LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 30
Prerogative dei Consiglieri
1. Le condizioni di eleggibilita' dei Consiglieri regionali e le
cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' sono
giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalita' stabilite dal
Regolamento interno.
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure
stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di
competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze
e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni,
enti o agenzie regionali e dalle societa' partecipate dalla Regione,
informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del
mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede
dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio
delle proprie funzioni.
5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennita' stabilite dalla legge
regionale, nonche' diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in
conformita' e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in
base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.