REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 32                                                               
Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte                                       
del Presidente della Giunta regionale                                           
1. L'Assemblea legislativa puo' esprimere la sfiducia nei confronti             
del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta            
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello                
nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non puo' essere messa in           
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.                            
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del                   
Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto,              
comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta             
regionale.                                                                      
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni           
contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea,                       
all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della            
Regione, nonche' in caso di rimozione, impedimento permanente, morte            
o dimissioni volontarie del Presidente.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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