REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                  TITOLO V                                                      
         LA FORMAZIONE DELLE LEGGI                                              
          E DEI REGOLAMENTI                                                     
          Art. 50                                                               
Iniziativa legislativa                                                          
1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere                    
regionale, e' riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli                   
provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo              
Statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa               
legislativa secondo le modalita' previste dallo Statuto.                        
2. L'iniziativa legislativa e' esercitata mediante un progetto                  
redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea                     
legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione                   
assembleare, sulla base del contenuto prevalente.                               
3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa           
la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire              
l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da           
Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene                  
nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non             
possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.                 
4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a                   
disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.                   
5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalita' e tempi per la                
pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della              
consultazione e della partecipazione popolare.                                  
6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono           
al termine della legislatura.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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