REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 28                                                               
Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa                                    
1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale              
della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione            
e di controllo sull'attivita' della Giunta e dell'Amministrazione               
regionale.                                                                      
2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e           
approva il programma di governo predisposto dal Presidente della                
Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori                     
d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione           
e ne approva le modifiche.                                                      
3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e              
promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al             
fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie                    
valutazioni e proposte, l'esercizio della facolta' di ricorso alla              
Corte Costituzionale di cui all'articolo 46.                                    
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione,            
dallo Statuto, e, in conformita' ad esso, dalle leggi. In particolare           
spetta all'Assemblea:                                                           
a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le           
loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;            
b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo             
121 della Costituzione;                                                         
c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato            
per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello           
Stato;                                                                          
d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione           
economica, territoriale e ambientale;                                           
e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;            
f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini                   
previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimita'                
dinanzi alla Corte Costituzionale;                                              
g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione               
Europea, salvi i casi previsti dalla legge;                                     
h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi                  
dell'articolo 117 della Costituzione;                                           
i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello               
Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di                       
programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);                         
j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti                      
internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con              
altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei              
casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della                   
Costituzione;                                                                   
k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attivita' della               
Regione;                                                                        
l) approvare ordini del giorno relativi all'attivita' della Giunta,             
anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di           
particolare complessita' e rilevanza istituzionale;                             
m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite                      
espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente           
alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la                      
rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad                  
organismi di garanzia o di controllo amministrativo;                            
n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed           
esprimere parere sulla conformita' degli altri regolamenti derivanti            
dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e             
alla legge;                                                                     
o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e  risorse a               
Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere            
atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad           
altri soggetti pubblici.                                                        
5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni                 
permanenti.                                                                     
6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la           
facolta' di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia               
nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle                
nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della             
Regione.                                                                        
7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche               
tramite apposite Commissioni.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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