DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 29 marzo 2005, n. 3995
R.R. 17/03 - Anagrafe delle Aziende agricole - Conclusione del periodo transitorio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto
legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- il R.R. del 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe
delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si e' data
attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese n. 16309 del 28 novembre 2003, "Disposizioni in merito ad
attivazione dell'Anagrafe delle aziende agricole
dell'Emilia-Romagna";
considerato che:
- l'art.10 comma 2 del R.R. 17/03 dispone che dalla data di entrata
in vigore decorra un periodo transitorio non superiore a diciotto
mesi;
- il citato Regolamento e' entrato in vigore il 30 settembre 2003 e
che pertanto il periodo transitorio, iniziato l'1 ottobre 2003, si
debba ritenere concluso il 31 marzo 2005;
- con determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese n. 16309 del 28 novembre 2003 e' stata data effettiva
attivazione all'Anagrafe delle Aziende agricole cosi' come stabilito
all'art. 10, comma 2 del R.R. 17/03;
dato atto che, secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 2 del R.R.
17/03, l'Anagrafe delle Aziende agricole raccoglie le notizie
relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attivita' agricola,
agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono
rapporti con la pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
ritenuto pertanto opportuno:
- stabilire, a norma dell'art. 10, comma 2 del R.R. 17/03, la
conclusione del periodo transitorio alla data del 31 marzo 2005;
- stabilire che, a norma dell'art.1, comma 2 del R.R. 17/03, la
Regione e le Amministrazioni di cui all'art. 3 della L.R. 15/97,
nella gestione di qualsiasi procedimento concernente le aziende
agricole, si avvalgono delle informazioni registrate nell'Anagrafe;
- stabilire che, a norma dell'art. 2 comma 2, i soggetti pubblici e
privati esercenti attivita' agricola, agroalimentare, forestale e
della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la pubblica
Amministrazione in materia di agricoltura devono essere registrati
nell'Anagrafe delle Aziende agricole - a norma dell'art. 4, comma 5
del Regolamento - esonerando i medesimi dalla presentazione della
documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio
informatizzato;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37;
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati
conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della
Direzione, nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del
5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento.
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina:
- di stabilire, a norma dell'art. 10, comma 2 del R.R. 17/03, quale
data di conclusione del periodo transitorio il 31 marzo 2005;
- di stabilire che, a norma dell'art. 1, comma 2 del R.R. 17/03, la
Regione e le Amministrazioni di cui all'art. 3 della L.R. 15/97,
nella gestione di qualsiasi procedimento concernente le aziende
agricole, si avvalgono delle informazioni registrate nell'Anagrafe;
- di stabilire che, a norma dell'art. 2, comma 2, i soggetti pubblici
e privati esercenti attivita' agricola, agroalimentare, forestale e
della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la pubblica
Amministrazione in materia di agricoltura devono essere registrati
nell'Anagrafe delle Aziende agricole - a norma dell'art. 4, comma 5
del Regolamento - esonerando i medesimi dalla presentazione della
documentazione comprovante i dati contenuti nell'archivio
informatizzato;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Teresita Pergolotti