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore                  
turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.               
6. I Comuni possono determinare, con apposita Ordinanza, le modalita'           
ed i termini di apertura delle attivita' economiche localizzate sulle           
aree demaniali.                                                                 
Art. 2                                                                          
Zone di mare riservate alla balneazione                                         
1. In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza                 
turistica e salvo i divieti di cui al successivo art. 3, e' riservata           
alla balneazione:                                                               
- la zona di mare antistante la costa compresa tra la foce del Po di            
Goro e il comune di Cesenatico escluso, per una profondita' di 300              
metri dalla battigia;                                                           
- la zona di mare antistante la costa compresa tra il comune di                 
Cesenatico ed il comune di Cattolica compresi, per una profondita' di           
500 metri di distanza dalla battigia.                                           
a) I limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei                   
concessionari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore               
rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di                 
costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 100             
uno dall'altro;                                                                 
b) analogo obbligo e' posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli             
specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette                
Amministrazioni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle               
spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e            
redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente            
dicitura: "Attenzione - limite acque interdette alla navigazione non            
segnalato";                                                                     
c) nelle zone litoranee ove il fondale presenti pericoli per buche,             
dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi metereologici,               
ostacoli sommersi ecc. gli stessi dovranno essere segnalati a cura e            
spese dei concessionari degli stabilimenti balneari frontisti a mezzo           
di cartelli bifacciaii infissi sul fondo marino. Tali cartelli devono           
avere forma triangolare delle stesse dimensioni e caratteristiche di            
quelli stradali indicanti pericolo generico, con sottostante cartello           
rettangolare riportante le seguenti diciture: "Acque alte", "Ostacolo           
sul fondo" ovvero "Pericoli generici", con relativa traduzione in               
lingua inglese, francese e tedesca. Qualora risulti difficoltosa                
l'infissione sul fondo marino dei cartelli in parola, questi dovranno           
essere infissi sulla battigia sulla perpendicolare del pericolo da              
segnalare con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva;             
d) analogo obbligo e' posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli             
specchi acquei antistanti le aree libere individuate a norma                    
dell'art. 1, punto 4.                                                           
2. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, preso atto di            
quanto disposto dalle Ordinanze emanate dai Capi dei Compartimenti              
marittimi competenti per territorio, e' vietato:                                
a) l'attraversamento a motore e/o a vela se non all'interno degli               
appositi corridoi di atterraggio. E' inoltre vietato 1'atterraggio              
con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per                  
strutture balneari. Qualora appositamente autorizzati, i                        
concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle                  
destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere 1'atterraggio e'                    
consentito avendo cura di non arrecare danno o molestia ai bagnanti;            
b) l'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i           
casi regolarmente autorizzati dalla Regione.                                    
3. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo e' consentito             
il transito a remi o a moto lento, con velocita' massima di 3 nodi,             
nonche' la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano i                 
prelievi ai sensi del DPR 470/82 dalle ore 9 alle ore 15 con                    
esclusione dei giorni festivi e prefestivi.                                     
Tale attivita' dovra' svolgersi avendo cura di non arrecare danno o             
disturbo ai bagnanti.                                                           
Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione agli            
Uffici regionali decentrati.                                                    
4. Resta salvo quanto disposto dalle ordinanze della Capitaneria di             
porto in ordine ai limiti di navigazione rispetto alla costa, cosi'             
come previsto dall'art. 8 della Legge 172/03.                                   
Art. 3                                                                          
Zone di mare in cui e' vietata la balneazione                                   
1. La balneazione e' vietata:                                                   
a) nei porti;                                                                   
b) nel raggio di metri 150 dalle imboccature portuali;                          
c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unita' da diporto -            
traffico, opportunamente segnalati;                                             
d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di                 
sistemazione;                                                                   
e) entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di                           
prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate da                   
appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle                   
condotte, nonche' dalle foci di corpi idrici superficiali;                      
f) nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con                  
apposita Ordinanza delle Autorita' comunali, opportunamente segnalate           
da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e            
tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi, anche sulla scorta               
delle deliberazioni delle Amministrazioni provinciali interessate.              
