LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VI
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAPO I
Rapporti istituzionali
Art. 61
Procedimento amministrativo
1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria
competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i
procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali
sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle
attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo
garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonche' il
contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla
formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira,
altresi', ai principi della funzionalita' dell'azione amministrativa,
della responsabilita' e della correttezza. La Regione favorisce
l'utilizzo di strumenti informatici.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi
stabiliti dalla legge e devono essere motivati.
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi,
persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione
di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare
l'accesso ai servizi della pubblica Amministrazione da parte dei
cittadini.
5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli
atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di
ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti
di cui sono destinatari.
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi
non puo' essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.