DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 130
Approvazione schema Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena. Assegnazione, concessione delle relative risorse. Impegno quota relativa adeguamento IV trimestralita' 2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare lo schema del "Contratto di Servizio e di Programma
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse
regionale e locale, e per la sua manutenzione ordinaria, tra Regione
Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena, di cui all'Allegato A parte
integrante della presente deliberazione, con decorrenza 1 gennaio
2004 e durata fino alla scadenza della concessione", fissata al 29
gennaio 2010, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso
provvedera', nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile
del Servizio Ferrovie;
b) di quantificare annualmente, salvo aggiornamenti e/o
rimodulazioni, in relazione a quanto evidenziato in narrativa e nel
testo dello schema di Contratto in parola, per la durata dello stesso
Contratto, la somma di Euro 1.032.913,80 da assegnare a favore di
ATCM SpA, quale quota parte delle somme trasferite alla Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio della gestione delle infrastrutture
ferroviarie date in concessione a ATCM SpA riguardanti la linea
Modena-Sassuolo;
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Cap.
43695 "Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale
e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9,
DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16 comma 5 ter e art. 32, L.R. 2
ottobre 1998, n. 30; decreti PCM del 16 novembre 2000). Mezzi
statali" di cui all'UPB 1.4.3.2 15310, del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilita';
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Euro
1.032.913,80 e piu' precisamente Euro 981.268,12 e' gia' stata
assegnata, concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con
precedenti propri atti nn.1006, 1341, 1975 del 2004 sul Capitolo
43680 del Bilancio per l'esercizio 2004 e n. 57 del 2005 sul Cap.
43695 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005;
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in
premessa, l'ulteriore somma di Euro 51.645,68 a favore di ATCM SpA di
Modena quale quota relativa all'adeguamento dei quattro trimestri
dell'anno 2004, (e corrispondente al 20% della IV trimestralita')
raggiungendo cosi' il 100% dell'ammontare complessivo;
f) di impegnare la suddetta somma di Euro 51.645,68 registrata al n.
431 di impegno sul Capitolo 43695 "Corrispettivi per i servizi
ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee
ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422;
art. 16 comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; Decreti
PCM del 16 novembre 2000) . Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2
15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la
necessaria disponibilita';
g) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva
da corrispondere pari a Euro 1.032.913,80 quale quota netta
dell'onere previsto, ad assegnare e concedere l'importo
corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che ammonta a
Euro 5.164,57 cosi' determinata: Euro 103.291,38 detratte Euro
98.126,81 gia' assegnate, concesse ed impegnate con propri precedenti
atti nn. 1006, 1341, 1975 del 2004 e n. 57 del 2005;h) di impegnare
pertanto la suddetta somma di Euro 5.164,57 al n. 432 di impegno sul
Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli
esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997,
n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilita';
i) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa
regionale vigente e in ottemperanza ai contenuti contrattuali, alla
liquidazione dell'adeguamento dei quattro trimestri 2004
corrispondente al 20% della IV trimestralita', a favore di ATCM SpA
di Modena dietro presentazione di regolari fatture emesse dalla
stessa, provvedendo alla liquidazione del saldo di detta quarta
trimestralita' secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 2, del
testo del Contratto stesso;
j) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Contratto di Servizio e Programma (2004 - scadenza concessione) per
la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura tra Regione
Emilia-Romagna e Societa' ATCM SpA
L'anno duemilacinque il giorno . . . . del mese di . . . . . . . . .
. in . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con la presente
scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso,
tra
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379,
nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il
. . . . . . . . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , presso
la sede della Regione, in forza di delibera della Giunta regionale n.
. . . . . . . . del . . . . . . . . . .
la Societa' ATCM SpA, di seguito denominata "Gestore", con sede in .
. . . . . . . . . . . . . . . ., Via . . . . . . . . . . . . . . . .
. . n. . . . . . , codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , rappresentata dal . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . , nato . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .
. . . . nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premesso:
- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha
delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i
tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il DLgs 188/03, riguardante "attuazione delle direttive
2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria" -
aggiornando la precedente normativa - ha disciplinato segnatamente,
per la rete ferroviaria nazionale e per le reti ferroviarie regionali
rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso decreto:
- l'utilizzo e la gestione della infrastruttura ferroviaria, i
principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella
impostazione dei diritti dovuti;
- le responsabilita' ed i compiti dell'Organismo di Regolazione;
- i criteri per l'utilizzo e l'accesso all'infrastruttura
ferroviaria;
- l'affidamento, al gestore dell'infrastruttura:
del rilascio del Certificato di Sicurezza;
del controllo della circolazione;
della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria;
dell'elaborazione del Prospetto Informativo della Rete;
- i diritti e i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria;
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione delle
capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
- che il DLgs 188/03 prevede, in particolare per quanto riguarda i
gestori di infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo
di applicazione del medesimo decreto - ove l'attivita' di gestione
dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia
anche titolare di un'impresa - che le attivita' e i compiti
riguardanti detta gestione debbano essere espletati (senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica) attraverso una "struttura
aziendale autonoma e distinta" sotto il profilo patrimoniale e
contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle
attivita' espletate in qualita' di imprese ferroviarie;
- che lo stesso DLgs rimanda ad un successivo decreto attuativo -
sempre con riferimento alle reti regionali rientranti nel suo campo
di applicazione - l'individuazione dei criteri relativi alla
determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione delle
capacita' di infrastruttura da adottarsi, e dei criteri relativi alla
gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni
dello Stato e delle Regioni, con particolare riguardo alle questioni
inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria;
- che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni:
-stabilisce le modalita' di affidamento della gestione del trasporto
pubblico regionale e locale (art. 13)
- definisce le competenze della Regione a livello programmatorio,
amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza
proprie dello Stato (art. 21)
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria
regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere,
necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22 comma
1);
- prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza
ad apposita societa' pubblica di capitali, di proprieta' esclusiva
della Regione e degli Enti locali (art.22, comma 2);
- prevede che la costituzione di detta societa' e l'affidamento della
gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni
novennali in essere (art.44, comma 3);
- stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della
rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per
l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle
direttive dell'U.E., in particolare per quanto attiene la separazione
dai servizi (art. 22, comma 3);
- individua le fonti di finanziamento e stabilisce i criteri per
l'attuazione degli interventi ferroviari di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile (art.
32 bis)
- che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e
integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 e'
stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Ministero dei Trasporti
e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della
stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione
Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS
SpA;
richiamato quanto previsto dalla concessione, di durata novennale,
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di
trasporto pubblico locale ferroviario (in particolare l'art. 5 della
medesima) riguardante la linea:
- Modena-Sassuolo - rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna al
Gestore il 30 gennaio 2001;
si conviene e stipula quanto segue:
PARTE PRIMA
DURATA E OGGETTO
Art. 1
Premesse
1. Le premesse e i cinque allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente Contratto.
Art. 2
Struttura del Contratto
1. Il Contratto si articola in sei parti:
PARTE PRIMA: DURATA E OGGETTO
Art. 1 - Premesse
Art. 2 - Struttura del contratto
Art. 3 - Validita' temporale
Art. 4 - Oggetto
Art. 5 - Obblighi generali delle parti
Art. 6 - Obblighi particolari del gestore
Art. 7 - Flessiblita' gestionale
Art. 8 - Interruzione dell'esercizio
PARTE SECONDA: OBIETTIVI
Art. 9 - Parametri economico-gestionali
Art. 10 - Scheda esercizio
Art. 11 - Canoni di utilizzo dell'infrastruttura
PARTE TERZA: IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI
Art. 12 - Politica della qualita'
Art. 13 - Manutenzione straordinaria
PARTE QUARTA: MONITORAGGIO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE
Art. 14 - Comitato ristretto
Art. 15 - Monitoraggio economico-gestionale
Art. 16 - Monitoraggio della qualita'
Art. 17 - Riduzione dei corrispettivi
Art. 18 - Tempi del monitoraggio
PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Risoluzione delle controversie
Art. 20 - Risoluzione del contratto
Art. 21 - Registrazione
Art. 22 - Spese
ALLEGATI
Art. 3
Validita' temporale
1. Il presente Contratto, ha decorrenza dal 1 gennaio 2004 e durata
fino alla scadenza della Concessione richiamata nelle premesse, che
e' attualmente fissata al 29 gennaio 2010, salvo rinnovo o proroga
della Concessione stessa.
