LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 27
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna; e' organo della rappresentanza democratica
regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta
in esclusiva la potesta' legislativa regionale.
2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunita' regionale ed
esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute
dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.
3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria
e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua
attivita' e' disciplinata, per cio' che riguarda il funzionamento,
l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilita' e il personale,
da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in
piena ed assoluta autonomia.
4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati
con decreto del Presidente dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se e' presente la
maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo i casi in cui e' prescritta una maggioranza
qualificata.
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a
partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea,
hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.
7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento
anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.
8. La prima seduta della nuova Assemblea e' convocata dal Presidente
dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli
eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto,
l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del
primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta
e' presieduta dal Consigliere piu' anziano d'eta', fino alla nomina
del nuovo Presidente.
9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e
delibera sulle cause di ineleggibilita' e incompatibilita'.
10. La durata in carica dell'Assemblea e' stabilita con legge della
Repubblica.