LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI
Art. 56
Emanazione dei Regolamenti
1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta
regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4,
lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale
su proposta degli Assessori competenti.
2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al
fondamento giuridico del regolamento.
3. La legge puo' prevedere che l'adozione di un regolamento sia
preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.
4. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria
numerazione progressiva.