LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI
Art. 54
Testi unici
1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e
semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa
riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in
conformita' ai seguenti criteri:
a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando
espressamente le disposizioni abrogate;
b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle
disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito
di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla
Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma
regolamentare;
c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni
formalizzate con regolamento se cio' e' necessario ai fini di un
coordinamento organico della disciplina;
d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente
del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle
abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di
materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonche'
delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte
Costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui
all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da
qualsiasi altra causa;
e) previa verifica della funzionalita' e snellezza dei procedimenti
disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le
disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui non
corrisponde una rilevante e comprovata utilita' nell'acquisizione
degli elementi di valutazione necessari all'adozione del
provvedimento.
2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed
avvia le procedure per la definizione del testo unico, e puo'
incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico,
indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e
stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.
3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.
4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo
unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del
coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese
sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di
modifica della delibera di cui al comma 2.