REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 36                                                               
I Gruppi assembleari                                                            
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le               
modalita' stabilite dal Regolamento.                                            
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se            
egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni                     
regionali.                                                                      
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico                 
Gruppo misto.                                                                   
4. I Gruppi, per le proprie attivita' e quelle dei singoli                      
Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea           
legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la             
consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento              
dell'Assemblea.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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