LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO V
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI
Art. 49
Competenze legislative e regolamentari
1. La disciplina delle materie di competenza della Regione e'
stabilita con legge. La potesta' legislativa e' riservata
all'Assemblea e non e' delegabile. L'Assemblea e' responsabile del
procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.
2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista
dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi
previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei
Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.
3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti locali
si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
degli Enti locali.
4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta
puo' adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di
competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.