2. Il Contratto puo' essere soggetto a revisione in dipendenza di
eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In
particolare la revisione si rendera' indispensabile in occasione di
eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di
nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori
elementi di valutazione.
Art. 4
Oggetto
1. Oggetto del presente Contratto e' la disciplina dei rapporti tra
la Regione ed il Gestore dell'Infrastruttura in merito:
A. alla gestione dell'infrastruttura;
B. alle attivita' di manutenzione ordinaria necessarie al
mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria;
C. agli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli
impianti e del materiale rotabile di totale proprieta' regionale.
(Per interventi di manutenzione straordinaria riguardanti il
materiale rotabile si intendono quelli specificati nell'Allegato 1).
2. Gli interventi e le relative elaborazioni progettuali devono
essere orientate ad assicurare:
a) il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle
linee regionali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie
e la eliminazione di passaggi a livello;
b) la piena compatibilita' con l'ambiente, anche attraverso
l'utilizzo di materiali innovativi, e sistemi di gestione volti a
concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e
acustico;
c) l'interoperativita' con le linee di altri gestori, anche
interconnesse con quelle regionali;
d) il perseguimento di standard tecnici e funzionali uniformi, sulla
base di quelli indicati dalla Regione Emilia-Romagna;
e) l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire
degli interventi;
f) il contenimento dei costi di gestione e l'efficientamento della
rete e degli impianti;
g) la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, anche
durante la varie fasi realizzative e di manutenzione e rinnovo
dell'infrastruttura, limitando il piu' possibile le interruzioni;
h il miglioramento dei livelli di accessibilita' da parte dei clienti
e del sistema di diffusione delle informazioni.
Art. 5
Obblighi generali delle parti
1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste nel presente
Contratto la Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire:
a) per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura,
di cui all'art. 4, c.1, lettere A e B, un corrispettivo di
1.032.913,80 Euro;
b) per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e
del materiale rotabile, di cui all'art 4, comma 1, lettera C, i
contributi facenti capo alla Legge 297/78 alle condizioni e nei
limiti meglio specificati al successivo art. 13.
Le parti prendono atto che il Comitato di verifica e monitoraggio,
previsto dall'Accordo di programma di cui all'art. 8 del DLgs 422/97,
nell'ambito delle attribuzioni al medesimo conferite, ha chiesto al
Governo l'adeguamento dei trasferimenti - con particolare riferimento
al tasso d'inflazione - richiamando quanto stabilito dall'art. 20
dello stesso DLgs (e successive modifiche ed integrazioni).
La Regione, con riferimento a quest'ultimo, si impegna a rivedere il
corrispettivo del presente Contratto a fronte degli adeguamenti
riconosciuti dallo Stato alla Regione.
E' rimandato alla effettiva acquisizione di questi ultimi anche
l'eventuale adeguamento della ripartizione tra corrispettivo per la
gestione della "rete" e corrispettivo per i "servizi di TPL".
2. I contributi di cui alla precedente lettera a) del punto 1,
vengono erogati annualmente dalla Regione, nei limiti degli
stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di
emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del contributo
totale annuo, eccezion fatta per il quarto acconto, che sara' pari
all'80% del restante quarto. Si procedera' al saldo, fatturando il
residuo 20% dell'ultimo quarto alla presentazione del "consuntivo
economico-gestionale riferito all'anno precedente", secondo le
scadenze previste dal successivo art. 18, a garanzia anche delle
eventuali riduzioni di contributi comminate ai sensi dell'art. 17 del
presente Contratto. La liquidazione delle singole fatture avverra'
con le modalita' previste dalla Legge Regionale n. 31 del 6 luglio
1977.
