RICORSO DEPOSITATO IL 7 marzo 2005, n. 30
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, contro Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., domiciliato per la carica presso i propri uffici in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, avverso e per l'annullamento degli artt. 2, comma 1, lett. b), 8, comma 3, 8, comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3 della legge regionale 23/12/2004, n. 29 (pubbl. in BUR del 28/12/2004, n. 178), per violazione degli artt. 117, comma 3 e 120 Cost. (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
La legge della Regione Emilia-Romagna in epigrafe indicata,
intitolata "Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del
Servizio sanitario regionale, contiene una serie di disposizioni
normative che palesemente eccedono le competenze regionali in
materia. Giova rammentare al riguardo che, con riferimento alla
materia della salute, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., la
Regione ha una competenza legislativa concorrente e pertanto puo'
legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo
Stato. Nell'articolato in questione si ravvisano invero molteplici
violazioni dei principi fondamentali espressi dalla legislazione
statale. In particolare:
1) l'art. 2, comma 1 lettera b), della presente legge, il quale
prevede che la costituzione di Aziende Ospedaliere e' disposta dalla
Regione previa valutazione della complessita' dei casi trattati,
contrasta con l'art. 4, comma 1 bis, del DLgs 502/92, ai sensi del
quale la costituzione di tale tipo di Aziende sanitarie puo' essere
proposta dalla Regione solo quando ricorrono determinati requisiti,
tra i quali, di particolare rilevanza: - l'indice di complessita' dei
casi trattati dall'ospedale che superi di almeno il 20% il valore
della media regionale, - la presenza di tre unita' operative di alta
specialita', un tasso di ricoveri di pazienti provenienti da altre
regioni che superi di almeno il 10%, nell'ultimo triennio, il valore
medio regionale;
2) l'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, il quale prevede
che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa
ai dirigenti sanitari e' effettuata dal Direttore generale sulla base
di una rosa di soli tre candidati, senza neppure chiarire i criteri
per l'individuazione di tali tre candidati, contrasta con l'art. 15
ter del DLgs 502/92, il quale prevede l'attribuzione dell'incarico
"sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da
un'apposita commissione" senza limitare il numero dei designati dalla
commissione stessa;
3) l'art. 8, comma 4 della legge in esame, il quale prevede che
l'esclusivita' del rapporto di lavoro costituisce criterio
preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi
di direzione di strutture semplice e complessa, contrasta con l'art.
15 quater del DLgs 502/92 (introdotto dall'art. 2 septies della Legge
138/04), secondo il quale la non esclusivita' del rapporto di lavoro
non preclude la direzione di strutture semplici e complesse (analoga
impugnativa e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data
23/12/2004 con riferimento alla legge della Regione Toscana 56/04);
4) l'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, il quale prevede
che gli I.R.C.C.S. vengano organizzati in modo analogo alle Aziende
USL, contrasta con l'art. 3, comma 2 del DLgs 288/03 che detta una
specifica disciplina per l'organizzazione di tali Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico;
5) l'art. 10, comma 3, e' censurabile sotto diversi profili: -
prevedendo che il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dalla
Regione, contrasta con l'art. 4, comma 5 del DLgs 288/03, secondo cui
il presidente del Collegio sindacale e' eletto dai sindaci all'atto
della prima seduta. In tal modo la disposizione regionale lede
l'autonomia dell'organo, ai cui componenti spetta, secondo i principi
generali dell'ordinamento, la nomina del proprio presidente;
assicurando allo Stato la mera possibilita' di designare due
componenti all'interno del Collegio sindacale, contrasta con l'art.
4, comma 3, dello stesso DLgs 288/03, il quale configura come
necessaria la nomina di due componenti del Collegio sindacale da
parte dello Stato e specificamente da parte del Ministero della
Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze; - prevedendo che il
presidente del Consiglio di indirizzo e verifica ed il Direttore
scientifico sono nominati di intesa tra Stato e Regione, viola il
principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost., con
riferimento all'art. 5 del DLgs 288/03, secondo cui le nomine in
questione spettano al Ministro della Salute, sentito il Presidente
della Regione (a seguito di tale art. 5 e' stato, infatti,
predisposto specifico Atto di Intesa in data 1/7/2004, i cui art. 2,
comma 1, e 3, comma 5, conferiscono attuazione a tale disposizione
statale, lesa dall'articolo regionale in esame).
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in
epigrafe rapp.to e difeso
CHIEDE
che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi
e quindi annullare gli artt. 2, comma 1, lett. b), 8 comma 3, 8,
comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3, della legge della Regione
Emilia-Romagna 23/12/2004, n. 29.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1)
estratto della deliberazione del C.d.M. 11/2/2005; 2) copia della
legge regionale impugnata.
Roma, 19/2/2005
IL CANCELLIERE AVVOCATO DELLO STATO
M. R. Fruscella Paolo Cosentino