LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 43
Il Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della
Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo
impedimento, e ne determina gli incarichi;
c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno;
promuove e coordina l'attivita' degli assessori;
d) dirige l'attivita' politica generale e amministrativa della Giunta
e ne e' responsabile;
e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne
da' comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme
previsti dal Regolamento;
g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della
Costituzione e dello Statuto;
h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione,
dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del
Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunita' di
accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli
articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo
2.