LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 38
Le Commissioni assembleari
1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari
permanenti. Il numero, la composizione, le modalita' di funzionamento
e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
2. E' istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali
ed istituzionali. La Presidenza e' attribuita alle opposizioni
secondo le procedure definite dal Regolamento.
3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in
relazione alla propria entita' numerica, in modo da assicurare
comunque la presenza di ciascun Gruppo.
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di
parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni
permanenti.
5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e
redigente delle leggi e dei regolamenti, nonche' dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalita'
stabilite dal Regolamento.
6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea,
a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di
competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.
7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli
Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni,
risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di
leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti
amministrativi di loro competenza.
8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano,
riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attivita'
amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del
programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni
delegate e sull'attivita' amministrativa degli enti e delle aziende
dipendenti.
9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila
sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di
cassa, sulla contabilita' generale e sull'amministrazione del
personale.
10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse
modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente
dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione e'
incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea.
11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza
diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti
ogni volta che viene richiesto.
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle
proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta
nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici
dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti
degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
13. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere a tutti gli uffici
della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo
le modalita' previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia
opposto il segreto d'ufficio.
14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della
collaborazione di esperti.