LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 40
Le Commissioni assembleari speciali
1. L'Assemblea legislativa puo' istituire, secondo le modalita'
stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il
compito di svolgere inchieste sull'attivita' amministrativa della
Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni
altra questione di interesse regionale.
2. L'Assemblea, inoltre, puo' istituire Commissioni speciali di
ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.