LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 28
Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale
della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione
e di controllo sull'attivita' della Giunta e dell'Amministrazione
regionale.
2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e
approva il programma di governo predisposto dal Presidente della
Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori
d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione
e ne approva le modifiche.
3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e
promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al
fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie
valutazioni e proposte, l'esercizio della facolta' di ricorso alla
Corte Costituzionale di cui all'articolo 46.
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione,
dallo Statuto, e, in conformita' ad esso, dalle leggi. In particolare
spetta all'Assemblea:
a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le
loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo
121 della Costituzione;
c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato
per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello
Stato;
d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione
economica, territoriale e ambientale;
e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;
f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini
previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimita'
dinanzi alla Corte Costituzionale;
g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione
Europea, salvi i casi previsti dalla legge;
h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione;
i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello
Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di
programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti
internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con
altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei
casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della
Costituzione;
k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attivita' della
Regione;
l) approvare ordini del giorno relativi all'attivita' della Giunta,
anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di
particolare complessita' e rilevanza istituzionale;
m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite
espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente
alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la
rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad
organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed
esprimere parere sulla conformita' degli altri regolamenti derivanti
dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e
alla legge;
o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a
Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere
atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad
altri soggetti pubblici.
5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni
permanenti.
6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la
facolta' di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia
nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle
nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della
Regione.
7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche
tramite apposite Commissioni.