REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 30                                                               
Prerogative dei Consiglieri                                                     
1. Le condizioni di eleggibilita' dei Consiglieri regionali e le                
cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' sono                
giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalita' stabilite dal           
Regolamento interno.                                                            
2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere             
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro               
funzioni.                                                                       
3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure              
stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di            
competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze           
e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni,               
enti o agenzie regionali e dalle societa' partecipate dalla Regione,            
informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del             
mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.                    
4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede                      
dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio           
delle proprie funzioni.                                                         
5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennita' stabilite dalla legge             
regionale, nonche' diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in                  
conformita' e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in               
base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea                  
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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