LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 37
Convocazione dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa e' convocata dal suo Presidente. Gli
avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della
seduta.
2. Il Presidente e' tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo
richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei
Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti
dell'Assemblea.
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si
riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente
successivo.