LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 33
L'Ufficio di Presidenza
1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa
procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente, da due
Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.
3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e
dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo
che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei
Consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Presidente e' eletto a maggioranza dei quattro quinti
dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la
maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto
il giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza dei voti dei
componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, e' richiesta la presenza
della maggioranza dei Consiglieri ed e' eletto chi ha ottenuto il
maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di
eta'.
5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori,
ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti
risulta eletto il Consigliere piu' anziano di eta'.