3. In caso di variazioni infrastrutturali rilevanti si attueranno le
procedure di revisione del contratto previste nell'art. 3, comma 2.
Il Gestore:
a) e' tenuto a garantire il funzionamento dell'infrastruttura
ferroviaria assicurando la circolazione dei treni in condizioni di
sicurezza e di regolarita', secondo principi di non discriminazione
fra imprese e di massimizzazione dell'utilizzo della rete;
b) e' tenuto a dare priorita' al Trasporto Pubblico Locale
nell'assegnazione delle tracce orarie;
c) si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per
gli investimenti riguardanti le infrastrutture - cosi' come definite
dall'art. 2 del DPR 146/99 - all'adozione di interventi di
contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti
dalla "legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, art.10;
d) si impegna altresi' a rispettate le leggi, le disposizioni, i
regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio ferroviario; in particolare, si obbliga ad
ottemperare a quanto previsto dal DPR 753/80 e sue successive
modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di sicurezza degli
impianti e dei materiali, e relative modifiche;
e) si impegna ad accelerare il piu' possibile il processo di
applicazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso
all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie passeggeri e
merci che verranno definite nel decreto previsto dall'art. 1 comma 5
del DLgs 188/03 e dalla Regione, per le reti regionali rientranti nel
campo di applicazione dello stesso decreto;
f) si impegna ad accertare lo stato di efficienza del materiale
rotabile di proprieta' regionale anche qualora il medesimo venisse
assegnato in uso ad altra impresa, in corrispondenza dell'affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure
concorsuali.
Si da' atto che per l'affidamento e la gestione delle progettazioni,
delle forniture e dei lavori, il Gestore procedera' nel pieno
rispetto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando
applicabile) in materia di appalti pubblici, garantendo, sia per le
opere realizzate che per le forniture, la loro piena funzionalita'.
Le parti danno atto che le somme, corrispondenti alla quota IVA sugli
investimenti, non verranno liquidate dalla Regione, poiche'
recuperate dal gestore in termini di rimborso di credito d'imposta
verso l'Erario.
4. Con separato Contratto verranno definite le prestazioni legate
alla realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento
della rete e all'acquisizione delle forniture previste dall'Accordo
di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra Regione
Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai
sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97 (e sue eventuali modifiche e
integrazioni) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in
materia di investimenti nel settore dei trasporti.
Il Gestore si impegna sin da ora a realizzare gli interventi di
propria attribuzione, contenuti in detto Accordo, in veste di
stazione appaltante, fermo restando l'impegno regionale ad erogare le
relative risorse trasferite dallo Stato.
Art. 6
Obblighi particolari del Gestore
1. Ai sensi di quanto previsto dal DLgs 188/03, il Gestore
dell'infrastruttura e' obbligato in particolare, con riferimento alle
reti regionali rientranti nel campo di applicazione dello stesso
decreto e nel rispetto di quanto verra' stabilito dal decreto
attuativo di cui all'art.1, comma 5 del DLgs 188/03, dalla data della
sua piena vigenza:
a) a gestire, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta
sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture
destinate allo svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di
impresa ferroviaria, lo svolgimento delle attivita' e dei compiti
riguardanti la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica;
b) al rilascio del Certificato di Sicurezza (art. 10);
c) a mettere a disposizione l'infrastruttura ferroviaria secondo i
principi di equita' e di non discriminazione tra le imprese (art.
