LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
FINANZA, BILANCIO, DEMANIO
Art. 68
Autonomia contabile e gestione finanziaria
1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.
2. L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non
superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata
approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.
3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono
presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono
approvati con legge entro il 31 dicembre.
4. L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli
indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della
programmazione regionale.
5. L'Assemblea puo' introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento
contabile regionale.
6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere
istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri
generali di efficacia, efficienza e razionalita'.
8. Il rendiconto generale e' presentato dalla Giunta regionale
all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato con legge
entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di
previsione.