LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 45
La Giunta regionale
1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo
collegiale.
2. Il numero degli assessori non puo' essere inferiore a otto e
superiore a dodici. Gli assessori sono scelti tra cittadini
eleggibili a consigliere regionale.
3. Il Presidente puo' nominare un Sottosegretario alla presidenza che
partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei
componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale
il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa
decisione.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario
alla Presidenza sono corrisposti indennita' e trattamento economico
fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i
Consiglieri regionali.