LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VIII
GARANZIE E CONTROLLI
Art. 71
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la
piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che
collettivi dei minori.
2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e
le modalita' organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza
ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed
internazionali.