LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 47
Voto contrario dell'Assemblea legislativa
1. Il voto contrario dell'Assemblea legislativa su una proposta della
Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.
2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono
essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova
proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di
quella non approvata.