LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 36
I Gruppi assembleari
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le
modalita' stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se
egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni
regionali.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico
Gruppo misto.
4. I Gruppi, per le proprie attivita' e quelle dei singoli
Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea
legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la
consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento
dell'Assemblea.