REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO VIII                                                      
            GARANZIE E CONTROLLI                                                
          Art. 71                                                               
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza                                
1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza,             
con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la                
piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che              
collettivi dei minori.                                                          
2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e             
le modalita' organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza            
ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed                
internazionali.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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