LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VII
FINANZA, BILANCIO, DEMANIO
Art. 67
Competenze tributarie regionali
1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne
disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento
con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della
Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e delle norme
comunitarie.
2. La Regione puo' affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e
l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e
criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti
previste dal presente Statuto.
3. Con legge la Regione recepisce e da' attuazione ai principi
contenuti nello statuto del contribuente, con particolare riferimento
ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa
irretroattivita'.