2. E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito               
sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della             
costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali           
sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni comunali.                     
Art. 4                                                                          
Prescrizioni sull'uso delle spiagge                                             
1. Sulle spiagge dei Comuni rivieraschi di cui alla presente                    
Ordinanza e' vietato:                                                           
a) lasciare in sosta natanti qualora ci comporti intralcio al sicuro            
svolgimento dell'attivita' balneare, ad eccezione di quelli destinati           
al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di                
assistenza e salvataggio;                                                       
b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole,                   
ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque                  
denominate;                                                                     
c) occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature                
mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia           
non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con            
divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei                 
natanti di cui alla successiva lett. d). Le distanze di cui sopra               
sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa               
marea. I Comuni possono definire con apposita Ordinanza, previa                 
consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti            
alle Organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore                  
turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori,               
distanze superiori in relazione alla tipologia della spiaggia ovvero            
distanze inferiori, fino al limite minimo di metri 3, in casi                   
eccezionali di dimostrata impossibilita' di garantire la distanza               
minima di' metri 5;                                                             
d) indipendentemente dall'ampiezza della fascia di battigia riservata           
al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone            
ove e' autorizzata la locazione di natanti deve essere garantito uno            
spazio sufficiente all'esercizio della suddetta attivita';                      
e) la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli                      
stabilimenti e tutti i passaggi che adducono al mare sono riservati             
unicamente al transito. In detta fascia e' inoltre vietata qualsiasi            
attivita' commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e           
natanti ed il loro rimessaggio, nonche' del commercio ambulante                 
debitamente autorizzato.                                                        
Esclusivamente per i concessionari per l'attivita' di locazione di              
imbarcazioni e natanti, i Comuni, con apposita Ordinanza e previa               
consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti            
alle Organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore                  
turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori,               
possono consentire la sostituzione degli ombrelloni con gazebo                  
aperti, stabilendone le dimensioni che non potranno comunque essere             
superiori a mq 10, fatte salve le strutture gia' autorizzate. In                
ipotesi di condizioni meteo-marine avverse o per particolari esigenze           
di ordine pubblico, i piccoli natanti, ove possibile e previ diretti            
accordi con i concessionari retrostanti in merito al posizionamento             
dei natanti stessi, potranno essere temporaneamente rimessati sugli             
arenili in concessione. Per una migliore identificazione delle zone             
di spiaggia in concessione e' fatto obbligo ai concessionari di                 
delimitare il fronte a mare del proprio stabilimento balneare;                  
f) campeggiare;                                                                 
g) transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione             
dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso ovvero alla             
pulizia delle spiagge;                                                          
h) effettuare lavori nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana           
(sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e             
domenica) di settembre, salvo gli interventi che si rendano necessari           
per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle             
strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non                   
prevedibili;                                                                    
i) praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei                        
immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, tennis da                   
spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.) se pu derivarne danno o               
molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonche'                 
nocumento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti              
nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a           
ci destinate dai singoli concessionari sui quali grava comunque                 
l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;                           
j) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se                 
munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai            
fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di              
salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed            
i cani guida per i non vedenti. I concessionari hanno tuttavia                  
facolta', nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione              
del Comune competente per territorio e delle autorita' competenti               
sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente            
attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando               
comunque l'incolumita' e la tranquillita' dell'utenza balneare e                
dandone comunicazione agli Uffici regionali decentrati competenti per           
territorio. I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono                    
individuare, con apposita Ordinanza e previa comunicazione agli                 
Uffici regionali decentrati competenti per territorio, aree ove e'              
consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente               
segnalate ed attrezzate con l'indicazione contestuale dell'orario di            
utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso. Le aree, sia libere che           
in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di                  
accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di                  
stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale              
assenso dei concessionari;                                                      
k) tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il              
limite di cui ai Piani comunali di classificazione ex L.R. 15/01 e              
successive modifiche ovvero, in mancanza, oltre i limiti consentiti             
dalle leggi vigenti in materia, nonche' farne uso tra le ore 13 e le            
ore 16;                                                                         
l) montare strutture gonfiabili di altezza superiore a metri 4                  
durante la stagione balneare. E' fatta salva la facolta' delle                  
Amministrazioni comunali di autorizzare variazioni in aumento in                
relazione a particolari eventi o manifestazioni. Qualora le strutture           
gonfiabili siano ricomprese nell'elenco delle attivita' spettacolari,           
dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di             
cui all'art. 4 della Legge 337/68, il relativo utilizzo e'                      
disciplinato dalla normativa vigente in materia;                                
m) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di            
qualsiasi genere, nonche' accendere fuochi, salvo quelli autorizzati            
dalla Regione dietro motivata istanza del Comune competente per                 
territorio;                                                                     
n) introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole di GPL. E'             
consentito ai concessionari l'utilizzo per uso personale di bombole             
secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7173/1999;                          
o) sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi            
tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, a            
quota inferiore a 300 metri;                                                    
p) effettuare la pubblicita' mediante la distribuzione e il lancio,             
anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non                      
espressamente autorizzati;                                                      
q) effettuare pubblicita', anche sul mare a qualsiasi distanza dalla            
battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni             
altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni: q)1.            
sulle spiagge dotate di impianto fisso, autorizzato per la diffusione           
sonora, nei periodi previsti dalla licenza di concessione e comunque            
entro i limiti di orario definiti dalle singole Amministrazioni                 
comunali. I concessionari di impianti di diffusione sonora fissi                
devono procedere, prima dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni qual           
volta richiesto dalla Regione, dalla Capitaneria di porto o dal                 
Comune, alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilita';            
q)2. su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al                  
trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo annunci anche                 
registrati. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non                 
arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve essere regolamentato               
secondo i limiti e con le modalita' stabilite dalle singole                     
Amministrazioni comunali. Oggetto della pubblicita' deve essere                 
soltanto la gita in mare.                                                       
2. Attivita' sugli arenili:                                                     
a) nelle aree demaniali libere, e' possibile svolgere manifestazioni            
di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative,                  
spettacoli, ecc.), previa autorizzazione regionale, da richiedersi              
almeno 15 giorni prima dell'evento agli Uffici regionali decentrati             
competenti per territorio;                                                      
b) nelle aree demaniali in concessione, e' possibile svolgere                   
manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o               
ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di                
strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi            
almeno 15 giorni prima dell'evento;                                             
c) nelle aree demaniali in concessione, e' possibile svolgere                   
manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o               
ricreative, spettacoli, ecc.), destinate ai clienti dello                       
stabilimento e che non comportino l'installazione di strutture e                
impianti, previa comunicazione al Comune competente per territorio              
delle date, degli orari e della natura della manifestazione, nel                
rispetto di quanto previsto dall'art. 5, lett. A), punto 7 della                
presente Ordinanza.                                                             
3. Disciplina dei corridoi di atterraggio.                                      
Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di                 
atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi,             
devono essere presentate agli Uffici regionali decentrati entro il 15           
aprile.                                                                         
Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti                      
autorizzati sono disciplinate con ordinanze degli Uffici periferici             
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competenti in                
materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione            
da diporto.                                                                     
Art. 5                                                                          
Disciplina delle aree in concessioneper strutture o stabilimenti                
balneari                                                                        
Agli effetti della presente Ordinanza:                                          
a) nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si              
intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalita'              
turistico-ricreative;                                                           
b) nella dizione "concessionario" si intendono ricompresi tutti                 
coloro i quali abbiano la responsabilita' dell'organizzazione e/o               
della gestione delle attivita' di cui alla precedente lettera a).               
