REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                  TITOLO V                                                      
         LA FORMAZIONE DELLE LEGGI                                              
          E DEI REGOLAMENTI                                                     
          Art. 52                                                               
Promulgazione delle leggi                                                       
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci            
giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione e' la                  
seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il                   
Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della                
legge e a questo segue la formula "La presente legge sara' pubblicata           
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque             
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione                 
Emilia-Romagna".                                                                
2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi                  
componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge e' promulgata nel termine           
da essa stabilito.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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