LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 29
Elezione dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa e' eletta a suffragio universale e
diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.
2. L'Assemblea e' composta da sessantacinque membri. Fanno inoltre
parte dell'Assemblea il Presidente della Giunta regionale e il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella
relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.