12);
d) alla definizione del Prospetto Informativo della Rete (art. 13)
contenente in particolare (comma 2 lettere a, b ,c): - l'elenco degli
impianti disponibili e ritenuti essenziali per lo svolgimento dei
servizi ferroviari merci e passeggeri; - un'esposizione dettagliata
dei principi, dei criteri, delle procedure, e dei termini di calcolo
e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi per
la prestazione di servizi di cui all'art. 20 DLgs 188/03, nell'ambito
di eventuali direttive emanate dalla Regione; - un'esposizione
dettagliata dei criteri, procedure, modalita' relativi al sistema di
assegnazione della capacita' di infrastruttura ed all'erogazione dei
servizi di cui all'art. 20 DLgs 188/03.
Il Gestore e' altresi' tenuto al rispetto di quant'altro sara'
previsto dal Decreto di cui al comma 5 dell'art. 1 del DLgs 188/03.
Art. 7
Flessibilita' gestionale
1. Il gestore e' impegnato ad effettuare ogni possibile incremento
della disponibilita' dell'infrastruttura ferroviaria rispetto alle
diverse esigenze dei servizi di trasporto, fatti salvi i limiti di
sicurezza, capacita' e di funzionamento della stessa - definiti dal
Prospetto Informativo della Rete, richiamato all'articolo precedente
- oltreche' delle esigenze dettate dalle attivita' di manutenzione
delle linee, senza che cio' comporti variazioni del corrispettivo
contrattuale.
2. Il Gestore puo' procedere, previo parere favorevole della Regione,
a modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in
dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o
adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni
nella disponibilita'.
Art. 8
Interruzione dell'esercizio
1. L'esercizio oggetto del Contratto non puo' essere interrotto ne'
sospeso dal Gestore per nessun motivo, salvo:
- per cause di forza maggiore previste dalla legge;
- nei casi disposti dalle Autorita' per motivi di ordine e sicurezza
pubblica; in questo caso l'esercizio deve essere ripristinato al piu'
presto;
- per oggettivi impedimenti al regolare svolgimento del servizio
legati a rinnovi, interventi programmati di manutenzione
straordinaria e di potenziamento e ammodernamento della rete oggetto
del presente Contratto; in ogni caso la data di inizio lavori ed i
relativi tempi di esecuzione, dovranno essere comunicati con
tempestivita' alla Regione.
2. In caso di abbandono o sospensione dell'esercizio da parte del
Gestore per cause diverse da quelle previste al comma precedente,
come eccezione, la Regione potra' sostituirsi senza formalita' di
sorta al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa su di esso
per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la Regione potra'
avvalersi di un altro gestore nel rispetto della vigente normativa.
3. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi
fortuiti o accidentali e comunque eventi non dipendenti dalla Regione
e dal Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale
diligenza, come ad esempio allagamenti, terremoti, frane, sommosse,
eccezionali condizioni meteorologiche, ecc., non comportano le
riduzioni dei corrispettivi previsti dal successivo articolo 17, a
condizione che il Gestore assicuri, con tempi e modalita'
appropriate, il ripristino dell'esercizio.
PARTE SECONDA
OBIETTIVI
Art. 9
Parametri economico-gestionali
1. Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento
continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti
pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi
economico-gestionali.
2. Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:
a) Capacita' delle linee - Capacita' massima teorica: n. di tracce
massimo ammissibile per direzione su ciascuna linea della rete; -
Capacita' impegnata: n. di tracce assegnate ai diversi operatori
passeggeri e merci; - Capacita' complessiva residua: n. di tracce
residue rispetto al numero massimo ammissibile.
b) Costo operativo per chilometro di rete Suddiviso per: - Esercizio
e Manovra; - Manutenzione; - Struttura.
c) Velocita' di impostazione di orario per ciascuna delle tratte
della propria rete.
Il gestore si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le
definizioni e le modalita' di rilevazione contenute nell'Allegato n.
2.
Art. 10
Scheda Esercizio
1. Il Gestore si impegna a fornire alla Regione i dati contenuti
nella "Scheda Esercizio" di cui all'Allegato n. 3.
