LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 46
Funzioni della Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita attivita' di promozione, di
iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico
ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.
2. Compete in particolare alla Giunta:
a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati
dall'Assemblea;
b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della
Regione;
d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti
Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui
all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti
l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi
pubblici;
f) indirizzare e coordinare l'attivita' degli uffici regionali ed
adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli
uffici e del personale dell'Assemblea;
g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della
Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti
dalla legge;
h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento
contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea
nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;
i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile
delega alla dirigenza;
j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimita'
costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte
Costituzionale;
k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel
rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza
dell'Assemblea.
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria
attivita' e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei
singoli piani.
4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi,
all'Assemblea le iniziative assunte, le attivita' svolte e le
decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni o di Conferenza unificata.
5. La Giunta ha la facolta' di proporre disegni di legge
all'Assemblea. Ha anche la facolta' di proporre, salvo i casi esclusi
dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.