LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO III
AUTONOMIE LOCALI
Art. 25
Rapporti interregionali
1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle
di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi,
individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale
determina le modalita' di informazione preventiva e successiva e di
partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle
intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della
Costituzione.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni
interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad
oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti
a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si
renda necessario al fine di definire la disciplina regionale
applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma
1.