LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 44
Insediamento
1. Il Presidente della Giunta regionale assume le proprie funzioni
all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il
vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.
2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma
di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte
effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle
quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal
Regolamento.