REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 33                                                               
L'Ufficio di Presidenza                                                         
1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa               
procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.             
2. L'Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente, da due                   
Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.                             
3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e             
dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo           
che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei                 
Consiglieri assegnati alla Regione.                                             
4. Il Presidente e' eletto a maggioranza dei quattro quinti                     
dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la                
maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto             
il giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza dei voti dei                
componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, e' richiesta la presenza           
della maggioranza dei Consiglieri ed e' eletto chi ha ottenuto il               
maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di                
eta'.                                                                           
5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori,             
ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che                
hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti           
risulta eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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