REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO III                                                       
          AUTONOMIE LOCALI                                                      
          Art. 26                                                               
Rapporti con gli Enti locali                                                    
1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove           
e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunita' montane,             
le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la               
Citta' metropolitana di Bologna e le Province.                                  
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai                  
principi di autonomia, sussidiarieta', differenziazione e                       
adeguatezza. A tal fine la Regione:                                             
a) esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le                  
funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a                  
livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere                 
realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni                       
organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere                    
perseguiti a livello regionale;                                                 
b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel                 
determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al           
principio di differenziazione, valorizzando le forme associative                
sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di              
adeguatezza;                                                                    
c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo           
locale anche in riferimento al ruolo delle Province.                            
3. L'Assemblea legislativa, in conformita' con la disciplina                    
stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione                   
dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Citta'             
metropolitana, nonche' alla individuazione delle sue funzioni.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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