REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' PUBBLICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' PUBBLICA 15 febbraio 2005, n. 1599

Disciplina concernente la deroga alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano per il parametro cloriti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visto il DLgs n. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della Direttiva             
n.98/83/CE, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo            
umano", cosi' come modificato dal DLgs n. 27 del 2 febbraio 2002, che           
all' art.13 disciplina la concessione di deroghe ai valori di                   
parametro di cui all'Allegato I, parte B;                                       
visto il DM del 23 dicembre 2003 recante la "Disciplina concernente             
le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al            
consumo umano che possono essere disposte dalle Regioni Campania,               
Emilia- Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana e dalle Province                   
autonome di Bolzano e Trento";                                                  
vista la delibera della Giunta regionale n. 681 del 14 aprile 2004              
recante la "Disciplina concernente la deroga alle caratteristiche di            
qualita' delle acque destinate al consumo umano per il parametro                
cloriti";                                                                       
viste le richieste di HERA SpA e di Romagna Acque SpA, che forniscono           
ampia documentazione degli interventi attuati nel corso del 2004 e              
relativo impegno di spesa ;                                                     
visto il DM del 22 dicembre 2004 concernente le "Deroghe di qualita'            
delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte              
dalle Regioni e Province autonome";                                             
considerato che:                                                                
- a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 31/01, la Regione                   
Emilia-Romagna decideva di avvalersi della facolta' di deroga, cosi'            
come previsto dall'art. 13 del citato decreto, al valore di parametro           
fissato per lo ione clorito per le acque fornite dall'Acquedotto                
della Romagna e distribuite da HERA nell'ambito delle province di               
Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini. A tal fine si chiedeva la fissazione           
di un Valore Massimo Ammissibile (V.M.A.) al Ministero della Salute,            
il quale emanava un decreto,  in data 23/12/2003, individuando per il           
parametro cloriti un V.M.A. di 1,3 mg/l per un periodo di un anno,              
valore che  non presentava pericolo, neppure potenziale per la salute           
umana. Si riteneva che un periodo di tre anni fosse sufficiente per             
l'adozione da parte di HERA e di Romagna Acque di soluzioni idonee al           
 rientro del parametro di cui si parla, nei limiti individuati dalla            
normativa vigente (0,8 mg/l);                                                   
- si vincolava il rinnovo della deroga, concessa per un anno, alla              
presentazione  di documentazione da parte di Romagna Acque e di HERA            
relativa allo stato di avanzamento delle misure correttive degli                
interventi sul territorio che dimostrino  un comprovato miglioramento           
della qualita' dell'acqua;                                                      
rilevato che:                                                                   
- per ridurre la quantita' dello ione clorito, Romagna Acque ha                 
sottoscritto una convenzione con l'Istituto Superiore di Sanita',               
attivata in data 21/9/2004, a cui partecipano anche esperti                     
tecnico-scientifici della Direzione Sanita' e Politiche sociali e               
Ambiente Territorio e Sviluppo sostenibile;                                     
- nell'ambito di tale ricerca si stanno approfondendo soluzioni                 
tecniche miranti a ridurre la quota di ione clorito, generato dalle             
fasi di preclorazione e postclorazione, praticate presso l'impianto             
di Capaccio;                                                                    
- l'indagine preliminare ha evidenziato la possibilita' di ridurre il           
numero dei trattamenti di postdisinfezione, soluzione tecnologica               
che, unitamente ad interventi piu' gestionali, ha gia' comportato una           
riduzione dei livelli di clorito presenti lungo la rete                         
dell'Acquedotto della Romagna, in alcuni punti quantificabili in                
0,25-0.30 mg/l;                                                                 
rilevato altresi' che anche HERA SpA ha svolto, nel corso del 2004,             
alcune attivita' di controllo del rendimento di tutti i dosatori di             
biossido di cloro, sostanza responsabile della formazione dello ione            
clorito, per ottimizzarne i rendimenti. Ha anche valutato sistemi di            
disinfezione alternativi da utilizzare in caso di emergenza e                   
comunque non in sostituzione di quelli attualmente utilizzati poiche'           
e' noto che tale sistema di disinfezione ingenera la produzione di              
trialometani;                                                                   
preso atto che:                                                                 
- i primi dati, prodotti sia da HERA, sia da Romagna Acque,                     
dimostrano un effettivo miglioramento della qualita' dell'acqua                 
distribuita nei comuni attualmente in deroga, come pure risulta anche           
dall'attivita' di controllo dei Dipartimenti di Sanita' pubblica                
delle Aziende Unita' sanitarie locali di Forli', di Cesena, di                  
Ravenna e di Rimini,  tant'e' che attualmente non ci sono, in tutta             
la rete acquedottistica, valori di clorito che superano  l'1,2 mg/l;            
- il DM del 22 dicembre 2004, all'art. 1, fissa a  1,3 mg/l il Valore           
Massimo Ammissibile per il parametro cloriti fino al 31/12/2005;                
- il valore di 1,3 mg/l, per un periodo di tre anni, non costituisce            
un rischio neppure potenziale in quanto, come riportato anche nella             
nota del Ministero della Salute del 3/12/2004, avente per oggetto               
"Deroga al valore di parametro cloriti, ai sensi dell'art.13 del DLgs           
31/01", il valore del parametro individuato dalla normativa nazionale           
(0.8 mg/l) tiene conto del principio di precauzione ed e' scelto                
pertanto al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano           
possano essere consumate per l'intero arco della vita. Il DLgs 31/01,           
infatti, prevede la possibilita' di accordare deroghe al fine di                
consentire gli interventi necessari al raggiungimento dei valori                
prescritti, fissando tuttavia un V.M.A., valore che comporta una                
valutazione del tipo rischio - beneficio e sempreche'                           
l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano non possa              
essere garantito con altro mezzo congruo;                                       
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
della Giunta regionale 447/03;                                                  
determina:                                                                      
1) di stabilire, per i motivi espressi in premessa che qui si                   
intendono integralmente richiamati, il rinnovo della deroga al valore           
di parametro fissato nell'Allegato I, parte B del DLgs 31/01, per il            
parametro cloriti, purche' entro il V.M.A. di 1,2 mg/l, valore che              
non costituisce pregiudizio per la salute dei consumatori e che, dai            
dati in possesso, rappresenta il valore massimo raggiunto in alcuni             
comuni del territorio regionale ;                                               
2) di fissare il termine di validita' della presente deroga al                  
31/12/05. L'ulteriore rinnovo e' vincolato alla presentazione, entro            
il 15 settembre 2005, di documentazione completa e dettagliata                  
comprendente lo stato di avanzamento delle misure correttive e gli              
interventi sul territorio, la relativa copertura finanziaria, nonche'           
un comprovato ed ulteriore miglioramento della qualita' dell'acqua              
erogata;                                                                        
3) di revisionare immediatamente tale V.M.A. a fronte di evidenze               
scientifiche piu' conservative;                                                 
4) di dare pubblicizzazione al presente provvedimento tramite invio             
dello stesso ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Aziende Unita'             
sanitarie locali interessate, alle Autorita' d'Ambito territoriale              
competenti per territorio, alle Prefetture, nonche' ai Comandi NAS              
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Pierluigi Macini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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