A) Disciplina generale degli arenili                                            
1. Gli stabilimenti sono aperti al pubblico, per la balneazione,                
almeno dalle ore 9,30 alle ore 18,30.                                           
2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente                       
all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal punto 2           
dell'articolo 1, devono:                                                        
a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel                
rispetto delle prescrizioni di cui alla lett. C) del presente                   
articolo. Ove non risulti assicurato tale servizio si procedera' alla           
chiusura d'autorita' fino all'accertamento del ripristino del                   
servizio;                                                                       
b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca,             
copia della presente Ordinanza nonche' copia delle Ordinanze comunali           
emanate ad integrazione della stessa, le tariffe applicate per i                
servizi resi, da comunicare al Comune, nonche' la tabella riportante            
il significato delle bandiere di segnalazione;                                  
c) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da             
parte delle competenti Autorita'.                                               
3. Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree            
in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo                
immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da            
eccezionali eventi meteorologici.                                               
4. Analogamente i Comuni devono provvedere, nelle aree di spiaggia              
libera, alla pulizia degli arenili, come previsto dall'art. 3, comma            
3, lett. b) della L.R. 9/02.                                                    
5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo                     
sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei            
bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti                   
distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di               
altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra                 
ombrelloni sulla stessa fila.                                                   
I Comuni possono definire con apposita Ordinanza, in relazione a                
particolari esigenze e previa consultazione delle Associazioni                  
regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali               
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari                    
demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori a quelle               
sopraindicate, che dovranno comunque essere uniformi per tutto il               
territorio comunale ovvero per localita'.                                       
6. Le zone concesse non possono essere recintate e devono restare               
aperte al pubblico transito:                                                    
a) i concessionari degli stabilimenti balneari, dove esiste un unico            
accesso all'arenile per piu' stabilimenti, devono provvedere, ognuno            
per la propria zona ed a proprie cure e spese, all'installazione di             
pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare. Tutti gli                  
stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al              
transito di persone disabili;                                                   
b) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte             
delle persone disabili con la predisposizione di idonei percorsi                
perpendicolari alla battigia e sino in prossimita' di essa, i                   
concessionari potranno altresi' predisporre, al fine di consentire la           
loro mobilita' all'interno delle aree in concessione, altri percorsi            
da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul             
titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche             
congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice                       
comunicazione alla Regione e al Comune competente per territorio e              
dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.            
Per le spiagge libere tale incombenza e' a carico delle                         
Amministrazioni comunali.                                                       
7. Oltre l'orario di apertura di cui al punto 1 del presente                    
articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari pu avvenire           
solo dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro               
l'orario massimo e con le modalita' stabilite dalle Amministrazioni             
comunali territorialmente competenti e/o dall'Autorita' di Pubblica             
sicurezza. Di tali disposizioni dovra' essere data comunicazione alla           
Regione ed alla Capitaneria di porto competente per territorio.                 
8. La locazione dei natanti e' vietata quando per condizioni                    
meteomarine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per           
gli utenti. Il locatore ha l'obbligo di segnalare detto divieto                 
mediante l'innalzamento di due bandiere rosse sugli appositi pennoni            
all'uopo dislocati sulla spiaggia.                                              
B) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari                         
1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovra' essere                  
disponibile:                                                                    
a) un'idonea imbarcazione di emergenza riportante la scritta                    
"Emergenza", in aggiunta a quella di salvamento (laddove intervengano           
accordi tra piu' concessionari aventi zone a mare di limitata                   
ampiezza, tale imbarcazione pu essere posizionata ogni 50 metri),               
ovvero, in alternativa, una idonea imbarcazione a motore a servizio             
degli stabilimenti aderenti al "Piano collettivo di salvataggio" di             
cui alla successiva lett. C);                                                   
b) almeno un estintore da 5 kg nonche', quando previste dalla vigente           
normativa, ulteriori postazioni antincendio;                                    
c) ove possibile, un apposito locale dovra' essere destinato a pronto           
soccorso;                                                                       
d) presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del             
pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la                
dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al DM            
15/7/2003, n. 388.                                                              
2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria                
comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento                      
riconosciuto idoneo dalla competente Autorita' sanitaria.                       
