LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 35
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea
legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale,
finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalita' previste
dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le
attivita' dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo
personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo
dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attivita' d'informazione, di
consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo
svolgimento delle funzioni assembleari.
4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi
assembleari e, in conformita' alle decisioni dell'Assemblea, assicura
agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la
disponibilita' di locali, personale e servizi; assegna contributi a
carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze
comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.