Art. 11
Canoni di utilizzo dell'Infrastruttura
1. Fino all'emanazione del Decreto previsto dall'art. 1 comma 5 del
DLgs 188/03 e di eventuali e/o conseguenti provvedimenti regionali,
il canone di utilizzo dell'infrastruttura e' calcolato sulla base di
quanto previsto dai Decreti del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione n. 43T/00 e 44T/00 "per le linee a scarso traffico".
2. I corrispettivi di cui al comma 1 saranno introitati dal Gestore
dell'infrastruttura.
PARTE TERZA
IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI
Art. 12
Politica della qualita'
1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di
sicurezza dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard
minimi di qualita' definiti nell'Allegato n. 4 sara' effettuata
attraverso il monitoraggio della qualita' erogata.
2. Il Gestore si impegna a contribuire, in concorso con la Regione e
con gli altri gestori operanti in Emilia-Romagna, ai costi di
gestione degli strumenti di comunicazione, come definiti da specifica
convenzione con la Regione, fino al limite massimo dello 0,25 %, su
base annua dei corrispettivi contrattuali.
Art. 13
Manutenzione straordinaria e rinnovi
1. Il Gestore si impegna a garantire i necessari interventi di
manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti delle
infrastrutture ferroviarie affidate ad esso in concessione e del
materiale rotabile di proprieta' regionale, utilizzando i fondi
trasferiti dallo Stato, facenti capo alla Legge 297/78.
Gli interventi di manutenzione straordinaria "programmata" al
materiale rotabile, come definiti all'Allegato 1, verranno effettuati
dal Gestore in conformita' a quanto previsto dalla normativa e dalle
direttive tecniche che disciplinano la materia.
2. La Regione assegnera' e mettera' a disposizione del Gestore i
fondi facenti capo alla Legge 297/78, provvedendo a cio' con
specifici atti, come stabilito dall'art.32 bis, comma 2, della
richiamata L.R. che prevede l'approvazione annuale di un programma di
interventi di portata triennale e la concessione dei relativi
contributi, stabilendo contestualmente le modalita' di erogazione.
PARTE QUARTA
MONITORAGGIO
DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE
Art. 14
Comitato ristretto
1. Per funzioni di pura assistenza alle parti nella gestione e nel
monitoraggio del presente Contratto per quanto riguarda l'adempimento
delle singole clausole contrattuali ci si avvarra' di un Comitato
ristretto appositamente costituito, composto da:
- due rappresentanti della Regione;
- due rappresentanti del Gestore.
2. Vista la necessita' di mettere a punto azioni per lo sviluppo del
servizio ferroviario, il Comitato ristretto di cui al comma
precedente dovra' in particolare analizzare alcuni aspetti, tra i
quali, in particolare:
- il miglioramento dell'informazione agli utenti;
- l'attuazione delle misure previste dal PRIT 98-2010.
Art. 15
Monitoraggio economico-gestionale
1. Il Gestore si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai
parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su
supporto informatico, secondo il metodo di elaborazione riportato
nell'Allegato 5 e alle scadenze definite nell'art. 18. Qualora alcuni
dati non fossero disponibili nella contabilita' del Gestore, essi
verranno ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.
Art. 16
Monitoraggio della qualita'
1. Il Gestore fornisce con le cadenze previste al successivo art. 18
le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualita' di cui
all'Allegato n. 4.
2. La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma
1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.
Art. 17
Riduzione dei Corrispettivi
1. L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'
garantiti dal Gestore, fatti salvi i casi previsti dall'art.8 del
presente Contratto, comporta l'applicazione di una riduzione dei
corrispettivi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 4. Tale
riduzione, relativa alla qualita' erogata, non potra' comunque
superare il limite massimo del 10% dei corrispettivi contrattuali.
2. Le riduzioni dei corrispettivi, applicate al periodo a cui la
verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di
rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato
n. 4.
3. La Regione ha facolta' di convocare il Gestore per analizzare le
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti
in tema di standard di qualita' e di richiedere tutte le azioni
correttive ritenute necessarie.
