LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 31
Principi del Regolamento interno
1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale
dell'Assemblea legislativa, la sua attivita' e le relative procedure,
persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione
legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle
opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:
a) l'autonomia e la rappresentativita' dell'Assemblea, quale
condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il
libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;
b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei
relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e
referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e
della societa' civile alla formazione delle scelte politiche, dal
momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore e' nominato non
appena l'atto di iniziativa legislativa e' presentato all'Assemblea e
il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;
c) la Giunta regionale, oltre alle facolta' che le spettano quale
soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;
d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue
componenti nei confronti dell'Assemblea;
e) la funzionalita' del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi
per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste
e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del
programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza,
sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche
dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di
programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;
f) la tutela dei diritti delle opposizioni;
g) la possibilita' per ogni singolo Consigliere di esercitare un
controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di
controllo ispettivo e la possibilita' di sottoporre a costante
verifica l'attivita' della Giunta e dell'amministrazione regionale;
h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa
concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti
di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non
comporta obbligo di revoca o di dimissioni;
i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo
per le nomine e verifica della relativa attuazione;
j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in
ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni
delle scelte e le competenze dei nominati;
k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo
da assicurare l'efficacia dei loro lavori.