LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
AUTONOMIE LOCALI
Art. 26
Rapporti con gli Enti locali
1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove
e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunita' montane,
le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la
Citta' metropolitana di Bologna e le Province.
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai
principi di autonomia, sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza. A tal fine la Regione:
a) esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le
funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a
livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere
realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni
organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere
perseguiti a livello regionale;
b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel
determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al
principio di differenziazione, valorizzando le forme associative
sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di
adeguatezza;
c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo
locale anche in riferimento al ruolo delle Province.
3. L'Assemblea legislativa, in conformita' con la disciplina
stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione
dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Citta'
metropolitana, nonche' alla individuazione delle sue funzioni.