LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VI
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAPO I
Rapporti istituzionali
Art. 64
Enti, aziende, societa' e associazioni
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale puo', con
legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere
e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed
amministrativa e puo' partecipare a societa', associazioni o
fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a
societa', associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi
di proporzionalita' e deve essere finalizzata allo svolgimento di
attivita' di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina
i principi generali della loro autonomia, attivita' e organizzazione,
nonche' quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformita' della
loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresi' le modalita'
atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e
dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti
e dalle aziende regionali.
3. La partecipazione a societa', associazioni o fondazioni e'
autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le
condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la
Regione si avvalga di realta' autonomamente promosse da cittadini
singoli o associati, per le finalita' di cui al comma 1, determina
anche le modalita' di controllo e verifica a cui le stesse sono
assoggettate.
4. L'Assemblea legislativa e' informata preventivamente in modo
adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli
eventuali patti parasociali, nonche' riguardo alle eventuali loro
modifiche.