REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 29                                                               
Elezione dell'Assemblea legislativa                                             
1. L'Assemblea legislativa e' eletta a suffragio universale e                   
diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.                        
2. L'Assemblea e' composta da sessantacinque membri. Fanno inoltre              
parte dell'Assemblea il Presidente della Giunta regionale e il                  
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella           
relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi                         
immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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