LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VIII
GARANZIE E CONTROLLI
Art. 69
Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente
della Regione:
a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla
carica degli organi elettivi e dichiara la modalita' di
amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi
organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza
previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa
popolare e di referendum;
c) esprime pareri di conformita' allo Statuto delle leggi e dei
regolamenti regionali. Il parere di conformita' allo Statuto e'
richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento
dell'Assemblea legislativa;
d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei
componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della
Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli
organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo
istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale
collaborazione;
e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla
legge.
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti
da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun
obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al
parere espresso.
3. La Consulta e' composta di cinque componenti, di cui tre nominati
dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La
legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la
Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo,
docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure
che abbiano maturato significativa esperienza nel settore
giuridico-amministrativo. La Consulta e' nominata nel corso di ogni
legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi
dall'insediamento dell'Assemblea.
4. L'Ufficio di componente la Consulta e' incompatibile con quello di
componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e
comunali, di parlamentare nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare,
organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua
costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il
proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione
alle sedute, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' la
propria organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane
in carica per trenta mesi.