LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 48
Prorogatio
1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione
dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per
dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti,
provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli
atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.