LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VI
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAPO I
Rapporti istituzionali
Art. 60
Principi dell'attivita' amministrativa regionale
1. L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi
di democrazia, trasparenza, efficacia, economicita', chiarezza delle
norme e semplificazione delle procedure.
2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall'articolo 118
della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio
unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni
amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali
sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti
locali.
3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la
legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria
dotazione di personale e prevede procedure per la verifica
dell'utilizzo dei fondi assegnati.
4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il
potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia
un'accertata e persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale
stabilisce le garanzie procedimentali per l'Ente locale interessato,
secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite
dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la
cui attuazione e' demandata agli Enti locali, nel rispetto
dell'autonomia degli stessi.