REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 46                                                               
Funzioni della Giunta regionale                                                 
1. La Giunta regionale esercita attivita' di promozione, di                     
iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico           
ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.                       
2. Compete in particolare alla Giunta:                                          
a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati                     
dall'Assemblea;                                                                 
b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;             
c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della              
Regione;                                                                        
d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti                     
Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;                  
e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui                   
all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti               
l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi                   
pubblici;                                                                       
f) indirizzare e coordinare l'attivita' degli uffici regionali ed               
adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli                
uffici e del personale dell'Assemblea;                                          
g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della           
Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti              
dalla legge;                                                                    
h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento               
contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea              
nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;                                
i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile                
delega alla dirigenza;                                                          
j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimita'            
costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte                
Costituzionale;                                                                 
k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel             
rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza              
dell'Assemblea.                                                                 
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria                  
attivita' e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei             
singoli piani.                                                                  
4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi,             
all'Assemblea le iniziative assunte, le attivita' svolte e le                   
decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte             
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le               
Regioni o di Conferenza unificata.                                              
5. La Giunta ha la facolta' di proporre disegni di legge                        
all'Assemblea. Ha anche la facolta' di proporre, salvo i casi esclusi           
dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.              

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