4. La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati
necessari al monitoraggio economico-gestionale e della qualita'
comporta una riduzione dello 0,05% del contributo complessivo,
definito al precedente art.5 e riferito a tale attivita'
contrattuale, per il primo mese di ritardo rispetto alle scadenze di
cui al successivo art. 18 e dello 0,1% del contributo complessivo per
ogni mese di ritardo successivo al primo.
5. Dagli importi delle eventuali riduzioni di corrispettivo di cui al
presente articolo, sono scomputate le somme che il Gestore dimostri
di avere gia' riconosciuto direttamente agli utilizzatori
dell'infrastruttura a titolo di rimborso o indennizzo per la minore
qualita' o quantita' dei servizi dallo stesso erogati.
Art. 18
Tempi del monitoraggio
1. Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a
trasmettere alla Regione:
- i valori di consuntivo relativi a ciascun anno di validita' del
presente contratto nella forma prevista dall'art. 10 e secondo i
criteri previsti dall'art. 15;
- i valori annuali dei parametri gestionali nella forma prevista dai
relativi prospetti dell'Allegato n. 3;
- i dati periodici necessari al monitoraggio della qualita' di cui
all'Allegato n. 4;
rispettando le seguenti scadenze:
- entro il 31 marzo di ciascun anno: resoconto consuntivo con i
parametri gestionali riferiti all'anno precedente;
- entro il 31 luglio di ciascun anno: consuntivo economico-gestionale
dell'anno precedente;
- entro il mese successivo ad ogni mese cui i dati periodici si
riferiscono: parametri qualita'.
Con successivi provvedimenti verranno definite le scadenze
conseguenti alle attivita' connesse alla entrata in vigore del
decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e agli impegni
che la Regione affidera' al Gestore dell'Infrastruttura, per le
infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo di
applicazione del medesimo.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Garanzie e assicurazioni
1. Le parti danno atto che le garanzie e le coperture assicurative
accese in favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 17
e 18 della Concessione rilasciata il 30 gennaio 2001, valgono a
copertura di tutte le attivita' indicate al precedente art.4, alle
condizioni e nei limiti specificati nella stessa concessione.
2. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Regione, entro un mese
dalla sottoscrizione del presente Contratto, copia della polizza e
della garanzia fideiussoria, con le estensioni riguardanti le
attivita' richiamate al punto precedente, mantenendo invariati sia
l'ammontare della garanzia fideiussoria che i massimali della polizza
assicurativa gia' accesa.
Art. 20
Risoluzione delle controversie
1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione
del Contratto.
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o
nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potra' notificare
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e
l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le
motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la
vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie
vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto
di tre membri designati:
- uno dalla Regione;
- uno dal Gestore;
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle
parti.
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti,
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal
Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
3. Il Contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione
dell'una all'altra parte dovra' essere sospesa in pendenza del
procedimento.
4. La Regione si obbliga, ove richiesto dal Gestore, a rendersi
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra il Gestore e le
aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione.
Art. 21
Risoluzione del Contratto
1. Il presente Contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti
violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi in esso previsti.
Art. 22
Registrazione
1. Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico
del Gestore.
Art. 23
Spese
1. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a
carico del Gestore.
Il presente atto e' soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai
sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/86, n. 131.
ALLEGATI
Formano parte integrante del presente Contratto:
a. Allegato 1 - Elenco interventi manutenzione straordinaria
materiale rotabile
b. Allegato 2 - Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri
di esercizio
c. Allegato 3 - Scheda esercizio
d. Allegato 4 - Qualita' dell'esercizio
e. Allegato 5 - Metodo di elaborazione della Scheda esercizio
Bologna, li' . . . . . . . . . . . .