3. E'  vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate              
docce non dotate di idoneo sistema di scarico.                                  
4. I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita             
segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben                  
visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.               
5. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi               
igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti                
dello stabilimento o dell'esercizio.                                            
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per             
altre attivita' che non siano attinenti alla balneazione, con                   
l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono              
tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale              
dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle                
cabine.                                                                         
7. Dovra' essere riportato sul tetto dello stabilimento o delle                 
cabine il relativo numero, allo scopo di facilitare gli interventi di           
soccorso mediante eliambulanza.                                                 
8. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla              
spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o                     
alluminio.                                                                      
9. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno               
l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorita' marittima                  
competente e/o alle Forze di polizia gli incidenti verificatisi sul             
demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.                            
C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento                             
1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio                   
marittimo per l'esercizio dell'attivita' di stabilimento balneare,              
ovvero dei Comuni per quanto riguarda le aree libere individuate a              
norma dell'art. 1, punto 4, istituire un proprio servizio di                    
assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra l'ultimo fine              
settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana             
(sabato e domenica) di settembre.                                               
2. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di                  
segnalare tempestivamente agli Uffici regionali decentrati, agli                
Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti            
ed al Comune competente per territorio gli interventi di soccorso e/o           
salvamento effettuati.                                                          
3. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il                 
servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un               
piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di                  
salvataggio in punti determinati della costa, nonche' la presenza di            
una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento ovvero, in               
alternativa, la disponibilita' di una idonea unita' a motore per il             
pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.                       
I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale                   
servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio             
di assistenza e salvataggio.                                                    
Il Piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto                    
responsabile dell'organizzazione del servizio che dovra' assicurare             
la costante reperibilita'.                                                      
Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo           
stato di pericolosita' della balneazione per zone o gruppi di zone o            
per singoli stabilimenti o gruppi di essi.                                      
4. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere indicata da                   
apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la                    
battigia, sulla quale dovra' essere issata:                                     
- bandiera bianca - indicante la regolare attivazione della                     
postazione;                                                                     
- bandiera rossa - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo           
o per assenza del servizio di salvataggio;                                      
- bandiera gialla - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in           
presenza di raffiche di vento.                                                  
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati           
di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.                  
I Comuni possono utilizzare bandiere di tipo diverso, quale ulteriore           
e piu' dettagliata forma di segnalazione, che dovranno essere                   
definite con apposita Ordinanza sindacale.                                      
Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente             
bagnanti allorche' e' ordinato dal responsabile dell'organizzazione             
del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento             
balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un Piano di                 
salvataggio collettivo, ovvero su ordine della Capitaneria di porto.            
Su ciascun pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve               
essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese,               
francese e tedesco il significato delle bandiere.                               
5. Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un                    
assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla                  
Societa' nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto             
(Sezione Salvamento).                                                           
L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la                    
qualifica e deve stazionare nella postazione di salvataggio durante             
l'orario di apertura degli stabilimenti pronto ad entrare in acqua              
con il battello di salvataggio. Deve prendere il mare con il battello           
di salvataggio ogni volta che le condizioni meteomarine e l'affluenza           
dei bagnanti lo rendano opportuno.                                              
In nessun caso l'assistente bagnanti pu essere distolto dal servizio            
per essere adibito ad altre mansioni.                                           
Eventuali modalita' di interruzione o di parziale disattivazione del            
servizio di salvataggio sono stabilite con apposita Ordinanza                   
comunale, previa consultazione delle Associazioni regionali di                  
categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali piu'                       
rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali               
marittimi e dei lavoratori.                                                     
6. E' obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di              
servizio di salvataggio collettivo l'obbligo e' a carico del                    
rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare           
l'assistente bagnanti di moscone o altro idoneo battello colorato in            
rosso recante la scritta "Salvataggio" (completo di scalmiere, remi             
ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante                
lunga almeno 25 metri), di pallone AMBU o altro apparecchio per la              
respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la                   
respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a                
bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate alla lett. C),              
punto 4, fischietto, maschera, pinne, binocolo.                                 
7. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il             
servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni                 
riconosciute, consorzi, cooperative e societa', devono far pervenire            
entro il 30 aprile al Comune competente per territorio, in esecuzione           
di quanto previsto dalle Direttive in premessa indicate, una proposta           
di "Piano collettivo di salvataggio" contenente, oltre a copia del              
Piano di salvamento autorizzato nella stagione precedente, anche le             
generalita' del rappresentante del raggruppamento, le caratteristiche           
dell'unita' a motore e la sua dislocazione, ovvero, in alternativa il           
numero dei mosconi, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al               
piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove              
saranno ubicate le postazioni di salvataggio.                                   
Il Comune pu chiedere di modificare e/o integrare il Piano collettivo           
di salvataggio in ragione delle esigenze di sicurezza della                     
balneazione. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di              
rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento            
balneare dovra' disporre del proprio servizio di salvataggio nel                
rispetto della presente Ordinanza.                                              
8. Fino all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e               
dopo il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre,                
qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti                     
esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il                
servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti oltre alla                
bandiere rosse di cui alla lett. C), punto 4 cartelli in italiano,              
inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "Stabilimento           
aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista di                  
servizio di salvamento".                                                        
Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli                      
stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative                      
dotazioni.                                                                      
Presso gli stabilimenti balneari ove e' prevista l'attivazione di una           
postazione di salvataggio durante il periodo di cui al punto 2                  
dell'art. 1, devono essere sempre presenti le dotazioni di                      
salvataggio di cui alla lett. C), punto 6.                                      
9. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attivita' e' connessa a               
colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la             
propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e                  
limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia            
per la balneazione.                                                             
Art. 6                                                                          
Disciplina del commercio, dell'attivita' fotograficae ritrattistica             
ambulanti e delle scuole di vela e di nuoto                                     
1. L'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attivita'               
fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attivita' di scuole di            
vela e di nuoto, e' consentito nel periodo della stagione balneare ed           
e' soggetto a preventivo nulla osta ovvero autorizzazione comunale,             
secondo le modalita' stabilite dai Comuni competenti per territorio.            
2. L'autorizzazione per esercitare l'attivita' di scuola di vela e'             
rilasciata previa verifica presso gli Uffici decentrati regionali               
dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i relativi corridoi di           
atterraggio.                                                                    
3. Ogni autorizzato deve essere iscritto in apposito registro tenuto            
presso il Comune competente per territorio.                                     
4. I permessi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e               
degli agenti di Polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei                 
servizi di Polizia amministrativa.                                              
5. Le attivita' devono avere luogo senza arrecare disturbo o                    
turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le            
attivita' balneari.                                                             
Art. 7                                                                          
Disciplina della pesca                                                          
Durante la stagione balneare e' vietato:                                        
1) l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare                  
riservata alla balneazione;                                                     
2) attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea           
carica.                                                                         
Art. 8                                                                          
Sicurezza dei natanti da diporto - disciplina dello                             
sci nautico - locazione dei natanti da diporto                                  
impiego e circolazione delle tavole a vela,                                     
degli acquascooter e natanti similari                                           
Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle             
disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Autorita'                   
competenti in materia di sicurezza della navigazione per i rispettivi           
territori.                                                                      
Art. 9                                                                          
Divieti permanenti                                                              
Le prescrizioni di cui agli articoli sotto riportati, sono vigenti              
fino all'emanazione della successiva Ordinanza:                                 
- art. 3, punto 2;                                                              
- art. 4, punto 1, lettere f), g), m), n) e punto 2;                            
- art. 5, lett. A), punto 6 e lett. B), punti 6 e 8.                            
Art. 10                                                                         
Disposizioni finali                                                             
I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non                  
costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa                  
vigente in materia dalle Autorita' a ci preposte.                               
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la              
presente Ordinanza.                                                             
Bologna, li' 30 marzo 2005                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Valter Verlicchi                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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