LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI
Art. 50
Iniziativa legislativa
1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere
regionale, e' riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli
provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo
Statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa
legislativa secondo le modalita' previste dallo Statuto.
2. L'iniziativa legislativa e' esercitata mediante un progetto
redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea
legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione
assembleare, sulla base del contenuto prevalente.
3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa
la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire
l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da
Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene
nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non
possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a
disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalita' e tempi per la
pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della
consultazione e della partecipazione popolare.
6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono
al termine della legislatura.