LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI
Art. 52
Promulgazione delle leggi
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci
giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione e' la
seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il
Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della
legge e a questo segue la formula "La presente legge sara' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Emilia-Romagna".
2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine
da essa stabilito.