LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 32
Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte
del Presidente della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa puo' esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello
nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non puo' essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto,
comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta
regionale.
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea,
all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della
Regione, nonche' in caso di rimozione, impedimento permanente, morte
o dimissioni volontarie del Presidente.