REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO III                                                       
          AUTONOMIE LOCALI                                                      
          Art. 25                                                               
Rapporti interregionali                                                         
1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle           
di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi,                 
individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale                 
determina le modalita' di informazione preventiva e successiva e di             
partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle                 
intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della                  
Costituzione.                                                                   
2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni                  
interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad                
oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti            
a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si               
renda necessario al fine di definire la disciplina regionale                    
applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma            
1.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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