LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VI
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAPO I
Rapporti istituzionali
Art. 62
Principi dell'organizzazione regionale
1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione
tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e
le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale
all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in
tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono
diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli
atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono
responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa e della
gestione di loro competenza, nonche' dei relativi risultati.
2. La legge regionale determina i principi in ordine
all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui
istituzione e disciplina e' dettata con i regolamenti relativi
all'organizzazione e al personale.
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale e' disciplinato in
conformita' ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito
dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa
in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative
regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti
dalla legge.
4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di
adeguate strutture organizzative.