LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IX
LA REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 73
Norme transitorie e finali
1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore
dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in
corso.
2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle
more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica ove
possibile il Regolamento interno vigente.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 45, comma 2, ultimo
periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui
viene approvato lo Statuto.
4. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione.
5. La legge regionale detta altresi' norme in ordine all'attestazione
della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi
dell'articolo 123 della Costituzione, alla pubblicazione della legge
medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.
6. L'abrogazione dello Statuto e' ammessa solo se accompagnata da un
nuovo Statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 marzo 2005 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Oggetto consiliare n. 5738 (VII legislatura) - Statuto della Regione
Emilia-Romagna;
- testo licenziato dalla Commissione Revisione dello Statuto in data
16 aprile 2004, con relazione scritta del Presidente della
Commissione Paolo Zanca;
- approvato dal Consiglio regionale in prima lettura a maggioranza
assoluta dei componenti l'Assemblea, nella seduta dell'1 luglio 2004,
ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, con atto n. 137/2004;
- approvato dal Consiglio regionale in seconda lettura, a maggioranza
assoluta dei componenti l'Assemblea, nella seduta del 14 settembre
2004, con atto n. 144/2004, con il medesimo oggetto e nell'identico
testo dell'atto n. 137 dell'1 luglio 2004;
- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 130 del 16
settembre 2004 ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 25
ottobre 2000, n. 29 e per l'esercizio di quanto previsto
dall'articolo 123 della Costituzione.
Ricorso n. 99, depositato il 21 ottobre 2004, del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale degli articoli: 2, comma 1, lett. f); 13, comma 1,
lett. a); 15, comma 1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2;
45, comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3 dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.
147 del 29 ottobre 2004;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 379 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 15 dicembre 2004 che dichiara
l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo
periodo; l'inammissibilita' delle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. f); non fondate le
questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 1,
lett. a); 15, comma 1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2;
49, comma 2; 62, comma 3;
- presa d'atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del
29 novembre 2004, con deliberazione del Consiglio regionale n. 638
del 18 gennaio 2005.