LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VIII
GARANZIE E CONTROLLI
Art. 70
Difensore civico
1. Il Difensore civico e' organo autonomo e indipendente della
Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria
ed organizzativa.
2. Esso e' posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei
cittadini nonche' delle formazioni sociali che esprimono interessi
collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della
pubblica amministrazione.
3. Il Difensore civico e' nominato dall'Assemblea legislativa. La
legge regionale determina modalita' di nomina che garantiscano
l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.
4. Il Difensore civico puo' segnalare alle Commissioni assembleari
competenti situazioni di difficolta' e disagio dei cittadini,
nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per
rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi
sulle proposte avanzate entro trenta giorni.
5. La legge determina, altresi', compiti, requisiti e modalita'
d'intervento del Difensore civico.