per IL GESTORE per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
ALLEGATI
ALLEGATO 1
Interventi di manutenzione straordinaria al materiale rotabile
Principali norme di riferimento:
- DLgs 8 luglio 2003, n. 188 e suoi decreti attuativi,
- DPR 11 luglio 1980, n. 753,
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 201
del 16 settembre 1983,
- DM 9/11/1988,
- Circolare MCTC n. 73/1967-punto 3 per veicoli rimorchiati,
- Circolare MCTC n. 16/1969-punto 5,
- Direttive e Istruzioni tecniche FS/RFI, qualora da applicare.Sono
oggetto del presente Contratto, e quindi a carico del Gestore delle
infrastrutture della Regione, le "manutenzioni straordinarie" al
materiale rotabile regionale, richiamate e cosi' di seguito
definite:
- le manutenzioni "programmate" previste dal vigente quadro normativo
inserite sotto la voce L.3/R.3 dell'elenco delle varie categorie di
intervento;
- le revisioni generali ai mezzi e ai sottosistemi;
- i lavori e le forniture mirate al miglioramento degli standard
qualitativi del materiale rotabile quali:
- il revamping esterno e funzionale: modifiche sostanziali alla
carrozzeria ed alla meccanica del mezzo destinate a migliorare le
condizioni di comfort e sicurezza del personale di macchina e dei
passeggeri;
- il revamping interno: modifiche sostanziali agli interni (in genere
introduzione aria condizionata, sostituzione arredi interni) del
mezzo destinate a migliorare le condizioni di comfort del personale
di macchina e dei passeggeri;
- restyling esterno: pellicolatura anti-graffiti;
- revisione esterna: interventi di ripristino della carrozzeria;
- impianti di sicurezza: modifiche e/o nuove installazioni
(ripetizione segnali e telefonia).
Si intendono quindi per manutenzioni straordinarie anche quelle che
comprendono modifiche alle caratteristiche essenziali e di sicurezza
dei rotabili.
Sono invece a carico delle Imprese Ferroviarie, come definite
dall'art.3 del DLgs 188/03 - dal momento dell'avvio dei servizi
affidati alle medesime in conseguenza delle risultanze delle
procedure di gara di cui all'art. 13 e seguenti della L.R. 30/98 e
successive modifiche ed integrazioni - le manutenzioni "periodiche"
di livello inferiore previste dalle richiamate norme (sino ad L2/R2)
del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico di interesse
regionale nonche' parte dei costi riguardanti le manutenzioni
straordinarie, qualora le medesime fossero necessarie prima delle
scadenze indicate dalla vigente normativa per ciascuna tipologia di
mezzo, secondo il seguente quadro di riferimento:
(segue allegato fotografato)Si intende per manutenzione "correttiva"
il ripristino della funzionalita' di un mezzo in seguito ad un guasto
o ad un incidente di qualsiasi natura.
Le Imprese Ferroviarie saranno pertanto tenute, alle scadenze
previste, a mettere a disposizione del Gestore, il materiale rotabile
assegnato a quest'ultimo dalla Regione (come da elenchi facenti capo
alla concessione in essere) per l'effettuazione delle "manutenzioni
straordinarie".
Il Gestore e' invece tenuto a garantire tempi di intervento
compatibili con le esigenze dei servizi ferroviari sia per quanto
riguarda le manutenzioni programmate sia per quanto attiene i lavori
e le forniture mirate al miglioramento degli standard qualitativi dei
mezzi.
La programmazione degli eventuali interventi riguardanti
l'ammodernamento e il miglioramento degli standard qualitativi del
materiale rotabile - da mettere in atto in relazione allo stato
attuale dello stesso - dovra' essere definita, con congruo anticipo,
in accordo con l'Impresa Ferroviaria al fine di evitare limitazioni o
condizionamenti allo svolgimento dei servizi pubblici ferroviari.
ALLEGATO 2
Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio
Livello di saturazione delle linee
Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a
consuntivo, rapportando la capacita' dell'infrastruttura utilizzata
alla capacita' complessiva.
Costo operativo per chilometro di rete
Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo
totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni
extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato
nell'Allegato n. 5.
Velocita' di impostazione di orario
Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle
categorie dei treni, e riflette la velocita' massima teoricamente
ammessa.
(segue allegato fotografato)